Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4693 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 4693 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 24405/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappre difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, p lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende as all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA n. 325/2019, R.G.N. 620/2018, depositata il 16/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 d Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, medico convenzionato di medicina generale, con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE ha ingiunto all’RAGIONE_SOCIALE il pagamento di somme per la costituzione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 5 dell’Accordo integrativo RAGIONE_SOCIALE e per gli a domiciliari di cui all’art. 59 dell’Accordo Nazionale.
Egli ha esposto che la contrattazione sopra citata prevedeva il versamento delle indennità menzionate, determinandone l’ammontare, e che controparte non aveva versato quanto pattuito.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione, esponendo che il mancato versamento del dovuto era dipeso dalla necessaria adozione del Piano di rientro della spesa RAGIONE_SOCIALE previsto per la Regione Abruzzo, che prestazioni per la costituzione dei RAGIONE_SOCIALE erano facoltativ che la scelta era stata oggetto di confronto sindacale.
Il Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sente 224/2018, ha rigettato l’opposizione.
L’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto gravame.
La Corte d’appello di L’RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenz 325/2019, ha respinto l’impugnazione, sul presupposto che le indennità oggetto del contendere avessero natura di corrispettivo delle prestazioni rese che la P.A. non potesse ridurre unilateralmente i compensi pattuiti in sede contrattazione integrativa RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, le esigenze di contenimento della spesa pubblica non potevano prescindere dagli accordi preesistenti.
Inoltre, da un lato, occorreva tenere conto che non vi era stata la necessar concertazione sindacale, imposta dalla stessa delibera della Giunta RAGIONE_SOCIALE Abruzzo n. 592 del 2008, dall’altro, bisognava considerare che la PRAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto contenere le spese riducendo le prestazioni non rientranti ne LEA richieste ai medici convenzionati, mentre non poteva certo limitare unilateralmente l’ammontare del compenso, a fronte del medesimo impegno professionale domandato ai detti medici.
L’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo ed il secondo motivo che, stante la stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, parte ricorrente lamenta la violazion e falsa applicazione degli artt. 1, commi 173, 176, 178 e 180 della legge 311 del 2004, dell’art. 6 dell’intesa Stato Regione del 23 marzo 2005, dell’ 1, commi 278 e 281 della legge n. 266 del 2005, dell’art. 1, comma 796, lett b), della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 12 delle disp. sulla legge in gene anche con riferimento alla Deliberazione del Commissario ad acta n. 27 del 2011 perché la corte territoriale non avrebbe tenuto conto della natu autoritativa ed inderogabile attribuita dalla legge alle delibere del DG di AS a quelle del Commissario che, al fine di garantire l’equilibrio economi finanziario delle aziende sanitarie locali, ben potevano decidere tetti di sp blocchi di prestazioni, abbattimenti di compensi e contingentamenti dell spesa.
In particolare, la Regione Abruzzo non poteva erogare servizi sanitari ulteri rispetto a quelli rientranti nei LEA in quanto le Regioni la cui sanità fosse commissariata (come la Regione Abruzzo) non poteva estendere le prestazioni
sanitarie oltre i LEA contenuti nei piani di rientro concorda determinazioni attuative del Commissario. Peraltro, le prestazioni ogg contendere erano facoltative e volontarie e, quindi non potevano erogate nella loro interezza.
Inoltre, parte ricorrente evidenzia che le determinazioni re commissariali ove si faceva riferimento alla concertazione si concernevano la sola riapertura dei tavoli di concertazione, imponevano la riscrittura dell’Accordo integrativo RAGIONE_SOCIALE e, comunqu prevedevano che tale riapertura costituisse condizione per l’applicaz taglio delle spese ad opera delle AASSLL, che non avevano neppure facol intervento sui detti tavoli di concertazione, essendo regionali. In o Commissario RAGIONE_SOCIALE aveva stabilito di mantenere in essere i provved già adottati per il contenimento della spesa della medicina convenzion alla definizione di nuovi accordi regionali.
Le doglianze sono infondate.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che convenzionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina gen il SSN è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi, a pena di nullità individuali, ai sensi degli artt. 48 della legge n. 833 del 1978 ed 8 502 del 1992. Ne consegue che tale disciplina non può essere derog quella speciale prevista per il rientro da disavanzi economici sopravvenute esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte va rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di co dei diversi livelli di contrattazione, dovendo considerarsi illegi unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla P.A., posto che il convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti del vanno valutati secondo i principi propri che regolano l’esercizio dell’ privata (Cass., Sez. L, n. 11566 del 3 maggio 2021; più di recente Ca 6-L, n. 27661 del 21 settembre 2022, non massimata).
Si è pure sottolineato che i rapporti tra i medici convenzionati e sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finali
del RAGIONE_SOCIALE in funzione della tutela della salut hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinat differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vin subordinazione. L’ente pubblico opera, pertanto, nell’ambito esclu diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obb derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegn centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su bas l’uniformità del trattamento economico e normativo del personale sani rapporto convenzionale sull’intero territorio RAGIONE_SOCIALE. La amministrazione non esercita nei confronti del medico convenzionato potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza, né p unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legitti posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal lavoro autonomo, continuativo e coordinato, sicché le iniziative delle rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che r l’esercizio dell’autonomia privata (Cass., Sez. L, n. 13235 del 9 giugn motivazione).
Con l’art. 1 della legge n. 311 del 2004 è stata disciplinata la proc ripianamento dei disavanzi di gestione ed il legislatore, al comma previsto l’obbligo per le Regioni di adottare i provvedimenti necessari rispetto dell’equilibrio economico finanziario. Il piano di rientro, il è indicato dal successivo comma 180, è l’atto con il quale la Regione ricognizione delle cause che hanno determinato strutturalmente l’eme del disavanzo di gestione, elabora il programma operativo di riorganizz riqualificazione o di potenziamento del Servizio RAGIONE_SOCIALE, pr all’RAGIONE_SOCIALE, da stipulare con il Ministero competente, che indi interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, ne dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla in dal comma 173.
