Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11947 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5167/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende.
– Ricorrente –
Contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
– Controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 1700/2022 depositata il 07/12/2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26 marzo 2024.
Compensi AVV_NOTAIO
Rilevato che:
1. con ricorso ex artt. 702 bis , cod. proc. civ., 14, d.lgs. n. 150 del 2011, l’AVV_NOTAIO ha chiesto alla Corte d’appello d i L ‘Aquila la condanna della BCC Gestione Crediti Spa (‘BCC’) al pagamento delle competenze professionali al medesimo dovute per l’attività svolta, in favore di detta società, nel giudizio di appello, rubricato con il n. di r.g. 22/2016, promosso, dinanzi alla stessa Corte distrettuale, dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 2129/2015, con la quale il Tribunale di Pescara aveva respinto la domanda della Curatela di nullità e revocatoria della compravendita di tre immobili che RAGIONE_SOCIALE Banca RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) aveva acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE in bonis .
In sede di appello RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dall’AVV_NOTAIO, si era costituita e aveva proposto appello incidentale; nel corso del giudizio, nel dicembre 2017, si era costituita anche BCC, anch’essa con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, come mandataria con rappresentanza in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, per sostenere le ragioni di quest’ultima .
La presente controversia è stata promossa dal difensore al fine di ottenere la liquidazione delle competenze maturate, dopo averne inutilmente richiesto in via stragiudiziale il pagamento a BCC;
2. la Corte di appello di L ‘Aquila, nella contumacia di BCC, ha accolto la domanda e ha condannato la stessa società a pagare all’AVV_NOTAIO la somma di € 26.792,00, oltre accessori e interessi legali, con decorrenza dalla data di messa in mora (16/02/2021).
La decisione si fondava sulle seguenti ragioni:
(i) il giudizio di impugnazione con n. r.g. 22/2016 era stato definitivo con sentenza n. 899/2020: dalle allegazioni del ricorrente e dagli atti prodotti, risultava che l’AVV_NOTAIO -nonostante la messa in mora della debitrice con PEC del 16/02/2021 – non aveva ricevuto il compenso, che pertanto gli doveva essere riconosciuto dalla data della costituzione in giudizio dell’intervenuta BCC, limitatamente alle fasi di studio e decisionale , per l’avvenuta costituzione in giudizio successivamente alla fase introduttiva e tenuto conto che non vi era stata la fase istruttoria;
(ii) considerato il valore della controversia (da 4 a 8 milioni di euro) e valutato l ‘imp e gno profuso dal difensore per l’assistenza della cliente, la somma da liquidare ammontava a € 26.792,00, oltre agli accessori, quale importo medio dello scaglione tabellare ex d.m. 55 del 2014.
Erano inoltre dovuti gli interessi di cui all’art. 1224 cod. civ., dalla messa in mora, come ha chiarito la Cassazione, e il tasso d’interesse di mora era quello legale, non quello di cui alla legge n. 231 del 2002, poiché non si trattava di una transazione commerciale;
(iii) le spese del presente giudizio erano a carico della società soccombente e andavano liquidate in € 2.328,00, considerati lo scaglione di riferimento (tra 26 mila e 52 mila euro) e la scarsa complessità della causa che giustifica l’applicazione de gli importi minimi per ciascuna fase, con esclusione della fase istruttoria che non si era svolta;
la BCC Spa ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, nel quale ha articolato ricorso incidentale, con tre motivi.
Considerato che:
1. l’unico motivo di ricorso principale -‘ Nullità della Sentenza gravata ex art. 360 num. 4 CpC in relazione agli artt. 81 e 101 CpC, per difetto assoluto della titolarità passiva del diritto oggetto di Giudizio da parte della BCC Gestione Crediti Spa, la quale ha agito nel Giudizio a quo quale mandataria con rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE BANCA IMPRESA e comunque nullità della sentenza gravata. Violazione di Legge ex art. 360 num. 3 CpC in relazione all’art. 1388 Cod. Civ. ) ‘ – censura la sentenza impugnata che ha condannato al pagamento del compensi professionali dovuti all’AVV_NOTAIO la ricorrente BCC, in proprio, senza alcun riferimento alla sua qualità di mandataria con rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE, unica titolare del rapporto sostanziale controverso (un contratto di leasing finanziario intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE), benché l’incarico all’AVV_NOTAIO , nel giudizio tra le parti del contratto di leasing , fosse stato conferito da BCC in nome e per conto della stessa RAGIONE_SOCIALE.
La statuizione della Corte d i L’ Aquila, spiega BCC, reca sia un error in procedendo (per difetto di legittimazione passiva di BCC e poiché vi è stato un accertamento giudiziale nei confronti di un soggetto, BCC, estraneo rapporto controverso), sia un errore di diritto sostanziale in quanto, a norma dell’art. 1388, cod. civ., gli effetti del contratto concluso dal mandatario con rappresentanza, visto che BCC ha dichiarato espressamente di nominare l’AVV_NOTAIO quale mandatario con rappresentanza, si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato, e cioè di RAGIONE_SOCIALE;
1.1. il motivo è infondato;
1.2. in un lontano passato questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 579 del 26/01/1981, Rv. 411066 – 01) affermò il principio di
diritto secondo cui dal mandato o procura alle liti – consistente nella dichiarazione ex art 83, cod. proc. civ., della parte (o di chi per essa) che investe della rappresentanza in giudizio il difensore – si distingue il rapporto interno tra quest ‘ ultimo e la parte (o chi per essa), attinente al conferimento dell ‘ incarico, il quale è soggetto alle norme di un ordinario mandato di diritto sostanziale, sicché cliente è, indipendentemente dalla provenienza della procura alle liti, colui che affida il patrocinio al legale e che, avendogli chiesto la prestazione della sua opera, è obbligato direttamente alla corresponsione del relativo compenso (v. 4250/80, mass. n. 408116; conf. 5620/79, mass. n. 402220; conf. 920/73, mass. N. 363284; conf. 2880/67, mass. n. 330495).
In epoca più recente è stato chiarito (Sez. 3, Sentenza n. 4959 del 28/03/2012, Rv. 621727 01) che, al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura ‘ ad litem ‘ e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l ‘ incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. In tal caso chi agisce per il conseguimento del compenso ha l ‘ onere di provare il conferimento dell ‘ incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura.
Attualmente costituisce ius receptum (Sez. 2, Ordinanza n. 6905 del 11/03/2019, Rv. 652939 – 01) l’enunciato che la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l ‘ esistenza – fra le medesime persone – di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale,
generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l ‘ attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell ‘ autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato.
Altra pronuncia (Sez. 3, Sentenza n. 22913 del 10/11/2016, Rv. 642972 – 01) ha evidenziato che il mandatario che agisca in giudizio sulla base di una procura sostanziale ricevuta dal titolare del rapporto dedotto in causa, non è soggetto all’onere di munirsi di un difensore nominato da quest ‘ ultimo, essendo quella con il legale una relazione d’indole strettamente tecnico -processuale rimessa al governo discrezionale della parte legittimata a stare in giudizio, rispetto alla quale la figura del mandante rimane, di principio, del tutto estranea;
1.3. venendo all’esame del motivo , la Corte di L ‘Aquila , senza discostarsi da questi princìpi di diritto, giacchè con apprezzamento di fatto rientrante fra le prerogative del giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità, se non nei limiti del richiamato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., peraltro non attinto da specifica censura, ha desunto il rapporto di patrocinio tra le parti, da cui scaturisce l’obbligo per la cliente di remunerare il professionista, dalla procura alle liti rilasciata da RAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO, in data 14/12/2017. I giudici di secondo grado, infatti, hanno ritenuto raggiunta la prova del conferimento da parte della BCC dell’incarico professionale all’AVV_NOTAIO, a sostegno delle ragioni della RAGIONE_SOCIALE, per essersi la BCC costituita in aggiunta alla RAGIONE_SOCIALE (appellata che aveva anche proposto appello incidentale), conferendo mandato al medesimo difensore della RAGIONE_SOCIALE, nel giudizio pendente avanti alla stessa Corte di appello. La conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata si uniforma
all’interpretazione che della questione di diritto presceglie questa Corte, secondo cui il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che avendo la BCC conferito mandato al COGNOME per spiegare un intervento ad adiuvandum (‘per sostenere le ragioni della RAGIONE_SOCIALE‘), deve essa stessa essere ritenuta cliente del professionista;
il primo motivo di ricorso incidentale -‘Violazione di legge ex art. 360 3) c.p.c. in relazione all’art. 2 lett. a) e c) l. 231/2002, nonché art. 2 l. 22/05/2017, n. 81’ censura la sentenza che, dopo avere stabilito che sulle somme liquidate al difensore per compensi professionali sono dovuti gli interessi di mora, li ha determinati secondo la ‘misura legale’ e non in base al saggio di cui alla legge n. 231 del 2002, non vertendosi in ipotesi di transazioni commerciali, senza considerare che la nozione lata del la locuzione ‘transazioni commerciali’ fornita dalla normativa in esame include le prestazioni di servizio del libero professionista e, quindi, quelle dell’AVV_NOTAIO in favore del cliente e che, ad abundantiam , l’applicabilità nei confronti del professionista della legge n. 231 del 2002 è espressamente stabilita dall’art. 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81;
2.1. il motivo è fondato;
2.2. diversamente da quanto afferma il giudice di merito, alla stregua della formulazione letterale de ll’art. 2, comma 1, lett. a), c), del d.lgs. n. 231 del 2002, la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai
contratti d ‘ opera professionale tra il libero professionista (nella specie, un AVV_NOTAIO) e un’impresa (nella specie, una RAGIONE_SOCIALE) ;
2.3. d’altronde, il dictum della Corte territoriale si pone in contrasto con l’indirizzo di legittimità, che è il caso di riproporre, alla stregua del quale, posto che il ricorso per il pagamento del compenso è stato depositato il 05/05/2021, è applicabile ratione temporis la previsione dell’art. 1284 , quarto comma, cod. civ., secondo cui il saggio degli interessi è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 8611 del 16/03/2022, Rv. 664464 -01, in motivazione, pag. 23; conf.: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24973 del 19/08/2022, Rv. 66554801, in motivazione, pagg. 13-14; Sez. 2, Ordinanza n. 3457 del 2024, in motivazione, punto 11);
il secondo motivo ‘Violazione di legge ex art. 360 3) c.p.c. in relazione agli artt. 4, 5, 6 e tabelle parametri forensi di cui al d.m. 10/03/2014 n. 55 ai sensi dell’art. 13 comma 6 l. n. 247/2012 ‘ -censura la sentenza che, lì dove ha liquidato il compenso del difensore in € 26.792 ,00, per la fase di studio e per la fase della decisione, dopo avere dato atto del valore della controversia pari a 4.703.914,00 e della liquidazione in base ai valori medi dello scaglione di riferimento, non ha fatto corretta applicazione dei parametri del d.m. 55 del 2014 che prevede come importi medi dello scaglione 4-8 milioni: € 11.938,00, per la fase ‘studio’, e € 19.851,00, per la fase ‘decisionale’, per un totale di € 31.789,00;
3.1. il motivo è fondato;
3.2. dato il valore della causa (da quattro a otto milioni di euro), considerati gli importi medi e due fasi (fase di studio e fase della decisione), in applicazione della tabella di cui al d.m. 55 del 2014, l’importo da riconoscere al difensore è pari a €
31.789,00, oltre accessori , laddove la Corte dell’Aquila, errando, ha riconosciuto al ricorrente il minore importo di € 26.792,00, oltre accessori;
il terzo motivo -‘Violazione di legge ex art. 360 3) c.p.c. in relazione agli artt. 4, 5, 6 e tabelle parametri forensi di cui al decreto 10/03/2014 n. 55 e 13.8.2022 n. 147 ai sensi dell’art. 13 comma 6 l. n. 247/2012’ censura la sentenza impugnata che, in merito alla condanna alle spese del giudizio, in applicazione dello scaglione tra 26.000,00 e 52.000,00 euro, ha liquidato € 2.328,00, oltre accessori, ritenendo che dovessero applicarsi i valori minimi, senza considerare che, ai sensi del combinato disposto del d.m. 55 del 2014 e del d.m. 147 del 2022, entrato in vigore il 23/10/2022, quindi prima della decisione del 07/12/2022, l’importo da liquidare era di € 3.473,00 (studio: € 1.029,00; introduttiva: € 709 ,00; decisionale: € 1.735,00); in subordine, secondo le precedenti tariffe : € 3. 308 ,00 (studio: € 980 ,00; introduttiva: € 675,00; decisionale: € 1. 653,00);
4.1. il motivo è fondato;
4.2. rideterminato il valore della lite nella misura di € 31.789,00, per le ragioni indicate al punto 3.2., facendo applicazione dei medesimi parametri utilizzati dal giudice di merito, l’importo dovuto al ricorrente per le spese del giudizio dinanzi alla Corte di L ‘Aquila è pari a € 3.473,00, oltre accessori;
in conclusione, respinto il ricorso principale, accolto il ricorso incidentale, la sentenza va cassata in relazione al ricorso incidentale accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’ art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento della domanda dell’AVV_NOTAIO e la condanna de lla BCC Spa a corrispondergli € 31.789,00, oltre agli interessi
di mora al tasso di cui all’art. 1284, quarto comma, cod. civ., dal 16/02/2021 al saldo, e oltre alle spese del giudizio di merito, liquidate in € 3.473,00, ed accessori;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
7 . ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto;
P.Q.M.
rigettato il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso incidentale e decidendo nel merito, in accoglimento della domanda dell’AVV_NOTAIO, condanna la BCC Gestione Crediti Spa al pagamento di € 31.789,00, oltre agli interessi di mora al tasso di cui all’art. 1284, quarto comma, cod. civ., dal 16/02/2021, al saldo, e alle spese del giudizio di merito, liquidate in € 3.473,00, con accessori.
Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile