SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 310 2025 – N. R.G. 00000245 2024 DEL 09 04 2025 PUBBLICATA IL 09 04 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente relatore
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
per il combinato disposto degli artt 275 bis e 281 decies e ss cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 245.2024 RG fra
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall’avv.
NOME COGNOME domiciliatario
Ricorrente
e
domiciliataria
, rappresentato e difeso, per procura in atti dall’avv. NOME COGNOME
Resistente
Fatto
La controversia fra le parti indicate in epigrafe ha genesi nel prospettato inadempimento del nel pagamento dei compensi professionali all’avv. per il patrocinio da quest’ultima prestato, quale difensore del primo, nella pregressa controversia presso la Corte d’Appello di Lecce Sez. Lavoro iscritta al n. 432.2022
La ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: ‘…dichiarare la sussistenza del credito per il pagamento dei compensi professionali dell’Avv….COGNOME nei confronti del sig. .per l’effetto condannare il sig….. al pagamento della complessiva somma di € 2.998,49 o quella
maggiore o minore che verrà accertata….oltre interessi di legge al soddisfo…con condanna del resistente al pagamento delle spese e compet enze del presente giudizio…’
Parte resistente ha così concluso; ‘….. rigettare il ricorso ex art 281 decies cpc stante l’integrale pagamento delle competenze professionali….con vittoria di spese e compensi…’ ; ha dedotto di non aver mai conferito mandato ai fini della costituzione nel cit. giudizio 432.2022 e comunque di aver corrisposto € 1.025,47, importo ampiamente satisfattivo delle prestazioni rese dall’avv. .
Diritto
Preliminarmente deve rilevarsi che la controversia risulta istruita in via documentale; dalla produzione di parte ricorrente risulta smentita l’affermazione di parte resistente del difetto di mandato difensivo all’avv. , peraltro tale affermazione risulta contraddetta dalla successiva eccezione di pagamento dei compensi dovuti proprio per l’attività professionale innanzi alla Corte d’Appello e per la quale si assume non esservi stato alcun mandato.
La ricorrente ha dato prova del fatto costitutivo a base della pretesa azionata; ovvero il conferimento del mandato difensivo dal proprio cliente (in data 1.8.2022) con espletamento dell’attività (fase di studio, introduttiva e di trattazione) tipizzata dalla tariffa professionale, arrestatasi alla fase di trattazione del procedimento 432.2022 (cfr i relativi atti) poiché prima della fase decisoria v’è stata rinunzia al mandato (la parte ne dà atto nel ricorso introduttivo del presente procedimento)
In memoria di costituzione v’è imputazione del predetto pagamento, di cui parte resistente fornisce prova documentale, all’attività predetta; senonché, anche tale deduzione risulta smentita dalla parte creditrice che ha prodotto (cfr acconto pro forma 45.202 2 richiamato nella disposizione di bonifico del debitore per € 875,47; nonché causale di altro bonifico del 2023 di € 150) documentazione la quale conferma l’estraneità dei pagamenti effettuati all’attività disimpegnata dal professionista dopo il 3.5.2022 (data finale degli effetti di un accordo negoziale inter partes).
La Corte atteso l’esito della cit. controversia 432.2022 (conclusasi con una declaratoria di inammissibilità della domanda avanzata da avverso l’estratto di ruolo impugnato), la semplicità delle questioni affrontate e la loro serialità -reputa equo
riconoscere alla ricorrente, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 nonché del valore della controversia (rientrante nel terzo scaglione cit. D.M) e dell’assenza di f ase decisoria l’importo complessivo di € 1.950 oltre accessori come nel dispositivo che segue
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come appresso.
P.Q.M. Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte d’Appello di Lecce -Sezione Lavoro
Visto l’art. 275 bis cpc definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso dell’11.4.2024 da nei confronti di così provvede:
Accoglie la domanda e condanna al pagamento in favore di , al pagamento di € 1950, oltre IVA CAP e spese forfetarie al 15%, oltre interessi legali sino al soddisfo; b) Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di giudizio liqu idate in € 1458, oltre IVA, CAP e spese forfetarie al 15%. Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 9.4.2025
Il Presidente