Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4392 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4392 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 535-2021 r.g. proposto da:
DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in atti, dall’AVV_NOTAIO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO fallimentare AVV_NOTAIO, (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in atti, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
-controricorrente – avverso il decreto emesso dal Tribunale di Parma, depositato in data 12.11.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/1/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Parma decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE – ha disposto la correzione del dispositivo del decreto del g.d. del 30.5.2019, oggetto di impugnazione, con l’indicazione che il credito ammesso al passivo ammontava ad euro 5.000, oltre accessori, in prededuzione e ha, nel resto, rigettato l’opposizione.
2. Emerge dalla lettura del provvedimento impugnato che: (i) RAGIONE_SOCIALE aveva affidato alla AVV_NOTAIO.ssa NOME AVV_NOTAIO e all’AVV_NOTAIO i seguenti incarichi: l’uno, in data 4 luglio 2018 di ‘assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa relativa alla predisposizione della domanda di concordato preventivo liquidatorio con cessione dei beni da proporsi avanti al Tribunale di Parma e a tutti gli adempimenti correlati e connessi’, che prevedeva un corrispettivo di euro 55.000,00 per la COGNOME.ssa COGNOME e di euro 50.000,00 per l’AVV_NOTAIO; l’altro, in data 6 settembre 2018 comprendeva sia la ‘ verifica delle anomalie e dei dati difformi dal reale ‘, al fine di addivenire ad una situazione patrimoniale attuale le cui poste debitorie e creditorie fossero reali, per un compenso di euro 5.000,00 per ciascuno, sia l’assistenza alla società nel periodo preconcorsuale, c on un compenso di euro 25.000,00 per ciascuno.
3. Il Tribunale di Parma riconosceva alla AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME un compenso per l’espletamento del secondo incarico e glielo negava invece con riguardo all’incarico del 4 luglio 2018, affermando che il ‘compenso, complessivamente pari ad € 6.042,00, oltre accessori, ammesso in prededuzione in favore dell’AVV_NOTAIO‘ era da ritenersi congruo e satisfattivo anche in relazione all’attività di consulenza e di assistenza reclamata dall’opponente, che era ricompresa nell’attività giudiziale svolta dal professionista avvocato, di cui costituiva ‘parte nell’ambito di un’unica prestazione complessa ‘ . Il Tribunale evidenziava inoltre che ‘… l’attività descritta dalla ricorrente alle pagg. 15-17 del ricorso consiste(va) per la
maggior parte in interlocuzione con i creditori, con la commercialista della società in bonis e con l’allora commissario giudiziale e la domanda di concordato (era) stata proposta in bianco ed alla stessa, quali che (fossero) le ragioni, che si rit(eneva) superfluo esaminare, non (era) seguita alcuna proposta né alcun piano ‘ . Aggiungeva il Tribunale che ‘… la domanda di fallimento in consecuzione non (aveva) comportato l’esame di particolari questioni rispetto a quelle già affrontate in sede di concordato preventivo anche perché presentata in consecuzione e già ipotizzata nella domanda di concordato preventivo in bianco’.
Il Tribunale, dunque, dopo aver affermato che il compenso pattuito a forfait doveva essere rideterminato in modo da correlarlo all’attività svolta, affermava che l’attività lavorativa della dr.ssa NOME COGNOME non le avrebbe dato diritto ad un compenso diverso ed autonomo rispetto a quello riconosciuto all’AVV_NOTAIO.
Il decreto, pubblicato il 12.11.2020, è stato impugnato dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2230 e 2233 c.c. in relazione al disposto dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.».
Con il secondo mezzo si deduce «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2230 e 2233 c.c. in relazione al disposto dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. -Omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove deAVV_NOTAIOe dalla AVV_NOTAIOssa NOME AVV_NOTAIO»
2.1 Con il motivo in esame la ricorrente si duole del fatto che «il decreto impugnato, pur avendo riconosciuto l’attività svolta dalla AVV_NOTAIO COGNOME nella predisposizione e presentazione della domanda di fallimento, non ha in alcun modo motivato il mancato riconoscimento del corrispettivo pattuito tra le parti in euro 25.000,00, i n tal modo omettendo l’esame di un punto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti».
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, per «Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione al disposto dell’art.
360 comma 1 n. 5 c.p.c. – Omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove deAVV_NOTAIOe dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO».
3.1 I tre motivi – che possono trovare una trattazione unitaria – sono inammissibili.
3.2 Occorre infatti evidenziare che il punto essenziale e dirimente della vicenda qui ancora in esame risiede nel fatto che il Tribunale ha speso una motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative sul contestato profilo della ‘ unitarietà ‘ della prestazione tra quelle stragiudiziali e quelle più propriamente giudiziali, in riferimento sia alle attività svolte dal difensore che per quelle della commercialista.
Tale apprezzamento integra una valutazione di fatto, non più censurabile in questo giudizio di legittimità, tanto meno con le modalità argomentative spese dalla ricorrente nei motivi sopra ricordati.
In realtà, il vizio di motivazione articolato dalla ricorrente è stato deAVV_NOTAIOo in modo del tutto generico, con il solo chiaro fine di sovvertire la predetta valutazione in fatto, prospettando dunque censure di merito che non possono essere sindacate in questo giudizio di legittimità. Senza contare che – per quanto si dirà a breve – anche la doglianza, articolata più in particolare nel terzo motivo di ricorso e in relazione alla mancata ammissione delle prove, è de clinata anch’essa in modo generico , senza che la stessa possa integrare il vizio di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. per come invocati dalla ricorrente stessa. 3.3 Più nel dettaglio, va osservato che il Tribunale aveva confermato che le prestazioni fornite dall’odierna ricorrente non avevano una loro autonomia rispetto a quella del legale per la predisposizione del concordato con ‘ cessio bonorum ‘ (poi neanche presentato) e al concordato in bianco (poi sfociato nella richiesta di fallimento). Si trattava, cioè, di una prestazione non idonea (quasi una ‘non prestazione’) e comunque non rilevante per la maturazione di un compenso per come convenzionalmente pattuito tra le parti. Quanto qui da ultimo specificato conferma ciò cui si è già sopra accennato in relazione all’inammissibilità delle censure proposte dalla ricorrente, integrando la sopra riferita statuizione giudiziale un accertamento in fatto.
È stato infatti accertata sia dal g.d. che dal Tribunale l’esecuzione soltanto parziale della prestazione affidata alla professionista posto che, a fronte di un mandato conferito per l’attività di «assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa relativa alla predisposizione della domanda di concordato preventivo», proposta e piano concordatari non erano mai stati depositati né tanto meno redatti. D ‘altro canto, era emerso nel corso del giudizio di merito che l’unica prestazione che l’o dierna ricorrente aveva concretamente svolto (e di cui aveva fornito prova) era stata la verifica delle anomalie e dei dati difformi presenti nella contabilità della società, per le quali il Tribunale aveva comunque riconosciuto il compenso di euro 5.000, oltre accessori, per come previsto dal contratto.
3.4 A ciò va aggiunto che correttamente il Tribunale ha affermato che la clausola determinativa del compenso a forfait – che preveda la corresponsione dell’intero corrispettivo a prescindere dal completamento dell’incarico professionale, vieppiù contenuta in un contratto (qual è quello di specie) che persegua la soluzione della crisi d’impresa tramite l’intervento di un professionista – «contrasta con il principio di imprescindibile correlazione fra prestazione e corrispettivo che si può evincere dal generale paradigma di necessaria adeguatezza del compenso previsto dall’art. 2233 c.c., comma 2, ma soprattutto prescinde e dissona con la causa concreta che ispira l’intera pattuizione negoziale (…) rendendo tale prestazione del tutto a -causale e svincolata dalla ragione concreta perseguita con la conclusione del contratto (…)» ( Cass. n. 7974/18, vedi anche Cass. 21.5.2021, n. 14050).
3.5 Ma anche la censura relativa al contestato diniego delle prove è mal posta. Ed invero, la ricorrente inammissibilmente accorpa l’asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con l’asserita omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove deAVV_NOTAIOe, in tal modo violando il principio di specificità dei motivi di ricorso e mescolando mezzi di impugnazione tra loro eterogenei (Cass. nn. 16448 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023; Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. nn. 19761, 19040, 13336 e 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. nn. 26018 e 22404 del 2014). Senza contare che, sempre secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (v. Sez. U,
Sentenza n. 20867 del 30/09/2020), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introAVV_NOTAIOe dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 15.01.2026
Il Presidente NOME COGNOME