Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6865 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6865 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5249/2022 R.G. proposto da :
ASSOCIAZIONE ORGANISMO di COMPOSIZIONE della CRISI da SOVRAINDEBITAMENTO dei COMMERCIALISTI di FORLI’ e RIMINI (OCC ROMAGNA), rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE e PROCEDURA di LIQUIDAZIONE n. 6/2020 promossa da NOME COGNOME
– intimati – avverso il decreto del Tribunale di Rimini in R.G. n. 6/2020 depositato il 18/11/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’associazione Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dei Commercialisti di Forlì, Cesena e Rimini (in seguito, per brevità OCC Romagna) nominava a NOME COGNOME un gestore della crisi affinché questi potesse presentare una domanda
di liquidazione del proprio patrimonio ai sensi dell’art. 14 -ter l. 3/2012.
Il giudice investito della procedura ammetteva il credito di RAGIONE_SOCIALE, pari al 20% del compenso liquidato al gestore della crisi, in prededuzione e con il privilegio di cui all’art. 2751 -bis n. 2 cod. civ., ‘ secondo quanto previsto dall’art. 14-duodecies comma 2 Legge 3/2012 ‘.
2. Il Tribunale di Rimini, a seguito del reclamo presentato da RAGIONE_SOCIALE Romagna ex artt. 14octies , comma 4, e 10, comma 6, l. 3/2012 al fine di veder applicata al proprio credito la regola di cui all’art. 111 -ter l. fall., sottolineava che, pur non essendovi alcun dubbio sul fatto che il credito vantato fosse prededucibile, dato che era sorto in funzione della procedura di liquidazione, non ogni credito prededucibile in seno alla procedura fallimentare rientrava n ell’ambito di operatività dell’art. 111 -ter l. fall., il cui tenore, facendo riferimento alla necessaria annotazione delle ‘entrate’ e delle ‘uscite’, induceva a ritenere che non fossero sussumibili nei conti speciali previsti da tale norma i crediti professionali sorti prima dell’apertura della procedu ra fallimentare, che non costituivano spese maturate dalla procedura e in costanza di essa.
Sosteneva che l’art. 111 -ter l. fall. replicava, in ambito fallimentare, la regola generale prevista dall’art. 2777 cod. civ. secondo cui « i crediti per spese di giustizia sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario », evidenziando come in quest’ottica interpretativa il credito del professionista doveva essere soddisfatto dopo i creditori privilegiati speciali, nel senso previsto all’unisono dagli artt. 111bis l. fall. e 14duodecies , comma 2, l. 3/2012.
Aggiungeva che la legge n. 3/2012 non prevedeva una disposizione analoga a quella dell’art. 111 -ter l. fall., che non poteva essere inteso, attraverso un’interpretazione estensiva, analogica, sistematica, teleologica e costituzionalmente orientata, come una norma di portata generale.
OCC Romagna ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, prospettando due motivi di doglianza.
Gli intimati NOME COGNOME e procedura di liquidazione n. 6/2020 promossa da NOME COGNOME non hanno svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1 Il primo motivo di ricorso assume la nullità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 14octies , 14nonies e 14duodecies l. 3/2012: il coinvolgimento del gestore della crisi nominato dall’OCC sostiene il ricorrente – è necessario per accedere alla procedura di liquidazione ex 14 l. 3/2012 e il suo ruolo è assimilabile a quello svolto dal commissario giudiziale in ambito concordatario, cosicché il suo compenso non può che essere qualificato come una spesa della procedura.
4.2 Il secondo motivo di ricorso prospetta la nullità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 14 -duodecies l. 3/2012 in relazione all’art. 111 -ter l. fall.: il tribunale -in tesi -ha erroneamente ritenuto che la normativa dettata dal legislatore in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento sia un complesso di norme organicamente strutturato, in cui si è scelto di non fare richiamo alle regole poste dall’art. 111 -ter l. fall. Tale norma, diversamente da quanto opinato dal tribunale, non ha carattere eccezionale, ma esprime un principio generale che trova applicazione analogica anche nelle procedure concorsuali da sovraindebitamento, tenuto conto, peraltro, che il disposto degli artt. 6 e 221 CCII riconosce il carattere prededucibile ai crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento e la loro soddisfazione prioritaria.
I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li unisce, non sono fondati.
5.1 L’art. 14 -duodecies l. 3/2012 stabilisce, al suo secondo comma, che «i
»
La locuzione «
per la parte destinata ai creditori garantiti » contenuta all’interno dell’art. 14 -duodecies , comma 2, l. 3/2012 coincide con il disposto dell’art. 111 -bis , comma 2, l. fall.. non autosufficiente, perché non spiega quale sia la parte destinata ai creditori garantiti, ed acquista un senso solo laddove si individui una
Una simile disposizione costituisce norma di per sé norma di dialogo esterna che ne completi la disciplina.
Questa norma non può che essere costituita, nell’ambito del panorama concorsuale, dall’art. 111 -ter , comma 3, l. fall., che è l’unic a disposizione che prevede una simile individuazione (« posto che è proprio il conto autonomo delle vendite dei singoli beni gravati da ipoteca, pegno, privilegio speciale mobiliare o immobiliare, che il curatore deve tenere, lo strumento attraverso il quale deve essere individuata la somma che va attribuita ai creditori muniti della relativa prelazione speciale »; cfr. Cass. 18882/2022, § 4.1) .
111ter , comma 3, l. fall., seppur non espressamente richiamato, rappresenta l’indispensabile presupposto normativo esterno per completare il disposto e fare applicazione dell’art. 14 -duodecies , comma 2, l. 3/2012.
5.2 Si tratta, allora, di verificare se le spese dell’organismo di composizione della crisi rientrino nelle « uscite ‘di carattere generale’ della procedura sostenute nell’interesse di tutti i creditori » (cfr. Cass.
18882/2022, § 4.2) che sono imputabili in una quota proporzionale al
Le spese del gestore della crisi non costituiscono, perciò, uscite di carattere generale della procedura sostenute nell’interesse di tutti i creditori e, di conseguenza, non possono essere ripartite, in via proporzionale, sul ricavato dei beni oggetto di ipoteca o pegno.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione in questa sede degli intimati esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pe r il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 26 febbraio 2025.