Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26347 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26347 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20976/2023 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso in proprio;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO);
– resistente – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PARMA n. 1079/2023, depositata il 04/08/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME quale difensore d’ufficio di COGNOME COGNOME -imputato nel p.p. n. 146/2022 RG DIB, n. 324/2022 RGNR
– ha proposto opposizione avverso al decreto con cui il Giudice penale del Tribunale di Parma, in data 18.01.2023, liquidava allo stesso la somma di € 330,00, oltre accessori di legge, per l’attività defensionale, mentre nulla gli veniva riconosciuto a titolo di rimborso per le spese sostenute per il recupero del credito professionale. L’opponente chiedeva la rideterminazione del proprio compenso professionale nella misura originariamente richiesta (€ 600,00) , oltre al rimborso per spese di recupero del cre dito professionale (€ 225,00).
2. Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 1079/2023, in parziale accoglimento del ricorso liquidava all’avv. NOME COGNOME l’importo di € 225,00, oltre IVA e CPA, a titolo di onorari per il recupero del credito professionale. Rigettava, invece, la richiesta di rideterminazione del compenso professionale, ritenendo congrua la somma liquidata dal decreto del Giudice penale che escludeva la fase istruttoria. Ciò in quanto il primo giudice aveva fatto corretta applicazione dei parametri previsti nel Protocollo in materia penale del 29.10.2018 vigente presso il Tribunale di Parma, il quale prevede che nelle ipotesi di «processi per direttissima con convalida dell’arresto con rito abbreviato semplice », di competenza del Tribunale monocratico, la liquidazione di un compenso pari ad € 225,00 per la fase di studio e di € 270,00 per quella introduttiva (con esclusione, dunque, della fase istruttoria, in quanto non contemplata in tali fattispecie), per un importo complessivo, applicata la riduzione di cui all’art. 106 bis DPR 115/2002, pari appunto alla somma liquidata di € 330,00 (fermo restando la mancata partecipazione del ricorrente alla successiva fase decisionale); importi che, peraltro, corrispondono esattamente ai parametri minimi previsti per le citate fasi dal DM n. 55/2014 – vigente ratione temporis – per i procedimenti
in oggetto. Inoltre, anche a volersi prescindere dal contenuto del citato protocollo, il giudice dell’opposizione riteneva del tutto opportuna e giustificata l’omissione della fase istruttoria nel caso di specie, atteso che l’attività del difensore era limitata alla partecipazione ad un’unica udienza di convalida dell’arresto, mancando quindi un plus ulteriore, che si traduce in un concreto ed effettivo sforzo del difensore volto alla ricerca ed acquisizione dei mezzi di prova.
La suddetta sentenza è impugnata per la cassazione da NOME COGNOME e il ricorso affidato a due motivi.
Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva, limitandosi a depositare solo atto di costituzione per poter prendere parte ad eventuale discussione pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, lett . c del D.M. n. 55/2014. Osserva il ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo, l’attività svolta dal difensore che ha partecipato all’udienza in cui si è provveduto all’interrogatorio dell’imputato di certo non p uò rientrare nella fase introduttiva per la quale sono previste altre e diverse attività; essa rientra, invece, a pieno titolo nella fase istruttoria o dibattimentale (Cass. pen., sentenza n. 10728 del 16 dicembre 2021). Del resto, prosegue il ricorrente, la lettera c) del comma 3 dell’art. 12 D.M. n. 55/2014 non presta il fianco a dubbi interpretativi, poiché essa fa riferimento alla partecipazione all’udienza relativa ad atti e attività istruttorie processuali, anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche funzionali alla formazione della prova: l ‘interrogatorio dell’imputato rientra a pieno titolo nella fase istruttoria o dibattimentale. Quanto al protocollo vigente presso il
Tribunale di Parma: esso indica le linee guida a cui attenersi per garantire liquidazioni omogenee in favore dei professionisti iscritti all’Albo, ma non potrà avere carattere vincolante laddove applicato in violazione delle disposizioni normative.
Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c e 2233, comma 2, c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. L’interpretazione resa dal Tribunale delle citate norme del D.M. n. 55/2014 si appalesa lesiva del decoro della professione, in quanto l’importo liquidato risulta essere praticamente simbolico.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, essi sono fondati.
3.1. Come evidenziato nel ricorso e in parte narrativa, il Tribunale ha sostenuto la sua decisione con due diverse rationes decidendi .
3.1.1. Quanto alla prima, secondo cui la liquidazione della fase istruttoria viene esclusa in applicazione del Protocollo in materia penale del 29.10.2018, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che i protocolli, in conformità alla loro natura, quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise tra magistrati, avvocati e funzionari amministrativi, non hanno efficacia vincolante, ma persuasiva. In ogni caso, essi non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29184 del 20.10.2023, Rv. 669200 – 01).
3.1.2. Quanto alla seconda ratio , consistente nell’esclusione del riconoscimento del compenso per la fase istruttoria essendo priva l’attività del difensore di un effettivo sforzo volto alla ricerca ed acquisizione dei mezzi di prova, il parametro tabellare di cui al l’art. 12, comma 3, lett. c), D.M. n. 55 del 2014, prevede che per fase istruttoria o dibattimentale in relazione al giudizio penale sono da
intendere, esemplificativamente, le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato.
Ne segue che anche nel caso di specie la fase istruttoria è ineludibile ( ex multis : Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 164 del 2022; Cass. (ord.) 27.8.2019, n. 21743), tanto più che è stata accertata la partecipazione del difensore all’interrogatorio di garanzia nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto (v. sentenza p. 3, 4° capoverso), attività funzionale alla ricerca di mezzi di prova.
In definitiva, il Collegio accoglie il ricorso.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, integrando il compenso con la fase istruttoria, e liquidando le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio secondo soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida in favore di NOME COGNOME il compenso quale difensore d’ufficio di NOME COGNOME COGNOME nella somma complessiva di € 600,00;
riconosce in favore dello stesso ricorrente le spese del giudizio di opposizione in € 400,00 per compensi, oltre alle spese generali, nonché le spese del presente giudizio in € 600,00 per compensi, oltre a €. 100,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 19 novembre 2024.
La Presidente
NOME COGNOME