Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11625 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 8970-2023 r.g. proposto da:
NOME COGNOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA (CODICE_FISCALE) domiciliato in INDIRIZZO, rappresentato e difeso nel presente ricorso, giusta procura speciale in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Formia (INDIRIZZO), INDIRIZZO, con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio.
-ricorrente –
contro
Fallimento della RAGIONE_SOCIALE, già corrente in Torre del Greco (INDIRIZZO) alla INDIRIZZO (C.F. CODICE_FISCALE), in persona dei Curatori Dott. AVV_NOTAIO COGNOME e AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia, al INDIRIZZO, come da procura in atti.
– controricorrente
e ricorrente incidentale –
avverso il decreto reso in data 20.01.2023, depositato il 15.03.2023 e comunicato via PEC in data 15.03.2023, dal Tribunale di Torre Annunziata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 98 l. fall. , opposizione allo stato passivo del fallimento ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , reclama ndo l’ammissione al passivo di un credito, stimato in € 423mila (oltre accessori di legge), derivante da rapporti professionali, sulla premessa di aver esercitato attività di patrocinio in giudizio in favore della società fallita (di cui NOME COGNOME era socio accomandatario nonché legale rappresentante), nell’ambito di due contenziosi innanzi la Commissione Tributaria Regionale della Campania, aventi ad oggetto l’impugnazione di altrettanti avvisi di accertamento, notificati nel 2017 e culminati con le sentenze 6604/2020 e 6605/2020, favorevoli al suo patrocinio.
L’opposizione così presentata riguardava il decreto del g.d. reiettivo delle sue pretese creditorie e fondato sul rilievo della mancanza di prova del credito (comunque prescritto), per attività svolta peraltro nei confronti non della società, bensì del socio fallito (NOME COGNOME), soggetto di diritto notoriamente distinto.
Affermava il COGNOME, nel giudizio oppositivo, di aver svolto, viceversa, l’incarico professionale in favore della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, a mezzo del proprio legale rappr esentante.
3.1 Si costituiva il Fallimento nel giudizio di opposizione, così incardinato, eccependo, in rito, la tardività nella proposizione della stessa domanda di ammissione al passivo, oltre il termine di cui all’art. 101 l . fall., e, nel merito, l’assenza di prova del conferimento dell’incarico e dell’attività svolta , nonché l ‘ irritualità della domanda di ammissione al passivo proposta nei confronti del Fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE , anziché nei confronti della singola socia (NOME COGNOME) in favore della quale (in proprio, e non già nella qualità di legale rappresentante della società fallita)
era stata svolta l’attività professionale , essendo stata l’unica che aveva conferito nel 2017 l’incarico professionale .
3.2 Il Tribunale, con il decreto qui oggetto di ricorso per cassazione, ha rigettato l’opposizione, confermando il provvedimento di diniego del g.d.
Il Tribunale ha ricordato e rilevato che: (a) il credito riguardava l’attività professionale svolta dall’opponente, nell’interesse di un contribuente, nell’ambito di un giudizio tributario sviluppatosi in due gradi di giudizio e definito con le sentenze n. 6604/2020 e n. 6605/2020; (b) di tali giudizi l’opponente aveva tuttavia allegato solo la sentenza resa dal giudice del gravame, omettendo il deposito sia degli atti processuali (verosimilmente redatti dal professionista) che la procura alle liti, da cui si sarebbe potuto evincere eventualmente se la costituzione fosse avvenuta iure proprio – come aveva affermato il Fallimento -ovvero con spendita del potere rappresentativo (rappresentanza organica); (c) l’attività professionale svolta -della quale l’opponente chiede va il riconoscimento con la domanda di ammissione al passivo, già molto generica nel contenuto perché priva dei riferimenti temporali e processuali minimi per l’identificazione della prestazione – doveva intendersi quella svolta nel giudizio di gravame e sostanziatasi nella proposizione di due atti di appello redatti e depositati nel 2020 avverso le sentenze rese dalla Commissione Tributaria di primo grado; (d) il diritto di credito, a titolo di compenso professionale, maturato con l’esaurimento dell’attività professionale svolta (da ritenersi unica benché articolatasi in una pluralità di prestazioni) segnava, altresì, il dies a quo ai fini del decorso del termine di prescrizione triennale, secondo il principio della cd. ‘post -remunerazione’ di cui agli artt. 2225 e 2233 c .c.; (d) nel merito le pretese del ricorrente erano infondate, in quanto il rapporto di prestazione d’opera professionale – la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso – postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso e la relativa prova circa l’avvenuto conferimento dell’incarico può essere data dal professionista con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice del merito
valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva; (e) la prova fornita dal professionista doveva ritenersi molto scarna in tal senso, stante l’allegazione della sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania in sede di gravame, ove si menzionava il rapporto professionale intercorso tra NOME COGNOME (senza nulla specificare) e l’opponente, quale procuratoredifensore, e nient’altro , tra cui anche la procura dalla quale eventualmente desumere, come anticipato, la possibile spendita del potere rappresentativo organico di NOME COGNOME; (f) non sarebbe stato dunque chiaro a chi imputare il rapporto processuale e pertanto i consequenziali compensi professionali certamente maturati dall’opponente ; (g) il requisito della spendita del nome, necessario perché l’atto compiuto dal rappresentante potesse essere imputato al rappresentato, non richiedeva invero l’uso di formule sacramentali e poteva evincersi anche dalle modalità con le quali l’atto stesso veniva compiuto; (h) stante la mancanza di ogni elemento, anche indiziario, circa la spendita del nome della società, doveva ritenersi non provata l’imputabilità del rapporto processuale alla società anziché al singolo socio, con conseguente pregiudizio alle ragioni creditorie dell’opponente almeno nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE, odierna parte opposta, (i) l’obbligazione tributaria, nelle società di persone, ricade infatti su ciascuno dei soci, stante l’assenza di soggettività tributaria passiva delle società di persone il cui reddito, attraverso una fictio iuris , viene imputato ai singoli soci proporzionalmente alle quote di partecipazione, di talché l’a utomatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la società ed i soci, i quali tutti devono essere parte nello stesso processo (litisconsorzio necessario); la controversia, dunque, non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto dei soci, avendo ad oggetto la singola posizione debitoria non del singolo, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato; (l) allorché il socio riceva un accertamento personale, recante la tassazione per trasparenza dei redditi accertati in capo alla società di persone, costui può sempre tutelare la propria posizione contestando, nel merito, i
rilievi della maggiore imposta addebitata alla società, e ciò anche nel caso in cui l’accertamento societario sia divenuto definitivo per mancata impugnazione; (m) quest’ultima affermazione postula va, dunque, l ‘ infondatezza dell’opposizione ( rectius , l ‘ inammissibilità per difetto di legittimazione attiva), non potendosi non rilevare come la natura plurisoggettiva dell’obbligazione tributaria (imputabile alla società e ai soci) comportava la frammentarietà della legittimazione passiva in capo a tutti i soggetti qualificati ex lege come contribuenti, ciascuno dei quali abilitato a proporre ricorso avverso il medesimo avviso di accertamento, e per un proprio interesse; (n) nel caso in esame, solo NOME COGNOME aveva conferito l’incarico professionale nei confronti dell’opponente , ma lo aveva fatto (almeno apparentemente) nel proprio esclusivo interesse ( iure proprio ), perché contribuente diretto su cui gravava l’obbligazione tributaria per l’invocato principio di trasparenza, non risultando, all’uopo, alcuna procura nel giudizio tributario allegata da cui far risalire esattamente altro e diverso ricorrente contribuente ovvero che la COGNOME avesse spesso la qualità di legale rappresentante della società cui imputare pertanto il rapporto processuale; (o) né altro elemento indiziario era desumile dalla sentenza, ove invece ripetutamente si riferiva la vicenda processuale a NOME COGNOME, che traeva origine dall’accertamento su redditi di partecipazione da quest’ultima percepiti giustificando l’interesse proprio della persona fisica al giudizio; (p) non era invero scontata neanche la spendita implicita del rapporto rappresentativo, stante l’interesse di ciascun socio ad impugnare avvisi di accertamento asseritamente pregiudizievoli rispondendone questi in proprio con il loro patrimonio, secondo il regime di responsabilità proprio delle società di persone, e ben potendo dunque, la medesima persona fisica agire, alternativamente, nella doppia qualità di socio e legale rappresentante; (q) in caso di fallimento della società con estensione ai soci illimitatamente responsabile, la massa patrimoniale dei singoli soci risulta distinta dai patrimoni sia della società di appartenenza che da quelli degli altri soci, nel l’ambito di procedure concorsuali tra di loro distinte , senza che si generi alcuna confusione tra le posizioni di credito, di talché il credito maturato verso uno di essi non potrà essere efficacemente rivendicato nei confronti della
massa sociale atteso che, per disposizione di legge, i creditori dei singoli soci partecipano solo al fallimento dei soci loro debitori, valendo, anzi il principio contrario ex art. 148, 2 comma, legge fallimentare, secondo cui solo i creditori sociali risultano automaticamente ammessi alla massa dei singoli soci; (r) sebbene la società avesse potuto beneficiare dell’eventuale effetto liberatorio delle sentenze favorevoli (secondo il noto principio valevole per le obbligazioni solidali), tale circostanza avrebbe costituito tuttavia un effetto riflesso, giammai idoneo a supplire alla mancanza ab origine del mandato professionale tale da giustificare la maturazione di un compenso per l’attività svolta; (s) neanche poteva essere eff icacemente spesa l’argomentazione dell ‘inerzia degli organi fallimentari cui avrebbe supplito l’opponente con l’impugnazione degli avvisi di accertamento emessi nel 2017 (all’origine del lungo contenzioso tributario), atteso che, come noto, l ‘ eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito sussiste nel caso di totale inerzia dell’amministrazione fallimentare, con la conseguenza che tale legittimazione sarebbe ammissibile solo quando l’inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia come, invece, verificatosi nel caso in esame, ove i curatori avevano dimostrato di non avere interesse a coltivare il contenzioso tributario mercé la richiesta di autorizzazione, a mezzo del giudice delegato, a non impugnare le determinazioni dell’autorità fiscale , come emergeva peraltro dal verbale di verifica dello stato passivo; (t) occorreva compensare le spese del giudizio di opposizione.
4. Il decreto, pubblicato il 15.03.2023, è stato impugnato da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale.
Il fallimento controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 L.F. 1° e 2° comma in relazione agli artt. 44, 111 e 111-bis L.F.
1.1 Si evidenzia da parte del ricorrente che era stato lo stesso Tribunale di Torre Annunziata ad evidenziare che il fallito era certamente legittimato ad incardinare i contenziosi tributari, id est a stipulare il contratto d’opera intellettuale sotteso al mandato conferito. Avrebbe tuttavia errato il giudicante nel ritenere tale ‘attività’ non opponibile , quanto agli effetti patrimoniali, alla massa dei creditori.
1.2 Secondo il ricorrente, l ‘avere il legislatore espressamente ed esattamente previsto e disciplinato la ‘legittimazione’ del fallito come limitata alle condizioni di cui all’art. 43, 2 comma L.F., da un punto di vista sistematico, sottrarrebbe tale attività dal novero di quelle indicate all’art. 44 L.F., che disciplina l ‘ ulteriore casistica degli atti (differenti da quelli che sottendono o presuppongono la legittimazione processuale) compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento espressamente dichiarati inefficaci rispetto ai creditori, inefficacia invero non prevista nel l’art. 43, 2 comma L.F, che non contiene alcun rinvio all’art. 44 L.F. Conseguirebbe da ciò che il suo credito, siccome relativo ad attività riferita a beni ricompresi nel fallimento – rispetto al quale è legittima ed efficace l’attività del fallito – avrebbe dovuto essere ammesso al passivo fallimentare e regolato, ai sensi degli artt. 111 e 111-bis L.F.
1.3 Si evidenzia, sempre da parte del ricorrente, che dalla disamina degli atti di causa risulterebbe evidente che la COGNOME non avesse conferito l’incarico iure proprio ma come rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE fin dai ricorsi presentati per lo stesso p.v.c. dal DottAVV_NOTAIO COGNOME e prima della richiesta di concordato in bianco, poi rigettata e trasformata in procedura fallimentare.
Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’ art. 43, 1 e 2 comma, L.F. in relazione agli artt. 44, 111 e 111-bis L.F.
2.1 Ricorda il ricorrente che i contenziosi tributari da lui curati attenevano a presupposti di imposta antecedenti alla dichiarazione di fallimento e
riguardavano crediti/debiti tributari ricompresi nella categoria dei beni acquisiti al fallimento, ai sensi dell’art. 42 L.F. Non era dunque dubitabile -aggiunge il ricorrente – che, stante la riconosciuta legittimazione all’attività processuale del fallito, le spese processuali dovessero considerarsi – ai sensi dell’art. 42, comma 2, L.F. -ricomprese nella categoria delle ‘passività’ afferenti la conservazione e/o acquisizione dei beni acquisiti al fallimento, da dedurre ai fini dell’acquisizione del bene al fallimento. Sottolinea il ricorrente che proprio grazie all’utile conseguito il patrimonio fallimentare era stato depurato da passività fiscali non dovute ed infondate e la componente attiva del fallimento era proporzionalmente aumentata.
2.2 Conforterebbe siffatta interpretazione la lettura dell’art. 44 L.F. che al comma 3 salvaguarda in ogni caso la disciplina di cui al comma 2 dell’art.42 innanzi detta. Da ciò discenderebbe che le spese ed oneri dell’attività processuale del fallito id est , i suoi compensi -avrebbero dovuto essere liquidati, ai sensi degli artt. 111 e 111-bis L.F.. Peraltro, la documentazione indicata dal Tribunale (autorizzazione a non procedere all ‘ impugnativa e verbale verifica stato passivo) sembrava deporre nel senso della tardività di tale richiesta, nonché di completo disinteresse, stante la mancata acquisizione da parte della Curatela di documentazione utile a supporto.
I due motivi di censura -che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni proposte separatamente -sono in realtà inammissibili, per due ordini di motivi tra loro convergenti.
2.1 Sotto un primo profilo di riflessione, le censure non sono ammissibili perché trascurano di censurare adeguatamente la ratio decidendi , su cui poggia il provvedimento qui impugnato.
In realtà, l a pronuncia impugnata rigetta l’opposizione per difetto di prova , atteso che per <>.
2.2 Il Tribunale giunge a tale conclusione sulla base delle seguenti valutazioni: ( a) il rapporto di prestazione d’opera professionale la cui
esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso e la relativa prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico può essere data dal professionista con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva’ ; (b) il requisito della spendita del nome, necessario perché l’atto compiuto dal rappresentante possa essere imputato al rappresentato, non richiede l’uso di formule sacramentali e può evincersi anche dalle modalità con le quali l’atto stesso viene compiuto ; (c) nel caso concreto era carente e molto scarna la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico professionale, stante l’allegazione della sen tenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania in sede di gravame, ove si menzionava il rapporto professionale intercorso tra NOME COGNOME (senza nulla specificare) e l’opponente, quale procuratore -difensore, e nient’altro (tra cui la procura da cui desumere l’eventuale spendita del potere rappresentativo organico di NOME COGNOME); (d) non sarebbe stato ben chiaro, perciò, a chi imputare il rapporto processuale e i consequenziali compensi professionali certamente maturati dall’ opponente; (e) nel caso in esame, solo NOME COGNOME aveva in realtà conferito l’incarico professionale nei confronti dell’opponente , ma lo aveva fatto nel proprio esclusivo interesse (iure proprio) perché contribuente diretto su cui gravava l’obbligazione tributaria per l’invocato principio di trasparenza .
2.3 Le censure del ricorrente travisano invero il decisum e non ne costituiscono specifica impugnazione, considerato che nelle statuizioni impugnate il Tribunale aveva apertamente escluso che nella specie potesse configurarsi un’attività processuale svolta dalla fallita RAGIONE_SOCIALE ed il ricorrere di una spendita del nome della stessa, in quanto l’attività del COGNOME era stata svolta esclusivamente con la spendita del nome della COGNOME in proprio, ‘attesa la mancanza di ogni elemento anc he indiziario circa la spendita del nome della società’.
2.3.1 Detto altrimenti, il provvedimento di diniego dell’istanza di ammissione al passivo era stato giustificato sulla base dell’affermata mancata dimostrazione del conferimento di un incarico professionale al COGNOME da parte della società fallita, per il tramite del suo legale rappresentante, la COGNOME, la quale invece, quale socia accomandataria, risultava aver investito il professionista di tale incarico iure proprio , in ragione della responsabilità solidale nascente dall’obbligazione tributaria anc he a carico del socio illimitatamente responsabile della società di persone cui partecipava.
Questa è la ratio decidendi del provvedimento impugnato, la cui censura è stata, tuttavia, trascurata da parte del ricorrente, che ha invece rivolto le sue doglianze su presunte violazioni del disposto normativo di cui agli artt. 43 e 44 l. fall. e dunque su questioni del tutte decentrate rispetto alle ragioni decisorie sopra illustrate.
2.3.3 Di conseguenza, in carenza di idonee censure motivazionali rivolte avverso tale statuizione, centrale nella ratio decidendi , le critiche contenute in entrambi motivi sono inammissibili, in quanto – come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità – la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al ‘decisum’ della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricor so, rilevabile anche d’ufficio (Cass. civ., 07 -11-2005, n. 21490; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20910 del 07/09/2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 13735 del 03/07/2020). Ed invero, poiché il Tribunale ha motivato la propria decisione affermando la carenza di prova di un’attività processuale del COGNOME con spendita del nome della società fallita e che la stessa riguardava la sola persona della Dott.ssa COGNOME in proprio, entrambi i motivi di ricorso sono affetti da palese inammissibilità, in quanto essi difettano di conferenza rispetto al decisum, giacché nell ‘ acclarata assenza di una attività posta in essere dal COGNOME con spendita del nome della società, già a monte, non era possibile, per un verso, configurare un ‘ attività processuale compiuta dalla fallita RAGIONE_SOCIALE dopo la dichiarazione di fallimento riguardante beni ricompresi nel fallimento della stessa, come denunciato nel primo motivo, e, per altro verso, non era neanche possibile discutere, come
dedotto nel secondo motivo, di una riconosciuta legittimazione all’attività processuale della fallita società ai sensi dell’art. 42 comma 2 l. fall., atteso che, come statuito dal giudice di merito, la COGNOME è soggetto diverso dalla fallita società e aveva agito in giudizio a mezzo del COGNOME in proprio e senza spendita del nome della società.
2.3.4 Sotto altro profilo di riflessione, le doglianze risultano inammissibili perché volte ad un nuovo apprezzamento della quaestio facti , attraverso la richiesta rilettura degli atti istruttori.
