SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2642 2025 – N. R.G. 00011340 2024 DEPOSITO MINUTA 28 07 2025 PUBBLICAZIONE 28 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Presidente, dott.ssa NOME COGNOME visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, la cui trattazione è stata delegata alla GOT NOME COGNOME con decisione da emettersi da parte della sottoscritta delegante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. iscritto al n. 11340/2024 R.G.
Promosso da
, nata Port Harcourt (NIGERIA) il 20.09.1966 e residente in Mariago (LO), INDIRIZZO (C.F. ), rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Firenze INDIRIZZO; C.F.
ricorrente
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore , con sede in INDIRIZZO, 00186 ROMA, rappresentato ex lege dall’Avvocatura distrettuale di Firenze, con sede in Firenze INDIRIZZO 50100 C.F. (domicilio digitale: ; P.
Resistente
e
TRIBUNALE PENALE DI FIRENZE (CF. ), in persona del Giudice Dott. NOME COGNOME con sede in Firenze (FI) INDIRIZZO; P.
Contumace
61, palazzina B;
e
(C.F. ), residente in Firenze; C.F.
Contumace
Contumace
Oggetto: ricorso avverso decreto liquidazione compensi peritali.
Conclusione delle parti: con l’avv. NOME COGNOME: ‘ disattesa ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, in accoglimento dei dedotti motivi di opposizione ed in modifica e/o riforma del Decreto di liquidazione degli onorari del perito, voglia determinare gli onorari e le spese sostenute dal Perito , cos ì come richiesti nell’istanza di liquidazione, in considerazione delle vacazioni realmente effettuate dallo stesso, avuto riguardo al lavoro svolto secondo i criteri e per le motivazioni tutte indicate in premessa. Con vittoria di spese e compensi legali’ .
difeso dall’Avvocatura dello Stato: ‘Si conclude, pertanto, per il rigetto dell’avverso ricorso in quanto infondato. Vinte le spese’ .
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 9.10.2024, ha impugnato il decreto di liquidazione pronunciato in data 5.9.24 e comunicato via mail in data 13.9.24, con cui il Giudice monocratico del Tribunale di Firenze, ha provveduto alla liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta in qualità di interprete ausiliario nel procedimento penale n. 2425/2023 R.G Trib./n. 5062/2020 R.G.N.R., nella somma di euro 2.539,33 aumentati sino a euro 2.800,00 per l’eccezionale complessità dell’incarico oltre IVA.
La ricorrente si duole del fatto che il giudice abbia liquidato i compensi in misura non congrua, calcolando l’importo sulla base di 78 giorni lavorativi anziché i 114 effettivamente lavorati ed applicando un aumento del solo 12% nonostante lo stesso Giudice riconoscesse la particolare complessità dell’attività svolta, consistente nell’interpretare, tradurre e trascrivere numerose intercettazioni telefoniche in 4 diverse lingue tra le quali tre idiomi nigeriani oltre all’inglese e la cui difficoltà ha implicato la richiesta, da parte del perito, di una proroga di 45 giorni (autorizzata dal giudice) oltre i 90 previsti all’accettazione dell’incarico peritale, datato 29.04.2024.
In definitiva chiede che per l’attività svolta, considerata la vastità (la perizia si compone di 1.500 pagine) e complessità della stessa, sia riconosciuto un compenso in misura pari a quanto quantificato nell’istanza di liquidazione in atti in considerazione delle vacazioni realmente effettuate ed avuto riguardo al lavoro concretamente svolto, di complessivi € 6.694,00 ivi compreso l’aumento di cui all’art. 52 co.1 D.P.R 115/02 oltre IVA.
Si è costituito in giudizio il , difeso dall’Avvocatura dello Stato e ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso introduttivo. Nello specifico, il eccepisce la congruità degli importi liquidati ribadendo quanto sancito dall’art. 1 D.M. 30.5.2002 che sul punto dispone: ‘Gli onorari di cui all’art. 4 della legge 8.7.1980 n. 319, sono rideterminati nella misura di € 14,68 per la prima vacazione e di € 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive’ , oltre a ritenere che il decidente abbia correttamente provveduto alla liquidazione delle somme calcolando un numero di vacazioni commisurato alle ore necessarie per l’espletamento dell’incarico, principio questo ribadito da Cass. Civile sent. n. 2410/2012. Nessuna delle altre parti convenute si è costituita in giudizio (invero nessuna legittimazione spetta al Tribunale, pur citato).
Con memoria del 24.3.2025 la ricorrente ha chiesto che nella denegatissima ipotesi di non riconoscimento dei giorni di proroga lavorati dalla sig. gli onorari spettanti a quest’ultima e ricalcolati alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.16/2025, siano liquidati nel complessivo importo di euro 4580,16, e non euro 2549,33 così come liquidati, oltre all’aumento per l’eccezionale complessità dell’incarico.
La causa, documentalmente istruita. all’udienza del 09.04.25 è stata rimessa al Presidente delegante per la decisione secondo le disposizioni dell ‘ufficio per il processo.
Nel merito l’opposizione non appare fondata.
In materia di liquidazione degli onorari ai periti interpreti e traduttori, trova applicazione la normativa contenuta nella L. 319/80. La citata legge n. 319 del 1980, all’art. 2, comma primo, ha disegnato, quanto alla determinazione degli onorari fissi e di quelli variabili, un sistema di tabelle, redatto con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente relative a materie analoghe, ‘contemperate dalla natura pubblicistica dell’incarico e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro’ . Nel sistema così definito, la legge distingue dunque: prestazioni tabellate, remunerabili secondo tariffe fisse o a previsione unica ovvero secondo tariffe variabili, in quanto modulabili in base a fasce prefissate comprese tra un minimo e un massimo del valore percentuale dell’incarico; prestazioni non tabellate, compensabili ‘a vacazione’, secondo il tempo impiegato dall’ausiliare nell’espletamento dell’incarico.
I relativi importi possono essere raddoppiati per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.
Il criterio della liquidazione in base alle vacazioni assume carattere, almeno formalmente, residuale. Il valore della prima vacazione era stabilito, nell’art. 4, secondo comma, in lire 10.000, quello di ciascuna vacazione successiva alla prima in lire 5.000, incrementabili in rapporto all’urgenza dell’incarico. Il descritto sistema ha conosciuto un ulteriore riordino a seguito dell’entrata in vigore, il 1° luglio 2002, del D.P.R. n. 115 del 2002. Il Titolo VII di tale Testo Unico, intitolato ‘Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario’ , riclassifica gli onorari in fissi, variabili e a tempo (art. 49, comma 2), dettando poi la disciplina per la loro prima determinazione e per il successivo adeguamento. L’art. 50, rubricato ‘Misura degli onorari’, prevede che l’entità dei compensi sia stabilita mediante tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Le tabelle, ai sensi del comma 2, devono essere redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell’incarico. Per gli onorari a tempo, secondo il disposto dell’art. 50, comma 3, le tabelle individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima ora e le ore successive e stabiliscono altresì la percentuale di aumento per l’urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l’eventuale superamento di tale limite per le attività espletate alla presenza dell’autorità giudiziaria, ferma la facoltà di raddoppio per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (art. 52, comma 1).
Tanto premesso si osserva che la ricorrente ha assunto l’incarico di perito traduttore delle intercettazioni in lingua nigeriana in data 29.04.24. Tale incarico è stato assunto nell’ambito del procedimento penale a carico di tale In data 8.7.24 il perito, attesa la complessità dell’incarico assunto, chiedeva ulteriore proroga di giorni 45 che veniva concessa dal giudicante per poi ultimare e depositare l’elaborato peritale in data 23.08.2024. Il compenso per le suddette prestazioni deve essere liquidato con il criterio della commisurazione al tempo necessario per lo svolgimento dell’incarico, ossia in base alle vacazioni, che non possono superare il numero massimo di quattro al giorno. Il magistrato è tenuto a calcolare il numero delle vacazioni con rigoroso riferimento al numero delle ore necessarie per l’espletamento del lavoro, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito, come disciplinato dall’art. 4 L. 319/80.
Tale ultima disposizione è stata sottoposta a giudizio di legittimità della Corte Costituzionale che con sent. n. 16/2025 ha dichiarato l’illegittimità di tale articolo, per violazione dell’art. 3 Cost., ‘nella parte
in cui per le vacazioni successive alla prima dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione’. Nello specifico il Giudice delle leggi ha statuito che: ‘I principi affermati, trasposti dal sistema tabellare, all’interno del quale si è formato il richiamato indirizzo, alla materia delle prestazioni remunerate “a tempo’, inducono alla medesima affermazione di manifesta irragionevolezza del censurato art. 4 della legge n. 319 del 1980, nella parte in cui, al secondo comma, impone una rilevante diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacazioni’.
Ciò posto, si evidenzia, nel merito, che ben vero che l’elaborato peritale si compone di circa 1.500 pagine, tuttavia ciascuna di esse contiene frasi poco articolate, molto brevi con un linguaggio e contenuto di grande semplicità. Pertanto il lavoro di traduzione deve considerarsi non particolarmente complesso né particolarmente impegnativo in termini di tempo, attese le competenze specifiche necessariamente possedute da ll’interprete , anche in relazione al fatto che le stesse si compongono di diversi idiomi in lingua nigeriana oltre l’inglese com’è agevole verificare dall’esame dell’elaborato depositato in atti. A mero titolo esemplificativo si riporta qui di seguito per estratto quanto trascritto a pagina 28 del medesimo, in cui si legge: ‘ V. M. -Ti chiamavo, ma dove sei? COGNOME -Tu dove sei? Io sono nella mia vecchia casa. V. M. -Sei nella tua vecchia casa? Non posso venire là, è troppo lontano. COGNOME -In centro, dove si fanno le cose. V. M. -Quale tua vecchia casa? Io non la conosco. COGNOME -Ma tu sei in bicicletta? NOME -Non ho la giacca giusta. -Oppure vuoi prendere la mia?’ . Appare chiara la semplicità delle espressioni usate nell’ambito delle conversazioni intercettate di talchè la traduzione delle stesse non può aver determinato particolari difficoltà nell’interprete, essendo stata la stessa incaricata proprio in virtù delle capacità nel saper tradurre in italiano più idiomi di lingua nigeriana ed inglese, né può aver richiesto un lungo impiego di tempo per la traduzione . Il numero di vacazioni liquidate nei confronti dell’interprete dal primo giudice in forza del decreto qui impugnato deve pertanto ritenersi congruo alla luce di quanto sopra, essendo certamente rispettoso del criterio normativo del tempo strettamente necessario all ‘ esecuzione della prestazione affidata all ‘ interprete.
Né può trovare applicazione la sentenza invocata della corte costituzionale n. 16/25, considerato che, come noto, secondo l’art. 136 della Costituzion e con la dichiarazione di illegittimità costituzionale la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, e dunque le sentenze della Corte Costituzionale in generale, hanno efficacia ex nunc, ovvero non retroattiva, a meno che la Corte stessa non disponga diversamente. Nella specie, trattandosi di giudizio impugnatorio, nel quale occorre verificare la corretta applicazione delle norme di diritto da parte del giudice al momento dell ‘assunzione d ella decisione, non può trovare applicazione la norma come
riformata dalla Corte costituzionale in epoca successiva addirittura all ‘introd uzione del giudizio di opposizione.
Tanto rilevato, il ricorso va respinto e conseguentemente il decreto di liquidazione va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
rigetta il ricorso;
conferma il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale Ordinario di Firenze, sezione penale, emesso in data 5.9.2024;
condanna
a
rifondere
al
le spese del presente
procedimento liquidate in € 851 oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Si comunichi.
Firenze, 28.7.2025
La Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME