Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31939 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31939 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20903/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, con domicilio digitale in atti.
-RICORRENTE- contro
NOME, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, con domicilio digitale in atti.
-CONTRORICORRENTE- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di NAPOLI n. 4218/2023, depositata il 18/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
AVV_NOTAIO ha evocato in giudizio NOME COGNOME per ottenere il pagamento dei compensi, pari ad € 68.653,63, per il patrocinio nel giudizio civile conclusosi con sentenza n. 1711/2019.
NOME COGNOME ha eccepito che il ricorrente lo aveva difeso unitamente a NOME COGNOME, amico di vecchia data dell’AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO, assicurando che avrebbe richiesto unicamente le somme liquidate con la pronuncia resa a definizione della causa.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo carente la prova del rilascio del conferimento dell’incarico.
La cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Napoli è chiesta da NOME COGNOME con ricorso in cinque motivi, cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c.
Sono preliminarmente respinte le eccezioni di nullità del giudizio di primo grado per vizio del contraddittorio, per non esser stata evocata anche l’altra parte assistita nel processo dall’AVV_NOTAIO.
In caso di assistenza di più parti il compenso è dovuto da ciascuna di essa con vincolo di natura solidale e con scindibilità di cause (cfr., di recente, Cass. 20922/2024; Cass. 3218/1969, Cass. 1729/1976), potendo il difensore convenire anche uno solo degli assistiti.
Sono inammissibili anche le ulteriori deduzioni circa un presunto abbandono del credito da parte del professionista, profilo che involge accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito, essendone preclusa la deduzione in cassazione per novità della questione.
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 101 c.p.c. e 111 Cost., per aver il Tribunale respinto la domanda per carenza di prova del conferimento d ell’incarico senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti.
Il secondo motivo de nuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e la nullità della sentenza, asserendo che il Tribunale abbia respinto la domanda per difetto del conferimento dell’incarico e della procura ad litem in assenza di contestazioni del l’assistito .
Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 2697 c.c., per aver il Tribunale omesso di pronunciare sulla richiesta di interrogatorio formale del convenuto volto a dimostrare il conferimento dell’incarico.
Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 132 c.p.c., e 111 Cost., 116 c.p.c. e 2697 c.c., censurando la pronuncia per vizio di motivazione, non avendo il giudice illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto insufficienti gli elementi acquisiti per la prova del mandato professionale.
Il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 2233 c.c., nonché degli artt. 1703 c.c., 1325, n. 4, e 1350 c.c., sostenendo che la mancanza di un accordo scritto sul compenso non escludeva l’esistenza del mandato professionale, fatta salvo il dovere del giudice di liquidare il dovuto secondo i criteri legali.
Vanno esaminati congiuntamente i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, che sono fondati per le ragioni che seguono.
Il Tribunale non poteva pretermettere l’esame delle deduzioni difensive dell’assistito, che aveva sostenuto che il difensore si era impegnato a non richiedere ulteriori somme rispetto a quanto liquidato all’esito della causa, ponendo in discussione non l’esistenza del rapporto, né la sua esecuzione ( rendendo superfluo il deposito della procura alle liti), ma la sola regolazione economica, dovendo il giudice tener conto della condotta processuale delle parti, pur non derivandone un vincolo assoluto a ritenere certi i fatti non contestati (Cass. 16028/2023; Cass. 42035/2021).
In ogni caso, il giudice, anche nel caso in cui ritenga necessaria -e non raggiunta – la prova del credito, è tenuto ad esaminare e a pronunciare sulle richieste istruttorie che, nella specie, vertevano sull’esistenza del mandato (Cass. 2980/2023; Cass. 26538/2017; Cass. 9952/2017), non operando alcun limite alla loro ammissione ed assunzione in relazione alla particolarità del rito sommario speciale regolato dagli artt. 3 e 14 del d.lgs. n. 150/2011, nella
formulazione applicabile ratione temporis, norme che richiamano gli artt. 702 bis e ss., con esclusione dei commi secondo e terzo dell’articolo 702 -ter c.p.c. In tali giudizi l’istruttoria è semplificata , potendo il giudice, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procedere nel modo più opportuno all’assunzione dei mezzi di prova, non essendo contemplato un modulo decisorio ‘ allo stato degli atti ‘ (Cass. SU 4485/2018).
Non aveva rilievo la mancata prova di un accordo sul compenso, che non esclude l’esistenza del mandato e da cui discende solo l’obbligo del giudice di procedere alla liquidazione in applicazione dei criteri legali, ai sensi de ll’art . 2225 c.c.
Sono accolti i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, è assorbito il primo, l’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, dichiara assorbito il primo, cassa l’ordinanza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 27/11/2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME