Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34391 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34391 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15412/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO
TEAM
SPORT
SPA
-intimato-
avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA n. 102/2014 depositato il 23/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Catania, con decreto depositato il 23.5.2016, ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 98 legge fall. da NOME COGNOME avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento RAGIONE_SOCIALE aveva quantificato il suo compenso, per l’attività
professionale di assistenza alla procedura di concordato svolta a favore della società poi fallita, nella somma di € 78.000,00, anziché in quella richiesta di € 150.000,00.
Il Tribunale ha ritenuto non censurabile la valutazione discrezionale del giudice delegato di attribuire rilevanza al fatto che l’impresa era fallita a distanza di circa un anno dall’omologazione del concordato e che lo strumento concordatario non era stato funzionale alla risoluzione positiva dello stato di crisi.
Il giudice non ha quindi condiviso l’impostazione del professionista opponente, secondo cui ciò che rilevava ai fini della valutazione dei risultati dell’opera prestata fosse solo l’omologa del concordato, ritenendo, invece, che, ai fini della valutazione dei risultati e vantaggi ottenuti dal soggetto assistito, fosse imprescindibile la valutazione dei possibili esiti risolutivi dell’omologa.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo ad un unico articolato motivo.
Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
È stato dedotto l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., ai fini del riconoscimento del compenso per l’attività di assistenza prestata alla procedura di concordato preventivo, della circostanza dell’intervenuta omologazione del concordato.
Si duole il ricorrente che il giudice di merito non ha tenuto conto, ai fini della valutazione dei risultati della sua prestazione d’opera intellettuale, che l’omologa del concordato determina l’effetto tipico dell’esdebitazione, con la conseguenza che nessuna rilevanza può avere il fatto evidenziato dal giudice di merito che l’impresa fosse fallita a distanza di circa un anno dall’omologazione del concordato.
Il motivo presenta concomitanti profili di infondatezza e inammissibilità.
Va preliminarmente osservato che il decreto impugnato non ha affatto omesso, ai fini della valutazione della congruità del compenso liquidato al ricorrente dal G.D., l’esame della circostanza della intervenuta omologazione del concordato, avendo proprio valorizzato l’intervenuto fallimento della società debitrice a distanza di un solo anno dall’avvenuta omologazione. Né, peraltro, il ricorrente può comunque rimproverare al giudice di merito di non aver considerato l’effetto esdebitativo conseguente all’omologa del concordato: a prescindere dal rilievo che, anche se ciò fosse vero, tale censura sarebbe estranea alla fattispecie dell’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., – che richiede che il fatto il cui esame stato omesso sia ‘storico’, dovendo quindi trattarsi di preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (vedi Cass. S.U. n. 8053/2014) – in ogni caso, il ricorrente non ha colto pienamente la ratio decidendi (per quanto concisa) del Tribunale di Catania, la quale, ha, in primo luogo, evidenziato che il fallimento era intervenuto ad un solo anno di distanza dall’omologa, sottolineando quindi, implicitamente, l’incompletezza dell’attività del legale, non essendo l’iter del concordato stato portato a compimento. Inoltre, ai fini della valutazione dei risultati e vantaggi ottenuti dal soggetto assistito, il decreto impugnato ha ritenuto imprescindibile la valutazione dei possibili esiti risolutivi dell’omologa.
Orbene, a questo punto, è doveroso effettuare una premessa.
La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., nn. 26002/2018; 12085/2020, cit.; vedi recentemente Cass. S.U. n. 4696/2022, punto 6.1.) ha distinto, in caso di fallimento della società debitrice sopravvenuto all’esito dell’omologa di un concordato preventivo, tra l’ipotesi in cui il fallimento sia stato dichiarato quando era ancora possibile instare per la risoluzione ex art. 186 l. fall. della
procedura concordataria -nel qual caso i creditori non sono tenuti a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi del concordato omologato, a norma dell’art. 184 l. fall., posto che l’attuazione del piano è resa impossibile per l’intervento di un evento, come il fallimento, che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile -e l’altra ipotesi in cui il fallimento sia stato dichiarato quando era già scaduto il termine per la risoluzione del concordato di cui all’art. 186, comma 3, l. fall. (coincidente con un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento del concordato) ed il piano concordatario si sia dunque consolidato, senza che i creditori (pur potendo) si siano attivati per chiedere la risoluzione. Nel qual caso, il debitore risponde “nella misura falcidiata”.
Nel caso di specie, la circostanza che il fallimento della società preponente fosse intervenuto a distanza di un solo anno dall’omologa ha indotto fondatamente il giudice di merito a considerare i possibili esiti risolutivi della stessa omologa (ai fini dell’esdebitazione). Né, d’altra parte, il ricorrente, cui incombeva l’onere della prova in ordine alla consolidazione dell’effetto esdebitativo dell’omologa (ai fini della dimostrazione del ‘risultato’ raggiunto per effetto della sua attività), ha dedotto circostanze idonee a rappresentare una realtà diversa, limitandosi a dare erroneamente per scontato che l’omologa avesse determinato sempre e comunque il ‘risultato’ dell’effetto esdebitativo.
Non si liquidano le spese di lite, non essendosi la curatela costituita in giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 21.11.2023