Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1198 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1198 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2025
ORDINANZA
REGOLAMENTO DI COMPETENZA sollevato D’UFFICIO dal la CORTE D’APPELLO di NAPOLI con ordinanza resa il 23 maggio 2024 iscritto al n.r.g. 12454/2024nel procedimento recante n. 489/2024 tra: COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente costituito in questa fase contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’08/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del regolamento di competenza.
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME venivano ammesse in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, rispettivamente con provvedimento n. Prot. 2903/2018 del 24/4/2018 e n. Prot. 3070/2018 dell’8/5/2018, al fine di impugnare innanzi alla Corte di Appello di Napoli, la sentenza n. 451/2018 del Tribunale di Benevento.
Il procedimento si concludeva con sentenza n. 1780/2019, pubblicata il 29/3/2019, al cui esito, in data 3 aprile 2019, veniva presentata istanza per la liquidazione dei compensi a spese dello Stato, dichiarata inammissibile, con decreto n. cron. 826/2019 del 12/4/2019, sul rilievo che la stessa fosse stata avanzata in violazione dell’art. 83 del D.P.R. n. 115/2002 dopo l’adozione del provvedimento che aveva chiuso la fase cui si riferiva la relativa richiesta.
NOME e NOME proponevano impugnazione ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli che la rigettava sulla scorta di motivazioni di tenore analogo a quelle della Corte di Appello.
Avverso la suddetta ordinanza veniva proposto gravame innanzi alla Corte di Appello di Napoli, ex art. 702 quater c.p.c., che dichiarava l’appello inammissibile per non essere l’ordinanza impugnata appellabile ma ricorribile solo per Cassazione, oltre che per carenza di legittimazione attiva delle appellanti.
Veniva nuovamente riproposta istanza di liquidazione alla Corte di Appello, dichiarata inammissibile per avere ‘la Corte già provveduto con provvedimento del 12/4/2019 impugnabile ex artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002’.
Quindi, l’avv.to COGNOME COGNOME depositava, in data 28 marzo 2022, ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al fine di ottenere il pagamento delle competenze spettanti e maturate per l’attività professionale espletata per conto di NOME e NOME per il giudizio di gravame, proposto innanzi alla Corte di Appello di Napoli con N.R.G. 1988/2019, conclusosi con sentenza n. 1780/2019 pubblicata il 29/3 /2019, evidenziando che l’azione proposta fosse da intendersi come ‘autonoma azione’ volta ad ottenere il recupero del credito pecuniario vantato nei confronti dello Stato, non preclusa dal provvedimento già reso dalla Corte di Appello di Napoli all’esito della presentazione dell’istanza di liquidazione, avendo quest’ultimo natura di provvedimento interlocutorio adottato sulla base degli atti per cui non suscettibile di passare in giudicato perché non dirimente il nucleo centrale della questione (cfr. Cass. Pen., Sez. IV n. 15740/2008).
Il Tribunale di Napoli con ordinanza n. 7662/2023 del 4 dicembre 2023, depositata il 5 dicembre 2023, nella contumacia del Ministero, dichiarava la propria incompetenza funzionale, per essere competente la Corte di Appello di Napoli.
L ‘Avv. NOME COGNOME in proprio e nella qualità di difensore di fiducia delle signore NOME COGNOME e NOMECOGNOME
provvedeva a riassumere il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli.
La suddetta Corte d’Appello ha sollevato regolamento di competenza ritenendo che il ricorso sia stato introdotto regolarmente ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. trattandosi di un’azione proposta in via ordinaria ed essendosi avvalso il ricorrente del procedimento sommario di cognizione, al di fuori dei casi in cui ne è obbligatoria la proposizione, ai sensi delle previsioni contenute nel D. Lgs. n. 150/2011, per cui la competenza è stata correttamente radicata dinanzi al Tribunale di Napoli.
Dunque, il Tribunale non avrebbe dovuto spogliarsi della controversia, rimanendo pur sempre radicata in capo ad esso la competenza a conoscere della domanda di liquidazione dei compensi a spese dello Stato, introdotta come domanda di primo grado, in ordine alla quale la C orte d’appello non può considerarsi funzionalmente competente.
Si è c ostituito l’avv. NOME COGNOME chiedendo l’accoglimento del regolamento.
Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l’accoglimento del regolamento di competenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il regolamento di competenza è infondato.
Il rimedio avverso l’illegittimo diniego o la mancata pronuncia sull’istanza di liquidazione anche nel caso sia proposto dal difensore è quello previsto d all’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, che richiama l’art. 15 del d.l.gs. n. 150 del 2011 secondo cui Le controversie previste dall’ articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito
semplificato di cognizione. Il ricorso è proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: In tema di patrocinio a spese dello Stato, stante la competenza funzionale del giudice del procedimento in cui il difensore ha svolto la sua attività, a provvedere sull’istanza di liquidazione del relativo compenso, l’omessa adozione di un provvedimento, di accoglimento o rigetto, di tale istanza, va equiparata al diniego, contro cui è esperibile il rimedio ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, che è l’unico strumento per contestare il mancato riconoscimento del compenso al difensore della parte ammessa al beneficio (Sez. 2 – , Sentenza n. 11431 del 29/04/2024, Rv. 671032 – 01)
Ciò consente di salvaguardare l’esigenza di assicurare che sull’istanza provveda il giudice del procedimento o l’Ufficio in cui l’attività è stata svolta, in capo al quale va ravvisata una competenza di carattere funzionale (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18343 del 25/07/2017, Rv. 645148).
La Corte rigetta l’istanza di regolamento di competenza sollevata dalla Corte d’Appello di Napoli.
Non deve provvedersi sulle spese. La richiesta di regolamento di competenza d’ufficio, promuovibile ai sensi dell’art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l’immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con
limitato riguardo a tale fase processuale, restando esclusa la possibilità di statuire sulle spese (Cass. Sez. U. n. 1202 del 2018; n. 7596 del 2011; n. 17811 del 2012).
Poiché il regolamento è stato proposto d’ufficio dal Tribunale, non può darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza proposto d’ufficio e rimette le parti dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, con termine di gg. 60 per la riassunzione della causa, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione