SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2642 2025 – N. R.G. 00011340 2024 DEPOSITO MINUTA 28 07 2025 PUBBLICAZIONE 28 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona RAGIONE_SOCIALEa Presidente, dottAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, la cui trattazione è stata delegata alla GOT NOME COGNOME con decisione da emettersi da parte RAGIONE_SOCIALEa sottoscritta delegante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.
Promosso da
, nata Port Harcourt (NIGERIA) il DATA_NASCITA e residente in Mariago INDIRIZZO (C.F. ), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO; Parte_1 C.F._1
ricorrente
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore , con sede in INDIRIZZO, rappresentato ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in INDIRIZZO (domicilio digitale: ; Controparte_1 P.IVA_1 Email_1
Resistente
e
TRIBUNALE PENALE DI FIRENZE (CF. ), in persona del AVV_NOTAIO, con sede in RAGIONE_SOCIALE (FI) INDIRIZZO; P.IVA_2
Contumace
Controparte_2
61, palazzina B;
e
(NOME.F. ), residente in RAGIONE_SOCIALE; CP_3 C.F._2
Contumace
Contumace
Oggetto: ricorso avverso decreto liquidazione compensi peritali.
Conclusione RAGIONE_SOCIALEe parti: con l’AVV_NOTAIO: ‘ disattesa ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, in accoglimento dei dedotti motivi di opposizione ed in modifica e/o riforma del Decreto di liquidazione degli onorari del perito, voglia determinare gli onorari e le spese sostenute dal Perito , cos ì come richiesti nell’istanza di liquidazione, in considerazione RAGIONE_SOCIALEe vacazioni realmente effettuate dallo stesso, avuto riguardo al lavoro svolto secondo i criteri e per le motivazioni tutte indicate in premessa. Con vittoria di spese e compensi legali’ . Parte_1 Parte_1
difeso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato: ‘Si conclude, pertanto, per il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘avverso ricorso in quanto infondato. Vinte le spese’ . Controparte_1
Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 9.10.2024, ha impugnato il decreto di liquidazione pronunciato in data 5.9.24 e comunicato via mail in data 13.9.24, con cui il AVV_NOTAIO monocratico del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha provveduto alla liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta in qualità di interprete ausiliario nel procedimento penale n. 2425/2023 R.G Trib./n. 5062/2020 R.G.N.R., nella somma di euro 2.539,33 aumentati sino a euro 2.800,00 per l’eccezionale complessità RAGIONE_SOCIALE‘incarico oltre IVA. Parte_1
La ricorrente si duole del fatto che il giudice abbia liquidato i compensi in misura non congrua, calcolando l’importo sulla base di 78 giorni lavorativi anziché i 114 effettivamente lavorati ed applicando un aumento del solo 12% nonostante lo stesso AVV_NOTAIO riconoscesse la particolare complessità RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta, consistente nell’interpretare, tradurre e trascrivere numerose intercettazioni telefoniche in 4 diverse lingue tra le quali tre idiomi nigeriani oltre all’inglese e la cui difficoltà ha implicato la richiesta, da parte del perito, di una proroga di 45 giorni (autorizzata dal giudice) oltre i 90 previsti all’accettazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico peritale, datato 29.04.2024.
In definitiva chiede che per l’attività svolta, considerata la vastità (la perizia si compone di 1.500 pagine) e complessità RAGIONE_SOCIALEa stessa, sia riconosciuto un compenso in misura pari a quanto quantificato nell’istanza di liquidazione in atti in considerazione RAGIONE_SOCIALEe vacazioni realmente effettuate ed avuto riguardo al lavoro concretamente svolto, di complessivi € 6.694,00 ivi compreso l’aumento di cui all’art. 52 co.1 D.P.R 115/02 oltre IVA.
Si è costituito in giudizio il , difeso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato e ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso introduttivo. Nello specifico, il eccepisce la congruità degli importi liquidati ribadendo quanto sancito dall’art. 1 D.M. 30.5.2002 che sul punto dispone: ‘Gli onorari di cui all’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge 8.7.1980 n. 319, sono rideterminati nella misura di € 14,68 per la prima vacazione e di € 8,15 per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe vacazioni successive’ , oltre a ritenere che il decidente abbia correttamente provveduto alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe somme calcolando un numero di vacazioni commisurato alle ore necessarie per l’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘incarico, principio questo ribadito da Cass. Civile sent. n. 2410/2012. Nessuna RAGIONE_SOCIALEe altre parti convenute si è costituita in giudizio (invero nessuna legittimazione spetta al Tribunale, pur citato). Controparte_1 CP_1
Con memoria del 24.3.2025 la ricorrente ha chiesto che nella denegatissima ipotesi di non riconoscimento dei giorni di proroga lavorati dalla sig. gli onorari spettanti a quest’ultima e ricalcolati alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n.16/2025, siano liquidati nel complessivo importo di euro 4580,16, e non euro 2549,33 così come liquidati, oltre all’aumento per l’eccezionale complessità RAGIONE_SOCIALE‘incarico. Parte_1
La causa, documentalmente istruita. all’udienza del 09.04.25 è stata rimessa al Presidente delegante per la decisione secondo le disposizioni RAGIONE_SOCIALE ‘ufficio per il processo.
Nel merito l’opposizione non appare fondata.
In materia di liquidazione degli onorari ai periti interpreti e traduttori, trova applicazione la normativa contenuta nella L. 319/80. La citata legge n. 319 del 1980, all’art. 2, comma primo, ha disegnato, quanto alla determinazione degli onorari fissi e di quelli variabili, un sistema di tabelle, redatto con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente relative a materie analoghe, ‘contemperate dalla natura pubblicistica RAGIONE_SOCIALE‘incarico e approvate con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica, su proposta del AVV_NOTAIO di grazia e giustizia di concerto con il AVV_NOTAIO del tesoro’ . Nel sistema così definito, la legge distingue dunque: prestazioni tabellate, remunerabili secondo tariffe fisse o a previsione unica ovvero secondo tariffe variabili, in quanto modulabili in base a fasce prefissate comprese tra un minimo e un massimo del valore percentuale RAGIONE_SOCIALE‘incarico; prestazioni non tabellate, compensabili ‘a vacazione’, secondo il tempo impiegato dall’ausiliare nell’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘incarico.
I relativi importi possono essere raddoppiati per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.
Il criterio RAGIONE_SOCIALEa liquidazione in base alle vacazioni assume carattere, almeno formalmente, residuale. Il valore RAGIONE_SOCIALEa prima vacazione era stabilito, nell’art. 4, secondo comma, in lire 10.000, quello di ciascuna vacazione successiva alla prima in lire 5.000, incrementabili in rapporto all’urgenza RAGIONE_SOCIALE‘incarico. Il descritto sistema ha conosciuto un ulteriore riordino a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore, il 1° luglio 2002, del D.P.R. n. 115 del 2002. Il Titolo VII di tale Testo Unico, intitolato ‘Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario’ , riclassifica gli onorari in fissi, variabili e a tempo (art. 49, comma 2), dettando poi la disciplina per la loro prima determinazione e per il successivo adeguamento. L’art. 50, rubricato ‘Misura degli onorari’, prevede che l’entità dei compensi sia stabilita mediante tabelle approvate con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa giustizia, di concerto con il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17, commi 3 e 4, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina RAGIONE_SOCIALE‘attività di Governo e ordinamento RAGIONE_SOCIALEa Presidenza RAGIONE_SOCIALE). Le tabelle, ai sensi del comma 2, devono essere redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica RAGIONE_SOCIALE‘incarico. Per gli onorari a tempo, secondo il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 50, comma 3, le tabelle individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima ora e le ore successive e stabiliscono altresì la percentuale di aumento per l’urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l’eventuale superamento di tale limite per le attività espletate alla presenza RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, ferma la facoltà di raddoppio per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (art. 52, comma 1).
Tanto premesso si osserva che la ricorrente ha assunto l’incarico di perito traduttore RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni in lingua nigeriana in data 29.04.24. Tale incarico è stato assunto nell’ambito del procedimento penale a carico di tale In data 8.7.24 il perito, attesa la complessità RAGIONE_SOCIALE‘incarico assunto, chiedeva ulteriore proroga di giorni 45 che veniva concessa dal giudicante per poi ultimare e depositare l’elaborato peritale in data 23.08.2024. Il compenso per le suddette prestazioni deve essere liquidato con il criterio RAGIONE_SOCIALEa commisurazione al tempo necessario per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico, ossia in base alle vacazioni, che non possono superare il numero massimo di quattro al giorno. Il magistrato è tenuto a calcolare il numero RAGIONE_SOCIALEe vacazioni con rigoroso riferimento al numero RAGIONE_SOCIALEe ore necessarie per l’espletamento del lavoro, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito, come disciplinato dall’art. 4 L. 319/80. CP_3
Tale ultima disposizione è stata sottoposta a giudizio di legittimità RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale che con sent. n. 16/2025 ha dichiarato l’illegittimità di tale articolo, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost., ‘nella parte
in cui per le vacazioni successive alla prima dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione’. Nello specifico il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEe leggi ha statuito che: ‘I principi affermati, trasposti dal sistema tabellare, all’interno del quale si è formato il richiamato indirizzo, alla materia RAGIONE_SOCIALEe prestazioni remunerate “a tempo’, inducono alla medesima affermazione di manifesta irragionevolezza del censurato art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 319 del 1980, nella parte in cui, al secondo comma, impone una rilevante diversificazione dei compensi legati al susseguirsi RAGIONE_SOCIALEe vacazioni’.
Ciò posto, si evidenzia, nel merito, che ben vero che l’elaborato peritale si compone di circa 1.500 pagine, tuttavia ciascuna di esse contiene frasi poco articolate, molto brevi con un linguaggio e contenuto di grande semplicità. Pertanto il lavoro di traduzione deve considerarsi non particolarmente complesso né particolarmente impegnativo in termini di tempo, attese le competenze specifiche necessariamente possedute da ll’interprete , anche in relazione al fatto che le stesse si compongono di diversi idiomi in lingua nigeriana oltre l’inglese com’è agevole verificare dall’esame RAGIONE_SOCIALE‘elaborato depositato in atti. A mero titolo esemplificativo si riporta qui di seguito per estratto quanto trascritto a pagina 28 del medesimo, in cui si legge: ‘ NOME. COGNOME. -Ti chiamavo, ma dove sei? NOME -Tu dove sei? Io sono nella mia vecchia casa. NOMECOGNOME. -Sei nella tua vecchia casa? Non posso venire là, è troppo lontano. NOME -In centro, dove si fanno le cose. NOMECOGNOME. -Quale tua vecchia casa? Io non la conosco. NOME -Ma tu sei in bicicletta? NOME -Non ho la giacca giusta. -Oppure vuoi prendere la mia?’ . Appare chiara la semplicità RAGIONE_SOCIALEe espressioni usate nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate di talchè la traduzione RAGIONE_SOCIALEe stesse non può aver determinato particolari difficoltà nell’interprete, essendo stata la stessa incaricata proprio in virtù RAGIONE_SOCIALEe capacità nel saper tradurre in italiano più idiomi di lingua nigeriana ed inglese, né può aver richiesto un lungo impiego di tempo per la traduzione . Il numero di vacazioni liquidate nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘interprete dal primo giudice in forza del decreto qui impugnato deve pertanto ritenersi congruo alla luce di quanto sopra, essendo certamente rispettoso del criterio normativo del tempo strettamente necessario all ‘ esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione affidata all ‘ interprete. CP_4
Né può trovare applicazione la sentenza invocata RAGIONE_SOCIALEa corte costituzionale n. 16/25, considerato che, come noto, secondo l’art. 136 RAGIONE_SOCIALEa Costituzion e con la dichiarazione di illegittimità costituzionale la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa decisione, e dunque le sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale in generale, hanno efficacia ex nunc, ovvero non retroattiva, a meno che la Corte stessa non disponga diversamente. Nella specie, trattandosi di giudizio impugnatorio, nel quale occorre verificare la corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto da parte del giudice al momento RAGIONE_SOCIALE ‘assunzione d ella decisione, non può trovare applicazione la norma come
riformata dalla Corte costituzionale in epoca successiva addirittura all ‘introd uzione del giudizio di opposizione.
Tanto rilevato, il ricorso va respinto e conseguentemente il decreto di liquidazione va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore RAGIONE_SOCIALEa lite e RAGIONE_SOCIALEa semplicità RAGIONE_SOCIALEe questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
rigetta il ricorso;
conferma il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale Ordinario di RAGIONE_SOCIALE, sezione penale, emesso in data 5.9.2024;
condanna
a
rifondere
al
le spese del presente
procedimento liquidate in € 851 oltre al rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali, IVA e CPA come per legge
Si comunichi.
RAGIONE_SOCIALE, 28.7.2025
La Presidente
Parte_1
Controparte_1
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME