Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1198 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1198 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2025
ORDINANZA
REGOLAMENTO DI COMPETENZA sollevato D’UFFICIO dal la CORTE D’APPELLO di NAPOLI con ordinanza resa il 23 maggio 2024 iscritto al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO2024nel procedimento recante n. 489/2024 tra: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente costituito in questa fase contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato –
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE’08/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del regolamento di competenza.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME e COGNOME NOME venivano ammesse in via provvisoria al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, da parte del RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente con provvedimento n. Prot. 2903/2018 del 24/4/2018 e n. Prot. 3070/2018 RAGIONE_SOCIALE‘8/5/2018, al fine di impugnare innanzi alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, la sentenza n. 451/2018 del Tribunale di Benevento.
Il procedimento si concludeva con sentenza n. 1780/2019, pubblicata il 29/3/2019, al cui esito, in data 3 aprile 2019, veniva presentata istanza per la liquidazione dei compensi a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, dichiarata inammissibile, con decreto n. cron. 826/2019 del 12/4/2019, sul rilievo che la stessa fosse stata avanzata in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 83 del D.P.R. n. 115/2002 dopo l’adozione del provvedimento che aveva chiuso la fase cui si riferiva la relativa richiesta.
COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano impugnazione ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che la rigettava sulla scorta di motivazioni di tenore analogo a quelle RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello.
Avverso la suddetta ordinanza veniva proposto gravame innanzi alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, ex art. 702 quater c.p.c., che dichiarava l’appello inammissibile per non essere l’ordinanza impugnata appellabile ma ricorribile solo per Cassazione, oltre che per carenza di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALEe appellanti.
Veniva nuovamente riproposta istanza di liquidazione alla Corte di Appello, dichiarata inammissibile per avere ‘la Corte già provveduto con provvedimento del 12/4/2019 impugnabile ex artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002’.
Quindi, l’AVV_NOTAIO depositava, in data 28 marzo 2022, ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE contro il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al fine di ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALEe competenze spettanti e maturate per l’attività professionale espletata per conto di COGNOME NOME e COGNOME NOME per il giudizio di gravame, proposto innanzi alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE con N.R.G. 1988/2019, conclusosi con sentenza n. 1780/2019 pubblicata il 29/3 /2019, evidenziando che l’azione proposta fosse da intendersi come ‘autonoma azione’ volta ad ottenere il recupero del credito pecuniario vantato nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato, non preclusa dal provvedimento già reso dalla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE all’esito RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di liquidazione, avendo quest’ultimo natura di provvedimento interlocutorio adottato sulla base RAGIONE_SOCIALE atti per cui non suscettibile di passare in giudicato perché non dirimente il nucleo centrale RAGIONE_SOCIALEa questione (cfr. Cass. Pen., Sez. IV n. 15740/2008).
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con ordinanza n. 7662/2023 del 4 dicembre 2023, depositata il 5 dicembre 2023, nella contumacia del RAGIONE_SOCIALE, dichiarava la propria incompetenza funzionale, per essere competente la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE.
AVV_NOTAIO, in proprio e nella qualità di difensore di fiducia RAGIONE_SOCIALEe signore COGNOME NOME e COGNOME NOME,
provvedeva a riassumere il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE.
La suddetta Corte d’Appello ha sollevato regolamento di competenza ritenendo che il ricorso sia stato introdotto regolarmente ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 702 bis e ss. c.p.c. trattandosi di un’azione proposta in via ordinaria ed essendosi avvalso il ricorrente del procedimento sommario di cognizione, al di fuori dei casi in cui ne è obbligatoria la proposizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALEe previsioni contenute nel D. Lgs. n. 150/2011, per cui la competenza è stata correttamente radicata dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Dunque, il Tribunale non avrebbe dovuto spogliarsi RAGIONE_SOCIALEa controversia, rimanendo pur sempre radicata in capo ad esso la competenza a conoscere RAGIONE_SOCIALEa domanda di liquidazione dei compensi a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, introdotta come domanda di primo grado, in ordine alla quale la C orte d’appello non può considerarsi funzionalmente competente.
Si è c ostituito l’AVV_NOTAIO chiedendo l’accoglimento del regolamento.
Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l’accoglimento del regolamento di competenza.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il regolamento di competenza è infondato.
Il rimedio avverso l’illegittimo diniego o la mancata pronuncia sull’istanza di liquidazione anche nel caso sia proposto dal difensore è quello previsto d all’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, che richiama l’art. 15 del d.l.gs. n. 150 del 2011 secondo cui Le controversie previste dall’ articolo 170 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito
semplificato di cognizione. Il ricorso è proposto al capo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: In tema di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, stante la competenza funzionale del giudice del procedimento in cui il difensore ha svolto la sua attività, a provvedere sull’istanza di liquidazione del relativo compenso, l’omessa adozione di un provvedimento, di accoglimento o rigetto, di tale istanza, va equiparata al diniego, contro cui è esperibile il rimedio ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, che è l’unico strumento per contestare il mancato riconoscimento del compenso al difensore RAGIONE_SOCIALEa parte ammessa al beneficio (Sez. 2 – , Sentenza n. 11431 del 29/04/2024, Rv. 671032 – 01)
Ciò consente di salvaguardare l’esigenza di assicurare che sull’istanza provveda il giudice del procedimento o l’Ufficio in cui l’attività è stata svolta, in capo al quale va ravvisata una competenza di carattere funzionale (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18343 del 25/07/2017, Rv. 645148).
La Corte rigetta l’istanza di regolamento di competenza sollevata dalla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE.
Non deve provvedersi sulle spese. La richiesta di regolamento di competenza d’ufficio, promuovibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l’immediato rilievo RAGIONE_SOCIALEa propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà RAGIONE_SOCIALEe parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con
limitato riguardo a tale fase processuale, restando esclusa la possibilità di statuire sulle spese (Cass. Sez. U. n. 1202 del 2018; n. 7596 del 2011; n. 17811 del 2012).
Poiché il regolamento è stato proposto d’ufficio dal Tribunale, non può darsi atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza proposto d’ufficio e rimette le parti dinanzi alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con termine di gg. 60 per la riassunzione RAGIONE_SOCIALEa causa, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 2^ Sezione