Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11405 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25009-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in proprio;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
nonché
NOME COGNOME, quale liquidatore giudiziale del concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
– intimati – avverso l ‘ ORDINANZA N. 5123/2022 della CORTE D ‘ APPELLO DI REGGIO CALABRIA, depositata il 18/7/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘adunanza in camera di consiglio del 27/2/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. L ‘ AVV_NOTAIO, con ricorso proposto in data 16/6/2021 a norma dell ‘ art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, ha, per quanto ancora rileva, chiesto alla corte d ‘ appello di ‘ accertare e dichiarare ‘ che lo stesso, ‘ per le attività
prestate … a favore della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nei procedimenti giudiziali’ indicati nel ricorso introduttivo , aventi ad oggetto domande di ripetizione di indebito in relazione ad alcuni conti correnti bancari intrattenuti dalla società con istituti di credito, ‘ è creditore della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed in concordato preventivo, in forza degli indicati contratti di conferimento degli incarichi e della proposta e del piano di concordato preventivo omologato dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto del 6 marzo 2018, della complessiva som ma di € 322.335,37 (comprensiva di compensi, rimborso spese generali, c.a.p. e iva; già detratti: gli acconti e pagamenti parziali ricevuti nonché la ritenuta di acconto da operare per legge )’ e, per l’ effetto, di ‘ condannare RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed in concordato preventivo all ‘immediato pagamento della … somma di € 322.335,37 ‘ , ‘ specificando che il pagamento deve essere eseguito dal liquidatore giudiziale AVV_NOTAIO, in prededuzione e senza necessità di previa autorizzazione del giudice delegato al concordato o di altri organi della procedura ‘ ‘ in forza … della proposta e del piano di concordato preventivo omologato dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto del 6 marzo 2018’.
1.2. La corte d ‘ appello, con l ‘ ordinanza in epigrafe, ha rigettato la domanda esposta.
1.3. La corte, in particolare, dopo aver premesso che: -‘ il dato essenziale da valutare è costituito dalla proposta e dal piano presentati a norma dell ‘ art. 161 e sottoposti all ‘ esame dell ‘ adunanza dei creditori ai fini della approvazione del concordato ‘ ; -‘ in tale sede … venivano determinati i costi della procedura in un importo complessivo di € 553.688,15, comprensivo delle somme dovute quale rimborso spese al
liquidatore giudiziale (€ 7.612,80), per imposta di registrazione (€ 200,00), spese generali e varie di procedura (€ 30.000,00), compenso al commissario giudiziale (€ 115.875,35) e, per quanto qui più interessa, <> , per complessivi € 400.000,00 ‘ ; ha ritenuto, con rilievo ritenuto assorbente, che ‘ tali indicazioni, lungi dal costituire, come preteso dal ricorrente, una mera stima, suscettibile di scostamenti in base al futuro andamento dei processi in corso, pongano invece un limite inderogabile per la categoria delle <> ‘ .
1.4. In tal senso, infatti, ha osservato la corte, depone ‘ l ‘ ovvia considerazione per cui l ‘ esatta esposizione anche di tali debiti nella proposta di concordato risulti evidentemente funzionale a consentire al ceto creditorio di valutare con esatta e piena cognizione l ‘ opportunità o meno di approvare la procedura’, tant ‘ è che, non a caso, ‘l’ art. 161, comma 2 lett. e), L.F. impone l ‘ indicazione, nella proposta, dell ‘ utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, prescrizione che può dirsi correttamente assolta solo in presenza della puntuale descrizione dei debiti e dei costi gravanti sulla procedura, ivi comprese le spese in prededuzione ‘.
1.5. Né, ha aggiunto la corte, può rilevare ‘ il dato letterale riscontrabile nei vari atti e provvedimenti ‘: – intanto, ‘ si è visto come la proposta si esprima in termini di costi della procedura <> secondo valori precisamente indicati ‘; -inoltre, ‘ l ‘utilizzo del verbo ‘stimare’ in sede di
decreto di omologazione (‘pagamento integrale delle spese di procedura e delle altre spese prededucibili (stimate in. €553.688,15)’) non è, poi, per nulla significativo di una quantificazione meramente provvisoria ‘ .
1.6. D ‘ altra parte, ha proseguito la corte, ‘… a fronte di una rappresentazione delle spese legali per i processi in corso così aleatoria ‘ e incompleta, come quella contenuta nella proposta relativamente ai contenziosi in corso (dove si è specificato che ‘ i crediti maturati e maturandi per prestazioni relative a cause ancora in corso saranno quantificati dietro presentazione di fatture al momento in cui i procedimenti in corso saranno conclusi e i compensi saranno determinati nella misura massima prevista dal D.M. 55/2014 ‘ ), deve ritenersi che ‘ la successiva quantificazione finale delle stesse in un importo ben definito abbia rappresentato il limite massimo accettato dai creditori ‘: ‘ in altri termini, i creditori … , nel prendere atto della pendenza dei relativi giudizi e della intervenuta pattuizione di compensi da commisurarsi ai massimi previsti dalla normativa, hanno prestato il loro assenso alla proposta di concordato a condizione che le spese in questione non superassero la soglia, invalicabile, indicata dallo stesso debitore, della quale, pertanto, il liquidatore dovrà tener conto in sede di ripartizione ‘ .
1.7. ‘ E, poiché … il relativo fondo risulta già ampiamente eroso dall ‘ intervenuto pagamento dell ‘importo di € 284.528,40 in favore dello stesso AVV_NOTAIO per l ‘ attività di assistenza, consulenza e rappresentanza prestata in favore della società nella procedura di concordato, la domanda di condanna del liquidatore al pagamento in prededuzione della somma di € 322.335,37 proposta in questa sede non può essere accolta, non risultando la stessa conforme alla proposta di concordato omologata ‘ .
1.8. L ‘ AVV_NOTAIO, con ricorso notificato lunedì 17/10/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell ‘ indicata ordinanza.
1.9. RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e NOME COGNOME, quale liquidatore giudiziale del concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando, a norma dell ‘ art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell ‘ art. 1372 c.c., dell ‘ art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. e degli artt. 160, 161, comma 2°, lett. e), 167, comma 2°, 169 bis , 182 quater , comma 2°, 111, comma 2°, 184 e 185 l.fall., ha censurato l ‘ ordinanza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che i crediti dell ‘ istante per le attività di patrocinio della società svolte in giudizi in corso alla data della domanda di concordato e proseguiti nel corso della stessa procedura, in esecuzione di contratti di incarico professionale stipulati prima e dopo la domanda di ammissione alla procedura di concordato, non possono essere pagati in prededuzione se l ‘ ammontare complessivo del compensi maturati ecceda la somma indicata nella proposta e nel piano di concordato per le ‘spese e compensi a periti e legali della procedura (tenuto conto, oltre che del compensi afferenti alla procedura di concordato, anche di quelli per le cause in corso o da promuovere aventi diretta incidenza sull ‘ attivo e sul passivo del patrimonio da liquidare nel concordato’ .
2.2. Così facendo, infatti, ha osservato il ricorrente, la corte d ‘ appello ha omesso di considerare, tra l ‘ altro, che: – a fronte di contratti di conferimento degli incarichi perfettamente validi e opponibili ai creditori concordatari, perché conclusi prima
della proposta ovvero non sciolti a norma dell ‘ art. 169 bis l.fall., i crediti nascenti dall ‘ esecuzione di tali contratti sono da soddisfare, per intero, in via di prededuzione e senza essere assoggettati ad alcuna falcidia concordataria, a prescindere dalle clausole contenute nella successiva proposta di concordato; – la RAGIONE_SOCIALE, con la proposta di concordato approvata dai creditori e poi omologata, dopo aver previsto che ‘ la ricorrente offre il proprio patrimonio (beni e crediti) ai creditori, affinché il nominando liquidatore proceda alla liquidazione dello stesso e con il ricavato provveda al pagamento integrale delle spese di procedura, delle altre spese prededucibili, dei creditori privilegiati in misura integrale e dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20%’ (cfr. proposta e piano di concordato, pag. 33), si è impegnata, per quanto riguarda, in particolare, i crediti dell ‘ AVV_NOTAIO, (v. pag. 17 della proposta), al pagamento nei seguenti precisi termini: ‘ i crediti maturati e maturandi per prestazioni relative a cause ancora in corso saranno quantificati dietro presentazione di fatture al momento in cui i procedimenti in corso saranno conclusi e i compensi saranno determinati nella misura massima prevista dal D.M. n. 55/2014 ‘; – il riconoscimento della prededuzione non è, del resto, condizionato solo all ‘ espressa menzione nel piano di concordato dei contratti e dell ‘ esatto ammontare dei crediti, ma alla coerenza delle obbligazioni assunte con gli obiettivi del piano approvato, come nel caso di specie, visto che i giudizi pendenti erano stati instaurati per contestare la fondatezza nell ‘ an o nel quantum delle pretese di alcuni creditori (istituti bancari, in massima parte, o fornitori di merci o servizi) e, quindi, per diminuire il passivo complessivo, ovvero per ottenere il pagamento da parte del convenuti (ancora una volta, in massima parte, istituti bancari) di somme pretese dalla società,
e, quindi, per aumentare l ‘ attivo liquidabile in favore di tutti i creditori.
2.3. La corte d ‘ appello, pertanto, ha concluso il ricorrente, è incorsa nel vizio di violazione o falsa applicazione delle indicate norme di legge lì dove ha negato il diritto dell ‘ AVV_NOTAIO al pagamento dei compensi richiesti sul rilievo, ritenuto assorbente, che l ‘ indicazione nel piano dell ‘importo di € 400.000,00 non è una mera previsione non vincolante ma mira a porre un tetto massimo alle spese di procedura, laddove, al contrario, per dare corretta esecuzione al concordato, il liquidatore può e deve eseguire i pagamenti utilizzando le somme comunque nella disponibilità della procedura, giacché tutte le somme acquisite dalla liquidazione dell ‘ attivo devono, per legge, essere destinate prioritariamente al pagamento delle spese e del crediti prededucibili.
2.4. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando, a norma dell ‘ art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione o la falsa applicazione dell ‘ art. 112 c.p.c., ha censurato l ‘ ordinanza impugnata deducendo che corte d ‘ appello, dopo avere affermato che la domanda proposta dal ricorrente a titolo di compensi professionali non poteva essere accolta per l ‘ ammontare indicato di € . 322.335,37 sul rilievo che tale importo eccede quello di € . 115.471,60 corrispondente alla somma residua del suddetto fondo per ‘ spese e compensi a periti e legali della procedura ‘, una volta detratto l’ importo di €. 284.528,40 già corrisposto al medesimo ricorrente a titolo di compensi relativi ad altri giudizi, ha omesso di pronunciare sulla domanda implicita di condanna della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo al pagamento della minor somma di € . 115.471,60, ritenuta dovuta in ogni caso.
2.5. La corte d ‘ appello, infatti, ha osservato il ricorrente, dopo avere implicitamente affermato il diritto dell ‘ AVV_NOTAIO al pagamento dei compensi professionali per l ‘ attività svolta e documentata e che la somma dovuta è, però, inferiore a quella richiesta, ha omesso di condannare la convenuta al pagamento della somma, minore rispetto a quella domandata, di € . 115.471,60, risultante dalla differenza tra l ‘ importo di €. 400.000,00, quale fondo per spese legali, e l ‘importo di € . 284.528,40, già erogato per il pagamento di altri compensi.
2.6. Il ricorso è inammissibile al pari della domanda (compresa quella implicita asseritamente compresa nella stessa) introduttiva del giudizio di merito. In effetti, come questa Corte ha recentemente e condivisibilmente ritenuto (Cass. n. 1382 del 2024), rileva il collegio che: – il disposto dell ‘ art. 28 della l. 794/1942 stabilisce che ‘ per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l ‘ AVV_NOTAIO, dopo la decisione della causa o l ‘ estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell ‘ articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ‘; – la norma, nel fare espresso riferimento alla ‘ liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti ‘ spettanti all’ AVV_NOTAIO per la prestazione resa in favore del proprio cliente, rende evidente come la sua disciplina concerna esclusivamente la determinazione del compenso dovuto al professionista, con la precisazione che la controversia di cui all ‘ art. 28 della l. 794/1942, introdotta sia ai sensi dell ‘ art. 702bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell ‘ AVV_NOTAIO, resta assoggettata al rito di cui all ‘ art. 14 del d. lgs. 150/2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all ‘ esistenza del rapporto o, in genere,
all ‘ an debeatur ; – soltanto qualora il convenuto ampli l ‘ oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell ‘ art. 14 d. lgs. cit., la trattazione di quest ‘ ultima dovrà avvenire, ove si presti a un ‘ istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande; – qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell ‘ art. 14; – nel caso di specie, il giudice di merito, senza rilevare né sollevare doglianze di sorta circa l ‘ esistenza e la quantità del credito azionato dal ricorrente, ha, con statuizione rimasta del tutto incensurata, trattato e deciso soltanto la questione relativa alla natura prededucibile dello stesso, negando la sussistenza dei presupposti; – tale domanda, tuttavia, nella misura in cui è (stata incontestatamente ritenuta come) volta (esclusivamente) al riconoscimento della prededuzione, è del tutto estranea (al pari, dunque, dell ‘ ordinanza che si è pronunciata sulla stessa e, per l ‘ effetto, del ricorso che ha chiesto la relativa cassazione sul presupposto che, al contrario, la prededuzione invocata sussisteva, al limite per una minor somma) al disposto dell ‘ art. 28 l. 794/1942 e, di conseguenza, non poteva essere ricondotta alla disciplina dell ‘ art. 14 d. lgs. 150/2011, che riguarda unicamente le controversie previste da tale norma, vale a dire, come visto, quelle che riguardano l ‘ accertamento dell ‘ an e/o del quantum del credito dell ‘ AVV_NOTAIO ma non la sua graduazione
rispetto agli altri debiti della società committente; -ne discendono l ‘ inammissibilità del ricorso presentato in origine dal professionista, che si è avvalso di un procedimento concernente la determinazione del compenso spettante al professionista per accertare, invece, la precedenza procedimentale di un suo credito professionale (rimasto) indiscusso per esistenza e ammontare, e la conseguente inammissibilità dell ‘ odierno ricorso per cassazione, con il quale è stato dato seguito a tale originaria ed erronea opzione procedurale.
2.7. Questa Corte, del resto, ha già avuto condivisibilmente modo di affermare che una pronuncia (ad es., di primo grado) che, senza affermare espressamente l’ammissibilità di una domanda, rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita sull’ammissibilità di tale domanda, destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata, e che, di conseguenza, in tale ipotesi, il giudice d’impugnazione (come quello d’appello), investito dalla parte rimasta soccombente sul merito, conserva, pur in assenza di censura incidentale sul punto della parte rimasta vittoriosa sul merito, il potere, e quindi il dovere, di rilevare d’ufficio l’inammissibilità di detta domanda (cfr. Cass. n. 7941 del 2020).
Il ricorso dev’essere, quindi, dichiarato inammissibile , al pari della domanda introduttiva del giudizio di merito, con conseguente cassazione senza rinvio dell’ordinanza impugnata a norma dell’art. 382, comma 3°, c.p.c. .
Nulla per le spese di lite in difetto di costituzione delle parti intimate.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: pronuncia sul ricorso introduttivo del giudizio di merito e, per l’effetto, dichiara l’inammissibilità della domanda e cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata; dichiara l’inammissibilità del ricorso per cassazione; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima