SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 3975 2025 – N. R.G. 00012893 2018 DEPOSITO MINUTA 01 08 2025 PUBBLICAZIONE 04 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12893/2018 promossa da:
(C.F./P.I. ) con studio in Mogliano Veneto (TV) INDIRIZZO in persona degli associati e legali rappresentanti dott. (C.F. e dott. (C.F. P. C.F.
),
rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOMEC.F.
e dall’avv. NOME
Marchiori (C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
ATTORI
e
(c.f.: ), nato a Venezia il 31.07.1961, residente a Salzano (VE), INDIRIZZO già titolare dell’Impresa Individuale RAGIONE_SOCIALE (c.f.: ; P. IVA: ), ora cessata, rappresentato ed assistito dall’Avv. NOME COGNOMEc.f.: ) e dall’Avv. NOME COGNOME (c.f.: CONVENUTO C.F. C.F. P. C.F. C.F.
e con
(P.I. con sede legale e direzione in Milano, INDIRIZZO in persona del procuratore ad negotia dr. rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME (C.F. ) e NOME COGNOME (C.F. ) CHIAMATA IN CAUSA P. C.F. C.F.
Oggetto: prestazione d’opera intellettuale .
CONCLUSIONI
Parte attrice
(come da foglio di precisazione delle conclusioni)
‘ nel merito: per le causali di cui in atti, condannarsi residente in Salzano (VE) INDIRIZZO a corrispondere all’ l’importo di € 11.478,72 oltre interessi ai sensi dell’art. 5 D.lvo 231/2002 a decorrere dalle date di emissione delle note al saldo, impregiudicata la diversa quantificazione anche maggiore ritenuta di
giustizia;
in ogni caso: rigettarsi le eccezioni e le domande riconvenzionali avversarie in quanto inammissibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
nei confronti della compagnia terza chiamata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande riconvenzionali formulate dal convenuto , condannarsi
a manlevare e tenere indenne l’
[..
in atti;
da qualsiasi somma fosse condannata a corrispondere per le causali esposte in ogni caso: con integrale rifusione delle spese e delle competenze di causa, ivi comprese le spese di CTU e di CTP;
in via istruttoria: a parziale modifica dell’ordinanza del 25.08.2022, ammettersi le istanze istruttorie formulate nella propria memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., rigettandosi ogni richiesta di integrazione e/o rinnovazione della Ctu e tutte le richieste istruttorie avversarie per i motivi indicati nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. e nelle note di trattazione scritta depositate in data 20.01.2022, 17.10.2022 e 14.04.2023;
nella denegata ipotesi di ammissione delle richieste di prova orale si rinnova la richiesta di abilitazione alla prova contraria già formulata nella nostra terza memoria ex art. 183 c.p.c.’
Parte convenuta
(come da foglio di precisazione delle conclusioni)
‘ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, come segue provvedere:
In via preliminare, in rito :
sospendersi il presente procedimento ex art. 295 c.p.c..
In via preliminare, nel merito :
dichiararsi per i motivi di cui in atti la prescrizione ex art.2956 c.c. dei crediti pretesamente vantati dall di cui al Pre-parcella 08.07.2015, con ogni
conseguenza di Legge;
dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in relazione ai crediti pretesamente vantati dall di cui alle fatture nn.275/16 e 496/16, con
ogni conseguenza di Legge.
Nel merito :
per quanto esposto ed eccepito in atto, respingersi tutte le domande avversarie in quanto infondate, in fatto e in diritto.
Nel merito, in via riconvenzionale :
accertati i crediti anche risarcitori del Sig. di cui in atti e dichiarandosi che nulla è dovuto dall’esponente in favore dell’opposto, per l’effetto respingendo ogni avversa domanda, condannare l’ al versamento in favore
del Sig. delle somme indicate in atto ed in particolare:
€.5.000,00 ovvero la diversa ed anche maggiore somma che risulterà in corso di causa e/o di Giustizia e/o con liquidazione equitativa a titolo di risarcimento del danno per i fatti siccome più precisamente dettagliati in atto, oltre interessi di Legge da dì del dovuto al saldo effettivo.
€.10.000,00 ovvero la diversa ed anche maggiore somma che risulterà in corso di causa e/o di Giustizia e/o con liquidazione equitativa a titolo di risarcimento del danno morale per i fatti siccome più precisamente dettagliati in atto, oltre interessi di Legge da dì del dovuto al saldo effettivo.
€.3.008,46 ovvero la diversa ed anche maggiore somma che risulterà in corso di causa e/o di Giustizia a titolo di risarcimento del danno per i fatti siccome più precisamente dettagliati in atto, oltre interessi di Legge da dì del dovuto al saldo effettivo;
€.4.647,00 ovvero la diversa ed anche maggiore somma che risulterà in corso di causa e/o di Giustizia a titolo di risarcimento del danno per i fatti siccome più precisamente dettagliati in atto, oltre interessi di Legge da dì del dovuto al saldo effettivo,
oltre a quanto risulterà ulteriormente in corso di causa e/o di Giustizia a titolo di danno patrimoniale in relazione ai seguenti accertamenti: 1) Agenzia delle Entrate n.T63I1AR02010/2018; 2) Agenzia delle Entrate Comunicazione 54-bis n.NUMERO_DOCUMENTO; 3) Agenzia delle Entrate n.T63I1AR00303/2019 nonché a quelli risultanti dai carichi pendenti di cui al documento sub 26.
In via subordinata :
in denegata ipotesi di accertamento di debenza di qualsivoglia somma in favore dell Sig. liquidarsi in via equitativa;
accertarsi, dichiararsi e quantificarsi, per le motivazioni tutte di cui in atto, le poste di danno tutte richieste da parte opponente quali dovute in favore del nella misura indicata e/o nella diversa anche maggiore accertata e/o da compensarsi giudizialmente sino a concorrenza dell’ammontare comune i rispettivi crediti, siccome verranno accertati nel presente Giudizio, condannando l’ al versamento in favore del Sig. della somma che, all’esito, risultasse per differenza a credito dell’odierno convenuto. In ogni caso :
spese di lite integralmente rifuse.
Salvis juribus.
In via istruttoria : richiamato quanto argomentato, dedotto e richiesto in Note di trattazione scritta dep. il 12.10.2022, Istanza dep. il 25.11.2022 e Note di trattazione scritta 14.04.2023, come da I Memoria ex art. 183, VI somma c.p.c. dep. Il 29.12.2020, come da II Memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. dep. il 02.02.2021 e come da III Memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. dep il 23.02.2021. ‘
Parte terza chiamata
(come da foglio di precisazione delle conclusioni)
‘Nel merito:
-rigettare le domande formulate dal Sig. nei confronti dell’ poiché infondate in fatto e in diritto, nell’an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in atti e a verbale e, per l’effetto
-mandare assolta
dalla domanda di manleva e garanzia svolta dall’
nei suoi confronti.
In via subordinata:
-in via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell’ accertare e dichiarare l’inoperatività della
Polizza assicurativa FL0003051.056687 stipulata tra l’
ed per tutti i motivi esposti in atti e a verbale, e conseguentemente, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall’
nei confronti della scrivente.
In via di ulteriore subordine:
-limitare l’accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall’ nei confronti della scrivente Compagnia secondo quanto emerso dall’esperita istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, accertato in corso di causa in capo a tutti i soggetti coinvolti, detratto in ogni caso, l’importo di euro 500,00 a titolo di franchigia e nei limiti del massimale, e con esclusione delle spese legali sostenute dall’
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge. Si insiste, comunque, per l’accoglimento delle istanze istruttorie così come articolate e formulate in atti e a verbale e che devono intendersi qui ritrascritte e comunque non rinunciate. ‘
Fatto e diritto
Con atto di citazione del 14.12.2018 l’ (di seguito per brevità l’ conveniva in giudizio il signor esponendo di avere svolto attività professionale in favore del convenuto, titolare di una ditta individuale operante nel settore della produzione di stampi per lampadari in vetro, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017, tenendo la contabilità, predisponendo le dichiarazioni fiscali e curando i relativi adempimenti, sino
all’anno 2017 allorché il aveva deciso di revocare l’incarico ‘per motivi strettamente personali’ . Richiesto vanamente l’adempimento bonario, l’ avviava il presente giudizio al fine di ottenere la condanna del al pagamento della somma complessiva di euro 12.730,19 oltre interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002.
Il si costituiva contestando le prestazioni eseguite e la debenza dell’importo, invocando plurimi asseriti inadempimenti e svolgendo domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno nei confronti dell’Associazione, determinato da asseriti errori nella presentazione delle dichiarazioni dei redditi cui avevano fatto seguito accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate .
Alla prima udienza del 28.01.2020 l’ chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in giudizio di compagnia con la quale l’ ha in essere la polizza professionale.
La compagnia si costituiva aderendo alle difese dell’attore nei confronti del ma eccependo l’inoperatività della polizza.
Dopo il deposito delle memorie ex 183 Vi comma c.p.c, la causa veniva istruita tramite CTU contabile con il dott. e passava quindi in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Con l ‘ incarico di consulenza affidata in questo giudizio al dott. il Giudice chiedeva al perito di accertare l’attività prestata dall’ attrice in nome e per conto dell’allora ditta individuale del signor -ivi compresa quella effettuata in nome e per conto della sig.ra – negli anni dal 2014 al novembre 2017, di verificare la correttezza dei calcoli contenuti nelle dichiarazioni presentate all’Agenzia delle Entrate e la congruità degli importi richiesti a titolo di onorario. All ‘udienza de l giorno 18.10.2022, il Giudice, dato atto del deposito di note di trattazione scritta delle parti e di prestazione del giuramento del CTU nominato, disponeva integrarsi il quesito peritale in punto quantificazione del pregiudizio economico eventualmente subito dal signor a seguito delle prestazioni svolte dall’Associazione attrice.
In merito all’accertamento dell’attività svolta dall’Associazione il CTU ha concluso: ‘ l’attività espletata dall’attore è consistita nella gestione della contabilità in forma semplificata della
, nell’elaborazione elettronica dei dati contabili relativi all’attività, nella stampa e conservazione dei registri fiscali obbligatori -quale depositaria delle scritture contabili -nonché nella compilazione ed invio telematico di tutte le dichiarazioni fiscali obbligatorie. Inoltre, su incarico della e su espressa indicazione dello stesso , l’Associazione ha predisposto la dichiarazione dei redditi, l’Imu e la Tasi del 2016 per conto della signora di cui alle fatture n. 275 e 496/16 a lei intestate. ‘
Il CTU ha, inoltre, accertato la correttezza dei calcoli contenuti nelle dichiarazioni presentate dall’ all’Agenzia delle Entrate e ha, da ultimo, concluso per la congruità degli importi richiesti a titolo di onorario, ad eccezione del preavviso di parcella del 28.12.2017 per euro 1.970,82, riportato a congruità nella misura di euro 800,00, così riterminando la complessiva richiesta di pagamento in totali euro 11.478,72.
In merito alla quantificazione del pregiudizio economico subito dal signor a seguito delle prestazioni svolte dall’Associazione, il CTU ha affermato: ‘ non risultano elementi per attribuire a parte attrice il lamentato pregiudizio economico ‘.
In ragione di quanto precede, il credito dell’ nei confronti del per l’attività prestata in favore della sua ditta individuale è stato determinato dal C TU a pag. 18 del proprio elaborato in complessivi in euro 11.478,72.
Gli accertamenti e le conclusioni del CTU, la cui relazione peritale deve ritenersi qui integralmente richiamata, possono essere posti a base della decisione in quanto appaiono immuni da censure logiche o tecniche.
Deve pertanto accogliersi la domanda di parte attrice, con condanna del convenuto al pagamento in favore dell’ attrice della somma di euro 11.478,72 .
Va invece disattesa la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto, in difetto dei presupposti per
l ‘accoglimento.
Venendo alla regolamentazione delle spese processuali, seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo, dovendo essere poste anche quelle sostenute dal terzo chiamato a carico del convenuto, dal momento che la necessità per parte attrice di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa è stata determinata dalla domanda riconvenzionale svolta dal signor , odierno soccombente (Cass. 24800/2013; 21700/2011; 4958/2007).
Le spese di CTU devono essere poste in capo a parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
-accertato che l’Associazione RAGIONE_SOCIALE ha svolto attività professionale in favore del signor come descritta in parte motiva, condanna il signor al pagamento a favore dell’attrice del l’importo complessivo di euro 11.478,72 oltre interessi dalla domanda al saldo;
-rigetta la domanda svolta in via riconvenzionale dal convenuto;
-condanna il convenuto signor a rifondere le spese di lite che si liquidano per ciascuna parte (convenuta e terza chiamata) in totali euro 2.540,00 per compensi, oltre ad euro 264,00 per esborsi in favore della sola attrice, oltre al rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e IVA se dovuta come per legge.
pone le spese di CTU in capo al convenuto.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, 1.08.2025.
Il Giudice dott. NOME COGNOME