Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33165 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33165 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 11555-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6227/2018 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 05/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le memorie del ricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
AVV_NOTAIO ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’RAGIONE_SOCIALE al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € 174.774,38, quale compenso per l’attività svolta nell’interesse della convenuta, giusta incarico del 29/7/2011.
Si costituiva la convenuta che invece sosteneva che l’attività per la quale era stato chiesto il compenso rientrava nella più ampia attività dell’accordo di consulenza quadro del 2/11/2011, cui si ricollegava lo specifico mandato del 4/11/2011, con precipuo riferimento al problema dell’approvvigionamento dei carburanti, attività per la quale era già stato corrisposto il compenso.
Il Tribunale adito, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 6 dicembre 2017, ha accolto il ricorso del professionista condannando la convenuta al pagamento della somma richiesta.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello l’RAGIONE_SOCIALE, cui ha resistito l’AVV_NOTAIO.
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 6227 del 5 ottobre 2018, in riforma della decisione appellata, ha rigettato la domanda di pagamento.
Disattesa l’eccezione di nullità del contratto professionale, attesa la natura giuridica dell’RAGIONE_SOCIALE, riteneva ce nsurabile la decisione del Tribunale che aveva reputato che l’attività di cui alla lettera di incarico del 29 luglio esulasse da quella che poi era stata oggetto
di conferimento di incarico nel l’accordo del 2 novembre dello stesso anno. Ad avviso del la Corte d’Appello non vi era soluzione di continuità tra i due incarichi, che, con qualche lieve variazione lessicale, avevano il medesimo oggetto.
Quello di luglio concerneva l’analisi degli aspetti giuridici di interesse per la committente, con particolare riferimento alla contrattualistica afferente all’approvvigionamento di carburante per esigenze aziendali, il secondo l’accertam en to e l’indagine delle fasi e delle procedure, tutele e controlli relativamente all’approvvigionamento di carburanti necessari per svolgere l’attività aziendale, cioè il trasporto pubblico locale.
La circostanza che l’appellato avesse suggerito delle modifiche ad un precedente contratto e ne avesse poi concluso un altro con il medesimo fornitore non implicava che fosse stata posta in essere una distinta attività meritevole di autonomo compenso, rientrando nell’originario incarico.
Peraltro, stante l’ampiezza del mandato conferito con l’incarico quadro, nello stesso doveva reputarsi inclusa anche l’attività oggetto di causa, che costituiva una ramificazione delle attività professionali richieste, anche in assenza di una specifica descrizione.
D’altronde l’attività prodromica alla stipula di un nuovo contratto e l’assistenza a tal fine prestata si p ongono nel seno dell’attività di valutazione della contrattualistica generalmente in uso presso un’azienda.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso COGNOME NOME sulla base di tre motivi, illustrati da memorie.
Parte intimata ha resistito con controricorso.
3. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente o perplessa ed incomprensibile e/o intrinsecamente contraddittoria.
Richiamati i principi in tema di nullità della motivazione, si sostiene che l ‘ affermazione circa la sostanziale continuità tra l’incarico posto a fondamento della domanda per cui è causa e quello successivamente conferito nel novembre dello stesso anno, si fonda su argomentazioni illogiche, non essendosi tenuto conto della eterogeneità degli incarichi stessi.
L’attività svolta in esecuz ione del mandato del novembre 2011, come puntualizzato nello specifico incarico del 4 novembre, costituisce un’attività di carattere investigativo, della quale la Corte d’Appello non fa menzione, il che rende la motivazione del giudice di merito del tutto apparente.
Il secondo motivo denuncia l ‘omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., quanto alla mancata valutazione della natura dell’incarico conferito con la scrittura privata del 2 novembre 2011, dalla quale si ricava con certezza la diversità ed autonomia degli incarichi professionali conferiti da RAGIONE_SOCIALE.
L’incarico del 19 luglio ha una portata ed un ambito del tutto autonomi rispetto a quello della scrittura del successivo mese di novembre.
Il primo aveva ad oggetto una consulenza legale in materia contrattualistica inerente al settore dell’approvvigionamento dei carburanti, mentre quello del 2 novembre mirava al compimento di un’attività di carattere investigativo ed indagatorio destinata a far emergere eventuali disfunzioni o anomalie, come si ricava anche dal fatto che in tale seconda occasione si faceva menzione delle qualità del professionista in grado di far conseguire all’RAGIONE_SOCIALE
quanto richiesto per l’attività di accertamento e di indagine, anche ai fini della disciplina in materia di investigazioni difensive.
Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, 1369 c.c., in quanto non sarebbe stata data rilevanza alla comune intenzione dei contraenti congiuntamente al loro comportamento ed al senso letterale delle espressioni ed allo scopo pratico perseguito.
Si lamenta altresì l’omesso esame del comportamento tenuto dai contraenti ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Nel richiamare le regole che presiedono all’interpretazione dei contratti, si deduce che le stesse sono state del tutto disattese dai giudici di appello, che non hanno preso in esame l’intero contenuto del mandato del novembre 2011, dovendosi quindi ritenere che ogni attività svolta in adempimento di tale secondo incarico doveva avere carattere ispettivo ed investigativo, rispetto al quale esulava l’attività finalizzata all’assistenza in materia contrattuale.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono privi di fondamento.
Va in primo luogo disattesa la censura che investe la pretesa nullità della sentenza per la violazione dell’art. 132 , co. 2, n. 4, c.p.c., atteso che la decisione impugnata risulta ampiamente satisfattiva del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), avendo logicamente e coerentemente esposto le ragioni della decisione, sottolineando come a su o avviso l’attività oggetto della richiesta di condanna rientrasse a ben vedere in quella successivamente commissionata nel mese di novembre del 2011, attività per la quale era intervenuto l’integrale pagamento da parte della convenuta.
La sentenza offre un sintetico ma esaustivo richiamo all’oggetto dei due incarichi, per inferirne in maniera logica la sostanziale sovrapponibilità, indicando anche le ragioni per tale conclusione, il che esclude che possa ritenersi che la motivazione sia connotata da anomalie tali da determinarne la nullità.
Del pari si palesa priva di fondamento la censura fondata sulla deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 , co. 1.
L’interpretazione di questa Corte ha, infatti, chiarito come l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053 ). Costituisce, pertanto, un ‘fatto’, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una ‘questione’ o un ‘punto’, ma un vero e proprio ‘fatto’, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U.,
23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133. Non costituiscono, viceversa, ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il ‘ vario insieme dei materiali di causa ‘ (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della ‘domanda’ in sede di gravame, e la cui mancata considerazione perciò integra la violazione dell’art. 112 c.p.c., il che rende ravvisabile la fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. e quindi impone un univoco riferimento del ricorrente alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. 2, 22/01/2018, n. 1539; Cass. Sez. 6 – 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22799; Cass. Sez. 6 – 3, 16/03/2017, n. 6835).
La Corte d’Appello ha preso in esame i due incarichi, offrendone però un’inter pretazione che contrasta quella patrocinata dal ricorrente, così che deve escludersi che vi sia un fatto storico di cui sia stata omessa la disamina, vertendo il contrasto essenzialmente sull ‘ esegesi delle scritture. La divergente interpretazione offerta dalla Corte distrettuale dimostra quindi che, anche a voler ricondurre il documento del 2 novembre del 2011 nella nozione di fatto storico prescritta dalla norma, non può però reputarsi sussistere una sua omessa disamina, quanto
piuttosto una, a detta del ricorrente, erronea valutazione, la cui denuncia passa esclusivamente attraverso la deduzione del vizio di violazione di legge.
Passando a quest’ultima, dedotta specificamente con il terzo motivo, va ribadito che, a differenza dell’attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l’attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti (Cass. n. 15603/2021; Cass. n. 29111/2017; Cass. n. 3115/2021).
Nella specie, ad avviso del Collegio, le censure del ricorrente attingono non già l’attività di qualificazione e sussunzione giuridica della fattispecie nella norma, ma piuttosto l’apprezzamento della concreta volontà delle parti, in contrasto con quanto operato dal giudice di merito con accertamento logico e coerente.
In particolare, la censura in ordine alla violazione delle regole di ermeneutica negoziale appare solo declamata in ricorso, ma manca una concreta individuazione di come specificamente sia avvenuta la violazione della norma indicata in rubrica, emergendo piuttosto come le critiche, lungi dal denotare l’assoluta implausibilità dell’esito cui è pervenuto il giudice di appello, aspirino a proporre un ‘ alternativa interpretazione, ritenuta più appagante rispetto a quanto invece sostenuto in sentenza.
Rileva in via principale il raffronto tra il contenuto dei due incarichi, il cui testo è sostanzialmente riprodotto in ricorso.
Infatti, con la nota del 29 luglio 2011 era stato affidato al ricorrente l’incarico di ‘ analizzare i profili giuridici di interesse dell’azienda con particolare riferimento alla contrattualistica relativa all’approvvigionamento di carburante per le esigenze aziendali ‘ (incarico che secondo la tesi del AVV_NOTAIO sarebbe poi sfociato nella predisposizione di un nuovo contratto di fornitura con il medesimo imprenditore che già forniva carburante all’RAGIONE_SOCIALE, ma a condizioni suggerite come più vantaggiose per la convenuta).
Con successiva nota del 2 novembre 2011 è stato concluso un incarico volto a ‘ … fornire i servizi di consulenza per il coordinamento e l’esecuzione delle attività descritte in premessa ‘. Nella premessa era però specificamente previsto che ‘ RAGIONE_SOCIALE ha necessità di avviare con urgenza una serie di verifiche dirette a fornire un quadro di riferimento esaustivo dello stato dei rapporti contrattuali in essere, con particolare riferimento ad attività di fornitura di beni e servizi già espletate in passato ‘. Era poi chiarito che tale attività mirava a segnalare anomalie nella gestione dei contratti già conclusi ‘ ….al fine di fare emergere possibilità di rinegoziazione degli stessi … ‘.
Era poi specificato che poiché RAGIONE_SOCIALE non aveva strumenti e risorse per potersi dedicare a tale attività di indagine e verifica, essendo quelle proprie impegnate nella gestione dell’ordinario, era necessario rivolgersi all’AVV_NOTAIO che era munito delle qualità e delle caratteristiche per assicurare un effettivo supporto tecnico -specialistico.
Tra tali caratteristiche si faceva specifico riferimento anche alla possibilità di assicurare l’attività di accertamento e di indagine, anche in vista del compimento di investigazioni difensive, potendosi avvalere anche di un pool di professionisti.
L’art. 3.3 poi prevedeva che l’incarico sarebbe stato specificamente dettagliato con un ulteriore mandato per ogni distinto settore nel quale il COGNOME avrebbe dovuto offrire la sua collaborazione.
In relazione alla vicenda per cui è causa è stato quindi conferito il mandato del 4 novembre 2021, che nel richiam are l’ Accordo Quadro del 2 novembre prevede al punto 1) che ‘ …… RAGIONE_SOCIALE richiedere all’AVV_NOTAIO di svolgere ogni accertamento, indagine, revisione ed esame a tutte le fasi, procedure, attività, tutele e procedure di controllo relative alla effettuazione del servizio di trasporto pubblico locale con le machine aziendali ‘, con la precisazione al punto 2) che ‘ Lo scopo principale dell’attività è quello di individuare ogni disfunzione, irregolarità, discrasia e quant’altro di pregiudizievole per gli interessi anche economici dell’Azienda. Ciò, eventualmente, anche esprimendo un giudizio sulla logicità ed efficacia di tutte le procedure adottate per il sistema di approvvigionamento ed utilizzo del combustibile. L’attività sarà effettuata ricorrendo alla prestazione dei professionisti collaboratori competenti nella materia.
Le verifiche svolte, essendo finalizzate ad esprimere un giudizio su tutte le operazioni relative alla fase di approvvigionamento ed utilizzazione dei carburanti e lubrificanti, non sono rivolte espressamente alla rivelazione di eventuali irregolarità o
manchevolezze; tuttavia, se esse fossero rilevate, saranno portate immediatamente a conoscenza della RAGIONE_SOCIALE ‘
Il punto 3 aggiungeva che ‘ L’AVV_NOTAIO presenterà al committente una Relazione scritta che, partendo dall’obiettivo predetto per la funzione di indagine, fornisca il risultato dell’attività, gli eventuali commenti, il giudizio sui fatti riscontrati nonché tutti i suggerimenti di ordine tecnico, contabile, organizzativo e quanto altro riterrà opportuni ‘.
Il punto 5) poi affermava che ‘ Inoltre, l’AVV_NOTAIO potrà consegnare un rapporto contenente commenti e suggerimenti circa le eventuali carenze emerse nel corso delle verifiche nel sistema di controllo interno e nelle procedure contabili. In tale Relazione potranno esservi indicati anche i suggerimenti ritenuti convenienti per migliorare il servizio, anche in considerazione della dimensione e complessità raggiunte dall’attività aziendale ‘.
La riproduzione letterale di alcune parti degli accordi intervenuti consente di affermare l’assoluta l ogicità e coerenza dell’interpretazione of ferta dal giudice di merito, e di escludere al contempo che la stessa possa essere tacciata di assoluta implausibilità ovvero di contrasto con le regole di ermeneutica, ed, in primis , con quella che si fonda sul senso letterale delle espressioni utilizzate.
Effettivamente il primo incarico in ordine di tempo mirava a consentire l’analisi della contrattualistica relativa all’attività di approvvigionamento di carburante per i mezzi aziendali (ed a tale incarico il ricorrente riconduce anche l’attività culminat a nell ‘ indicazione di un nuovo modello contrattuale da sottoporre al precedente fornitore e l’assistenza alla stipula del nuovo contratto
cd. rinegoziato, e ciò sul pacifico presupposto che l’analisi demandata implicasse anche la necessità di suggerire correzioni ai rapporti di fornitura in essere).
L’accordo del 2 novembre ha sicuramente una portata più ampia (tanto che si prevede la necessità di definirne i contorni con specifici mandati relativi ai vari settori aziendali interessati), ma contempla anche l’esigenza di compiere una verifica circa l’esistenza di anomalie nella gestione dei contra tti di fornitura di beni e servizi in favore della committente.
Lo scopo cui mira l’RAGIONE_SOCIALE con il contratto è evidentemente quello di verificare se vi siano anomalie gestionali non solo nel settore dei contratti di fornitura, ma anche di riscontrare la correttezza della condotta di tutti coloro che si rapportano con l’azienda (onde riscontrare se da questa possano derivare danni per la società), sviluppando anche un’attività di prevenzione onde anticipare o ridurre l’insorgere di fattori di rischio.
E’ sicuramente richiamata anche l’attività di indagine e accertamento demandata all’AVV_NOTAIO, ma trattasi di attività che non è finale bensì strumentale in quanto deve offrire gli elementi per permettere all ‘AVV_NOTAIO di ricostruire un quadro esaustivo delle condizioni in cui versa la committente, onde suggerire attività di prevenzione, accertare potenziali condotte dannose, e, per quanto concerne la contrattualistica, ‘ far emergere possibilità di rinegoziazione … ‘.
Deve quindi reputarsi che le attività di accertamento non siano il fine ultimo del contratto, ma siano uno degli strumenti offerti dal COGNOME onde poi giungere all’individuazione dei s uggerimenti per risolvere i problemi riscontrati a seguito dell’attività ispettiva ed investigativa.
Ciò trova un ‘ evidente conferma proprio nello specifico mandato del 4 novembre che al punto 3) prevede, come già riportato, che l’AVV_NOTAIO doveva all’esito dell’attività di verifica, fornire anche per iscritto i commenti, il giudizio sui fatti riscontrati, ma anche i suggerimenti di ordine tecnico, contabile ed organizzativo, aggiungendo che il rapporto di cui al punto 4 avrebbe dovuto anche in tal caso indicare i suggerimenti più convenienti per migliorare il servizio.
Orbene se lo stesso ricorrente annette l ‘attività di rinegozia zione del contratto di forn itura all’incarico del 29 luglio che mira va alla verifica dell a contrattualistica relativa all’approvvigionamento, a fronte delle specifiche indicazioni del mandato del 4 novembre, non può reputarsi censurabile l’affermazione della Corte d’Appello che ha ritenuto che i due incarichi fossero in sostanziale continuità, in quanto aventi il medesimo oggetto, e cioè la verifica circa la congruità e convenienza degli strumenti contrattuali di cui si avvaleva l’RAGIONE_SOCIALE per l’a cquisto del carburante.
I motivi vanno pertanto rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.800 ,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 novembre 2023