Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24383 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24383 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
Oggetto: disciplinare professionisti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34441/2019 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio in Roma, INDIRIZZO , presso l’AVV_NOTAIO.
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t..
-INTIMATA- avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata in data 3.10.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.7.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 3.10.2019, il Tribunale di Ascoli Piceno, in parziale accoglimento del l’oppos izione ex art. 645 c.p.c. proposta dal RAGIONE_SOCIALE, previa revoca dell’ingiunzione, ha
condannato l’oppone n te al pagamento del minor importo di €. 9118,00, quale compenso per il patrocinio de ll’AVV_NOTAIO in sei contenziosi civili, dando rilievo a ll’avvenuta transazione di talune controversie oltre che al numero e a ll’importanz a delle questioni trattate.
Per la cassazione dell’ordinanza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso in sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c..
Il Tribunale non avrebbe statuito sulla domanda di pagamento del compenso per la difesa della società nei confronti di NOME COGNOME.
Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art . 360 n. 5c.p.c., per non aver il Tribunale esaminato gli elementi volti a comprovare l’esistenza del credito professionale per la difesa nei confronti di NOME COGNOME.
Il primo motivo è fondato, il secondo è assorbito.
L ‘ ordinanza elenca a pagg. 3 e ss. i singoli contenziosi curati dal ricorrente nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, indicando per ciascuno gli importi liquidati a titolo di compenso.
Nulla ha disposto per le prestazioni relative al contenzioso con il COGNOME e la stessa somma complessiva riconosciuta al difensore è pari alla sommatoria dei corrispettivi liquidati per le restanti cause, a conferma dell’omissione di pronuncia su parte della domanda.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2333 c.c., 4 L. 794/1942, 4 del D.M. 55/2014 e 37/2014, 113 e 132 n. 4 c.p.c. per aver la pronuncia liquidato, per taluni contenziosi, i compensi minimi solo a causa dell’avvenuta transazione del le liti.
Il quarto motivo denuncia l’omessa o apparente motivazione, sostenendo che il Tribunale abbia liquidato i minimi tabellari senza dar conto delle ragioni della decisione.
Il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 2333 c.c., 4 L. 794/1942, 4 del D.M. 55/2014 e 37/2014, 113 e 132 n. 4 c.p.c.,
contestando al giudice di merito di aver liquidato somme inferiori ai minimi tabellari.
I tre motivi sono infondati.
Il Tribunale ha valutato in concreto l’impegno profuso , l ‘ importanza della causa e i risultati ottenuti e ha reputato congrua -con motivazione esaustiva – la liquidazione dei valori tabellari minimi per il numero e la natura delle questioni esaminate, per i risultati conseguiti (il rigetto di un’istanza di sequestro) , valorizzando la definizione transattiva di parte delle cause quale indice dello svolgimento di un ‘ attività processuale contenuta, ma non individuando nella transazione stessa un criterio legale vincolante per la scelta (tra il minimo ed il massimo) del parametro da adottare per la liquidazione, che -peraltro -è conforme agli importi minimi di cui al D.M. 55/2014.
Va considerato che l’attività si era esaurita nel 2017 e quindi nel vigore del D.M. 55/2014 (cfr. sentenza, pagg. 3 e 4), prima delle modifiche adottate con D.M. 37/2018, con effetto dal 27.4.2018.
La liquidazione del compenso era -quindi -rimessa al potere discrezionale riservato al giudice e, in quanto contenuta entro i valori tabellari, non richiedeva un’apposita motivazione e non è sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente detti importi, fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020).
L’ inderogabilità dei minimi, la cui violazione è dedotta con il quinto motivo di ricorso, opera, infine, per sole le attività esaurite nel vigore del D.M. 37/2018, non anche nel caso in discussione (Cass. 9815/2023).
Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 88 e 91 c.p.c. per aver la pronuncia posto le spese del giudizio di opposizione a carico del ricorrente.
Il motivo è assorbito.
E ‘accolto il primo motivo di ricorso, con rigetto del terzo, del quarto e del quinto e con assorbimento del secondo e del sesto motivo. L’ordinan za è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa al Tribunale di Ascoli Piceno anche per la regolazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il terzo, il quarto ed il quinto e dichiara assorbiti il secondo ed il sesto motivo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione