Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12066 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12066 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28247/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDICOGNOME, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDICOGNOME, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2485/2020 depositata il 22/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, dopo aver premesso di aver svolto le funzioni di componente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata RAGIONE_SOCIALE – operante presso il RAGIONE_SOCIALE, di cui al d.lgs . 59/2005 e successive modifiche, ha chiesto al Tribunale di Roma la condanna del predetto RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione spettante per il lavoro svolto o, in subordine, la corresponsione, a titolo di ingiustificato arricchimento RAGIONE_SOCIALEa P.A., RAGIONE_SOCIALEa somma corrispondente ai vantaggi che il RAGIONE_SOCIALE ha tratto in virtù RAGIONE_SOCIALE‘opera svolta.
Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il compenso si dovesse determinare in relazione ai criteri indicati con il d.m. 5.2.1998 (emanato in adempimento di quanto previsto dall’art. 13 comma 2° DPR n. 90/07) che hanno previsto il pagamento del compenso per ciascun procedimento di autorizzazione integrata ambientale concluso: non potendosi, tuttavia, applicare in toto tale criterio, previsto solo per le attività portate a termine (mentre, nel caso di specie, l’incarico del ricorrente era stato solo parzialmente espletato, essendo costui poi decaduto), il Tribunale ha ritenuto congruo il criterio proporzionale (in relazione all’attività effettivamente svolta) applicato dal RAGIONE_SOCIALE, ed ha determinato la somma dovuta in € 12.453,00 (di cui € 10.453,00 già liquidato dal RAGIONE_SOCIALE), condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 2.000,00.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2485/2020, depositata il 22.5.2020, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al
pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 12.480,00 oltre interessi legali sulla minor somma di € 2.000,00.
Il giudice d’appello ha, preliminarmente, condiviso l’impostazione del giudice di primo grado di applicare, nella liquidazione del compenso del commissario ministeriale, i criteri di cui al DM 5.3.2008 con l’applicazione di riduzioni percentuali differenziate in relazione allo stato di avanzamento RAGIONE_SOCIALEe istruttorie svolte dal ricorrente. Il giudice di secondo grado ha, tuttavia, accertato che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, il RAGIONE_SOCIALE non aveva mai pagato all’attore la somma di € 10.453,00, di cui al prospetto di liquidazione inviato allo stesso COGNOME.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME COGNOME, affidandolo a quattro motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 bis comma 2° D.L. 30.12.2008 n. 208, convertito con modificazioni nella L. n. 13/2009.
Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello non ha applicato la norma sopra citata, la quale prevede, quanto alle modalità di corresponsione dei compensi dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’autorizzazione ambientale integrata, che gli stessi siano erogati, nella misura del 50 per cento del loro importo totale, all’avvio di ciascuna istruttoria, e nella misura del restante 50 per cento, successivamente al rilascio o al diniego di rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione ambientale integrata.
Espone che tale norma fu introdotta dal legislatore per risolvere il problema RAGIONE_SOCIALEa mancata previsione RAGIONE_SOCIALEa ripartizione dei compensi proprio tra i componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE .
Il ricorrente ritiene, inoltre, inesatta l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte secondo cui la normativa in oggetto sarebbe sopravvenuta ai fatti di cui è causa, essendo stata emanata proprio per incidere sui rapporti in corso di causa e sui quali pendeva un contenzioso amministrativo.
Con il secondo motivo è stata dedotta, in subordine rispetto al primo motivo, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 2° DPR 14.5.2007 n. 90.
Lamenta il ricorrente che non trovando applicazione il DM 5 marzo 2008 (adottato in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 DPR 90/2007) ai compensi spettanti in caso di cessazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico, il giudice non poteva fare riferimento all’atto RAGIONE_SOCIALEa direzione generale del RAGIONE_SOCIALE , con cui è stata liquidata la somma riconosciuta in misura percentuale rispetto al lavoro del ricorrente. Tale atto non era qualificabile neppure come un provvedimento amministrativo, ma solo come offerta di prestazione.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2233 comma 2° cod. civ.. Espone il ricorrente che la Corte d’Appello ha sottovalutato l’importanza, gravosità e i risultati RAGIONE_SOCIALEa sua opera.
Ad avviso del ricorrente, il suo compenso, in mancanza di altri criteri, avrebbe dovuto essere liquidato in via equitativa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1709 e 2225 cod. civ., tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa natura, quantità e qualità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni eseguite e del risultato utile conseguito dal committente.
Tutti e tre i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate, presentano concomitanti profili di inammissibilità ed infondatezza.
Va, preliminarmente, osservato che, correttamente, la Corte d’Appello ha ritenuto non applicabile al caso di specie l’art. 4 bis comma 2° DL n. 208/2008, conv. nella L. 304/2009, trattandosi di normativa entrata in vigore, rispettivamente, alla fine del 2008 e nel marzo 2009, successivamente alla cessazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico del
ricorrente, intervenuta il 19 settembre 2008 (vedi pag. 3 sentenza impugnata).
D’altra parte, lo stesso ricorrente ammette (vedi pag. 7 ricorso) che ‘non si è in presenza di una legge di interpretazione autentica, né di una legge retroattiva, bensì di una legge che regola ex novo un caso che non aveva ricevuto disciplina alcuna ‘ . Ne consegue che tutte osservazioni in ordine al fatto che la legge sarebbe stata emanata per risolvere il contenzioso in atto non trovano alcun addentellato normativo, in difetto di un espresso richiamo RAGIONE_SOCIALEa legge alle situazioni pregresse rispetto alla sua entrata in vigore.
Non corretta è l’affermazione del ricorrente secondo cui la Corte d’Appello avrebbe preso in considerazione, ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione del compenso, un atto RAGIONE_SOCIALEa direzione generale del RAGIONE_SOCIALE.
Si evince, invece, dalla sentenza impugnata che entrambi i giudici di merito, valutando il comportamento RAGIONE_SOCIALEa p.a. come una sorta di recesso, hanno inquadrato la vicenda in esame nella fattispecie di cui all’art. 2237 c.c. che consente al cliente di recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’attività svolta – commisurando il compenso all’attività effettivamente svolta ed applicando – in via parametrica -il d.m. 5 marzo 2008, «ridotto in misura proporzionale», per il mancato completamento RAGIONE_SOCIALE‘incarico. La giurisprudenza ha, in effetti, affermato che, in materia di prestazioni professionali, il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa misura del compenso, se non nel senso che esso è dovuto non per tutta l’opera commessa, ma solo per l’opera svolta. Sicché, in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all’intero compenso (Cass. 29745/2020; Cass. 10444/1998).
Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il correttivo adottato dai giudici di merito di quantificare il compenso in base allo stato di avanzamento RAGIONE_SOCIALEa pratica, risponde proprio al criterio equitativo di commisurare il compenso stesso alla quantità RAGIONE_SOCIALE‘opera prestata (fermo restando che , come parametro qualitativo, era stato adottato quello normativo di cui al DM 5.3.2008).
Dunque, la contestazione del ricorrente secondo cui il compenso non sarebbe stato liquidato secondo criteri equitativi non merita accoglimento, sfociando piuttosto in una censura di merito nella misura in cui viene lamentata la mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE‘importanza RAGIONE_SOCIALE‘opera e dei risultati conseguiti dal ricorrente, doglianza che, peraltro, non considera che tali elementi sono già stati valutati a monte dal legislatore.
Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 comma 2° cod. proc. civ..
Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha violato i principi generali in caso di soccombenza parziale, compensando per un terzo le spese del grado e ponendo i restanti due terzi a suo carico.
Ad avviso del ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe potuto, al limite, compensare integralmente le spese, ma mai condannare l’appellante parzialmente vittorioso.
6. Il motivo è inammissibile.
Va osservato che, con riferimento al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese, l’orientamento di questa Corte è quello secondo cui il sindacato RAGIONE_SOCIALEa giudice di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte totalmente vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza
reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass. n. 19613/2017; Cass. 10685/2019).
Non si liquidano le spese di lite, non avendo il RAGIONE_SOCIALE svolto difese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da, parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, ove dovuto.
Roma, così deciso il 28.2.2024