Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33698 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33698 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30381/2020 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE, l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PARMA n. 835/2020 depositata il 22/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
l’avvocato NOME COGNOME avendo svolto attività professionale in difesa della RAGIONE_SOCIALE nel giudizio iscritto al ruolo generale del Tribunale di Parma con n. 53 dell’anno 2009 e conclusosi con sentenza n. 261 del 5.6.2017, chiedeva, con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 d.lgs n. 150/20111, la condanna della società al saldo, pari a 8.301,54 euro (detratti 13.867,84 euro già pagati), dei compensi maturati, oltre rivalutazione ed interessi legali dal 18.3.2017 al saldo, interessi moratori dalla data della domanda nella misura prevista dall’art. 17 del d.l. n. 132/2014, conv. dalla l. n. 182/2014 ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. nonché il risarcimento del danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. in misura non inferiore agli interessi passivi bancari dell’8,8%, per il ricorso al mercato del credito come da estratti conto allegati al ricorso introduttivo.
Il Tribunale di Parma, con l’ordinanza in epigrafe, ha accolto parzialmente il ricorso: ha riconosciuto che all’avvocato spettava ‘un compenso onnicomprensivo per complessivi € 15.000,00 che tenga conto delle spese, dei compensi di avvocato poco sopra i valori medi secondo il valore della causa tra 52.001 e 260.000 euro e delle indennità di trasferta’; ha ritenuto che a tale somma dovevano essere aggiunti il rimborso spese generali pari al 15%, iva e cpa; ha affermato che da tale somma andava detratta la somma di 13.867,84 euro già pagata; ha infine ritenuto che ‘sul dovuto dovevano essere applicati interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal trentunesimo giorno dalla ricezione della nota proforma’, ossia dal 20.4.2017, ‘alla domanda ed altresì ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo’ e che ‘l’applicazione degli interessi citati esclude ogni maggior danno’;
il COGNOME ricorre con due motivi, su cui insiste con memoria, per la cassazione della ordinanza in epigrafe;
la società RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 2 del d.m. 55/2014 e 2233 c.c. Si sostiene che la liquidazione di un importo ‘onnicomprensivo’ di 15.000,00 euro per spese, compensi e indennità di trasferta non è motivata e che l’assenza di motivazione non consente di comprendere come il Tribunale abbia definito quell’importo a fronte della nota spese e indennità di trasferta, prodotta davanti al Tribunale, per 2.076,80 euro e di anticipazioni documentate per 312,58 euro e della richiesta di compensi per 17.200,00 euro;
con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 1224 c.c. Si sostiene che la affermazione del Tribunale, per cui ‘l’applicazione degli interessi citati esclude ogni maggior danno’, è priva di motivazione ed errata;
il primo motivo di ricorso è in parte fondato.
3.1. In ordine al vizio di mancanza o di anomalia della motivazione, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che ‘La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere
dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014).
Nel caso di specie, l’affermazione del Tribunale di Parma per cui è da ritenersi che all’avvocato COGNOME debba essere liquidato un compenso onnicomprensivo di 15.000,00 euro che tenga conto anche delle spese, dei compensi e delle indennità di trasferta è motivata in riferimento ai compensi avendo il Tribunale precisato che la liquidazione di questi ultimi era effettuata in base al d.m. n. 55/2014 con riguardo allo scaglione di valore tra 52.0001 euro e 260.000,00 euro e ‘poco sopra i valori medi’, mentre non è motivata rispetto alla liquidazione delle spese e delle indennità di trasferta per le quali è dato comprendere, tanto più a fronte di una nota spese a suo tempo presentata dall’attuale ricorrente, quali importi siano stati effettivamente determinati per l’una e per l’altra voce;
il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
Ex art. 1224, secondo comma, c.c., al creditore che dimostra di avere subito un danno maggiore rispetto a quello coperto dalla attribuzione degli interessi legali, spetta, salvo che sia stata convenuta la misura degli interessi moratori, l’ulteriore risarcimento. Questa Corte ha affermato che dalla mora conseguente all’inadempimento del cliente discende a favore dell’avvocato ‘la corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova del pregiudizio
subito, salvo che l’avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., che può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il medesimo creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass., Sez. 2, 30/07/2019 n. 20547; Cass., Sez. 2, 24/09/2014 n. 20131; Cass., Sez. Un., 16/07/2008 n. 19499; Cass., Sez. 2, 22/06/2004 n. 11594; Cass., Sez. 2, 15/07/2003 n. 11031; Cass., Sez. 2, 26/02/2002 n. 2823; Cass., Sez. 2, 15/02/1999 n. 1266). Il Tribunale di Parma ha ‘applicato sul dovuto interessi ex d.lgs. n. 231/2002’ e ‘interessi ex art. 1283 c.c.’. Il ricorrente non ha precisato quale sarebbe il maggior danno da lui concretamente subito essendosi limitato ad un generico riferimento a ‘estratti conto attestanti il tasso debitore applicato per il ricorso al mercato’. Dacché il difetto di specificità e l’inammissibilità del motivo.
5. In ragione di quanto precede, il primo motivo di ricorso deve essere accolto in parte, il secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile, l’ordinanza impugnata deve essere cassata in relazione al parziale accoglimento del primo motivo e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Parma, in diversa composizione;
6. il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiara inammissibile il secondo motivo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al parziale accoglimento del primo motivo di ricorso e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Parma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda