Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30428 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30428 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24352/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in BOLZANO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE BOLZANO n. 246/2022 depositata il 05/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che:
1. il perito NOME COGNOME otteneva dal giudice di Pace di Bolzano un decreto ingiuntivo per 1.921,90 euro nei confronti di NOME COGNOME, a titolo di compenso per la trattativa svolta per conto della ingiunta con la RAGIONE_SOCIALE per la liquidazione del danno conseguente ad un sinistro stradale. L’opposizione della COGNOME portava alla revoca del decreto. Il Giudice di Pace assumeva che, essendo emerso che il COGNOME stesso aveva definito nella trattativa con la RAGIONE_SOCIALE il proprio compenso in 380 euro quale parte dell’importo totale – 2.000,00 euro – dovuto dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima era tenuta al pagamento di 380,00 (oltre accessori). L’appello del Marinano è stato respinto dal Tribunale di Bolzano. Il Tribunale ha condiviso l’assunto del Giudice di Pace. Ha aggiunto, ‘per completezza’, che, rispetto all’importo di € 2.000,00, ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE a fronte di una pretesa iniziale di 11.399,79 euro al lordo di acconti già percepiti ‘in epoca antecedente’ e pari a 4 .053,42 euro, il compenso richiesto dal Marinano – 1.921,90 euro – era sproporzionato, apparendo invece ‘congruo e pertinente’ il compenso di 380,00 euro. Il Tribunale ha , infine, confermato la decisione del Giudice di Pace di porre le spese del giudizio a carico del COGNOME. Contro questa sentenza il COGNOME ricorre con quattro motivi avversati dalla COGNOME con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria; considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto, risultante dal documento 3 allegato all’atto di citazione in
opposizione al decreto ingiuntivo, che era stata la COGNOME ad accettare la somma di € 2.000,00 comprensiva del compenso dell’attuale ricorrente. Si lamenta altresì la nullità della sentenza per difetto di motivazione;
2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 24, 111 Cost., 115, 116, 177, 187, 188, 244 c.p.c. nonché inesistenza, assenza, apparenza, contraddittorietà o perplessità della motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 e n.5 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di motivare sul perché della mancata ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi, dirette a dimostrare, in primo luogo, che l’attuale ricorrente aveva trattato con la RAGIONE_SOCIALE partendo da una stima dei danni pari a 11.399,79 euro al lordo di acconti già ricevuti, e che la somma di € 2.000,00 era stata offerta dalla RAGIONE_SOCIALE ed era stata accettata dalla COGNOME in considerazione del fatto, scoperto dalla RAGIONE_SOCIALE nel corso della trattativa e taciuto al ricorrente dalla COGNOME, che questa aveva subito danni in un incidente avvenuto anni prima rispetto all’incidente per cui era stata svolta la trattativa;
3.con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2333 c.c. e 10 c.p.c. e 1 d.m. 30 maggio 2002 nonché inesistenza, assenza, apparenza, contraddittorietà o perplessità della motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto congruo il compenso di 380,00 avendo riguardo alla somma ottenuta a conclusione della trattativa laddove invece il compenso avrebbe dovuto essere calcolato sulla somma di 11.399,79 euro per cui la trattativa era stata intavolata e in relazione all’attività svolta da ricorrente;
4. con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto corretta la decisione del Giudice di Pace di porre le spese del grado a carico dell’attuale ricorrente;
In ordine al primo motivo si osserva.
I limiti del sindacato della Corte sulla motivazione delle sentenze a seguito della riforma del n.5. del primo comma dell’art. 360, c.p.c. sono tracciati da Cass SU n. 8053/2014. Dal punto di vista motivazionale la sentenza non evidenzia difetti. La motivazione è presente graficamente ed è chiara e lineare. Vi si dice che il ricorrente non ha diritto a chiedere alla controricorrente più di quanto lui stesso, nel corso della trattativa con la RAGIONE_SOCIALE, ha definito. Per quanto concerne la censura della motivazione il motivo di ricorso in esame è quindi infondato.
Il motivo è invece fondato in riferimento alla censura, avanzata ai sensi del n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. ma suscettiva di corretta qualificazione come censura ai sensi del n.3, per cui il Tribunale ha errato nel trascurare che la proposta della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stata accettata dalla RAGIONE_SOCIALE. Questa censura investe l’erronea affermazione del Tribunale secondo cui il ricorrente non avrebbe potuto pretendere dalla RAGIONE_SOCIALE che 380 euro, in quanto 380 è l’importo da lui definito, quale componente della somma dovuta dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE per la pratica relativa al danno da incidente stradale. L’affermazione è errata perché l’accordo transattivo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e accettato dalla COGNOME, per un verso, vincolava la RAGIONE_SOCIALE e la COGNOME (art. 1372 c.c.) e, per altro verso, non aveva incidenza sul diverso contratto di prestazione d’opera professionale tra l’attuale ricorrente e la COGNOME. Il fatto che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE avessero concordato, a seguito di trattative che per la seconda erano state condotte dal ricorrente, un importo di 2.000 euro, comprensivo di 380 euro per la spesa che la seconda avrebbe dovuto sostenere per l’incarico dato al ricorrente, è un fatto rilevante unicamente nel senso che la COGNOME non avrebbe potuto pretendere altro per quella spesa dalla RAGIONE_SOCIALE.
In conclusione, il primo motivo deve essere in parte accolto;
6. il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso sono strettamente connessi e devono essere esaminati assieme. Essi sono fondati. Ai fini della liquidazione del compenso da riconoscersi ad un professionista per l’opera prestata occorre, per principio generale, avere riguardo innanzi tutto all’attività effettivamente svolta (art. 2233 c.c.). Il che è stato del tutto trascurato dal Tribunale. Il Tribunale ha fatto riferimento esclusivamente alla somma 2.000,00 euro ottenuta dalla COGNOME all’esito della trattativa. Avrebbe dovuto avere invece riguardo a quanto specificato nella domanda in relazione alla somma per cui la trattativa era stata iniziata (Cass. Sez. 2 – , sentenza n. 1666 del 23/01/2017). Il Tribunale, inoltre, non ammettendo, senza alcuna motivazione, le prove richieste dal ricorrente per fare emergere quella che, secondo la prospettazione del ricorrente medesimo, è la ragione per cui il risultato è stato inferiore rispetto alla pretesa iniziale, ha precluso di verificare anche quale sia stata in concreto l’attività svolta dal ricorrente rispetto alla pretesa iniziale e al risultato finale.
In conclusione, i due motivi devono essere accolti;
il quarto motivo resta assorbito. Per effetto dell’accoglimento dei primi tre motivi la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Bolzano in diversa composizione. Le spese devono seguire l’esito del giudizio di rinvio. Dacché l’assorbimento del motivo.
PQM
la Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e il terzo motivo, dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese dell’intero processo, al Tribunale di Bolzano in persona di altro giudice.
Roma 14 novembre 2024
Il Presidente
NOME COGNOME