In entrambi i motivi il COGNOME, sotto l’egida applicativa peraltro del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., ha prospettato le proprie doglianze invocando fatti e documenti che sarebbero stati oggetto di una errata e non compiuta valutazione e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate, limitandosi a sottoporre a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento in ordine alla circostanza fattuale del conferimento dell’incarico professionale da parte della società fallita al professionista, profilo sul quale invece il Tribunale ha svolto i suoi accertamenti in fatto, con motivazione adeguata, che non può ora di certo essere censurata invocando la violazione e falsa applicazione di norme di legge (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019).
Il Fallimento controricorrente ha presentato ricorso incidentale.
3.1 Il controricorrente deduce vizio di ‘ motivazione inesistente e/o apparente. Violazione artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 111 comma 6 Cost. sotto il profilo dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.. Violazione o falsa applicazione dell’art. 92 comma 2 c.p.c. ‘. Si censura, cioè, il decreto del Tribunale di Torre Annunziata, relativamente alla regolamentazione delle spese di giudizio, ove lo stesso si sarebbe limitato ad affermare, in motivazione, ‘Spese di lite compensate’, per poi stabilire, nella parte dispositiva, allo stesso modo: ‘Spese di lite compensate’.
3.2 Sostiene il Fallimento controricorrente che, a i sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come sostituito dall’art. 13 comma 1, d.l. 12/09/2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla legge 10/11/2014, n. 162, applicabile ratione
temporis , se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Peraltro, con la sentenza 7 marzo – 19 aprile 2018, n. 77, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale comma «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». A sua volta la giurisprudenza di legittimità avrebbe affermato più volte che, in tema di spese legali, la compensazione per ‘gravi ed eccezionali ragioni’, nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a un ‘ enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente.
3.3 Secondo il ricorrente, la statuizione impugnata – con la quale il giudice di merito si era limitato all’enunciazione meramente assertiva di ‘spese compensate’ , senza in alcun modo motivare le ragioni di tale compensazione – non risponderebbe ai canoni della corretta ed adeguata motivazione e meriterebbe pertanto censura.
3.4 Il ricorso incidentale è inefficace, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c.
Sul punto, occorre premettere che risulta applicabile alla fattispecie processuale in esame la nuova disciplina dettata dal novellato art. 370 c.p.c., in virtù dell’art. 35, quinto comma, del D. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, norma a tenore della quale ‘ Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data ‘ .
Nel caso in esame, il ricorso principale per cassazione risulta infatti notificato in data 11.04.2023.
Secondo il novellato art. 370 c.p.c. ‘ La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, devo farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso ‘. Non è dunque più prevista la notifica del controricorso al ricorrente nel domicilio eletto nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso principale. L’art. 371 c.p.c. dispone, inoltre, che il ricorso incidentale deve essere proposto con l’atto contenente il controricorso.
Orbene, nel caso di specie il provvedimento qui impugnato è stato comunicato in data 15.3.2023 ed il ricorso principale è stato tempestivamente notificato in data 11.04.2023, mentre il controricorso risulta depositato in data 20 maggio 2023, certamente nel termine di quaranta giorni previsto dai novellati artt. 370 e 371 c.p.c. decorrenti dalla notificazione del ricorso principale, termine ratione temporis applicabile al caso di specie, ma non tempestivamente rispetto al termine per la proposizione dell’imp ugnazione principale, per come prevista dall’art. 99, u ltimo comma, l. fall., e cioè trenta giorni dalla comunicazione alle parti del decreto del Tribunale reso in sede di definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo, comunicazione qui intervenuta, come detto, in data 15.03.2023, per stessa ammissione di entrambe le parti del presente giudizio.
Sul punto giova ricordare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c. (nel caso di specie, oltre il termine di cui all’art. 99, u.c. , l. fall.), è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che rilevi in senso contrario che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale) (Sez. 5, Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 6077 del 26/03/2015; N. 8105 del 2006).
Ne consegue la declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza , con l’ulteriore precisazione che, i n caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale ed di inefficacia del ricorso incidentale tardivo ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., si determina la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza o meno del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33733 del 04/12/2023; Cass. n. 15220 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 27.2.2024