Peraltro, né la legge n. 311 del 2004, né i successivi interventi applicabili alla fattispecie, hanno attribuito alle Regioni ed al Sanitarie RAGIONE_SOCIALE il potere di sottrarsi unilateralmente al ri
obbligazioni contrattuali assunte quanto al trattamento economico spet personale del comparto sanità ed a quello in regime convenzionale sull delle previsioni contenute nei contratti e negli accordi collettivi n integrativi. Un siffatto potere non è desumibile dall’art. 1, comma 7 legge n. 296 del 2006 (nella parte in cui prescrive che gli interventi dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziame RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, necessari per il perseguimento dell’ economico sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l’acco determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variaz provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima r in materia di programmazione RAGIONE_SOCIALE), perché la modificazione degli precedenza adottati è significativamente riferita a quelli nor amministrativi inerenti la programmazione RAGIONE_SOCIALE, fra i quali non essere ricompresi gli accordi stipulati all’esito delle procedure di co RAGIONE_SOCIALE. Analoghe considerazioni vanno espresse quanto all’ambi applicazione dell’art. 2, comma 95, della legge n. 191 del 2009 che, p obbliga la Regione a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del rientro e non si riferisce, quindi, agli atti negoziali che qui rilevano
Al contrario, sia la legge n. 311 del 2004 sia la legge n. 191 contengono significative disposizioni dalle quali si evince che il legi ha inteso sminuire il ruolo che la disciplina generale ass contrattazione collettiva, RAGIONE_SOCIALE e decentrata, anche nel contesto p delle Regioni interessate dalla situazione di disavanzo.
Ne deriva che non hanno pregio le considerazioni di parte ricorrente alla concertazione sindacale, atteso che, presupposto per operare gli in esame, era almeno l’instaurazione di siffatta concertazione ad RAGIONE_SOCIALE, anche per garantire l’uniformità dell’applicazione dei tetti tutto il territorio abruzzese.
Nel rapporto convenzionale con i pediatri di libera scelta e con i medicina generale l’ente agisce su un piano di parità sicché l’atto con stesso pretende di rideterminare il compenso, in peius rispetto alle previsioni
della contrattazione collettiva, non è espressione di potestà pubb equiparato a quello con il quale il debitore privato rifiuta di adempie in toto o parzialmente, l’obbligazione posta a suo carico. Non è posta in disc quindi, la legittimità delle delibere regionali e commissariali concernente la fissazione dei tetti di spesa, perché oggetto di cont sono solo le modalità con le quali la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto di potere pe l’obiettivo fissato da quei provvedimenti.
In ogni caso, alla luce del dettato normativo riportato, il Com RAGIONE_SOCIALE non aveva il potere di mantenere in essere i provvedimen adottati per il contenimento della spesa della medicina convenzionata f definizione di nuovi accordi regionali.
Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione applicazione dell’RAGIONE_SOCIALE per la disciplina dei rapp medici di medicina generale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 421 dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. e dell’art. 5 dell’Accordo integrativo RAGIONE_SOCIALE Abruzzo in relazione 1362 c.c. e 12 delle disposizioni preleggi in quanto la corte territori errato nel non considerare semplicemente incentivanti le prestazioni degli interventi di contenimento della spesa de quibus.
La doglianza deve essere respinta, alla luce del rigetto dei primi due
Con il quarto motivo parte ricorrente contesta la violazione dell c.p.c. poiché la corte territoriale non si sarebbe pronunciata in ordin di appello concernente l’applicazione degli artt. 40 e 40 bis del d.lgs 2001. In particolare, evidenzia che aveva prospettato la non applicab contratti comportanti oneri non previsti negli strumenti di programm annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione ove, come nella spec contratti integrativi fossero derivati costi non compatibili con i rispe di bilancio.
La doglianza è priva di pregio in quanto l’affermazione dell’inesiste potere delle singole aziende sanitarie locali di modificare unilate compensi previsti dall’RAGIONE_SOCIALE in favore dei medici di medicina generale i l’implicito rigetto della doglianza prospettata nel motivo in esame.
Con il quinto motivo parte ricorrente lamenta l’omesso esame di un decisivo per il giudizio rappresentato dal fatto che i tavoli di con erano stati riaperti e che la revisione degli accordi regionali era esclusivamente ai medici.
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La doglianza è inammissibile, ricorrendo un’ipotesi di c.d. doppia co in presenza della quale non sono ammissibili contestazione prospettate dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Peraltro, la corte territoriale ha affrontato la questione, riten concreto, la consultazione dei sindacati non vi fosse stata.
Con il sesto motivo parte ricorrente contesta la violazione applicazione della legge n. 2248 del 1865, allegato E, art. 5, disapplicazione degli atti amministrativi non era possibile nei giudizi era parte una P.A. e, comunque, non poteva essere effettuata ove fossero meri antecedenti logici e non il fondamento del diritto dedotto.
La doglianza è infondata.
Sul punto, si osserva che l’atto con il quale la ASL ha unilateralmen il compenso non è espressione di un potere di supremazia e partecip medesima natura privatistica del rapporto che si instaura con il profe convenzionato, sicché non pertinenti sono i richiami alla giurispru questa S.C. in tema di disapplicazione dei provvedimenti amministrativi.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Infatti, come sopra già detto, nel rapporto convenzionale con i pe libera scelta e con i medici di medicina generale l’ente agisce su u parità sicché l’atto con il quale lo stesso pretende di rideterminare i in peius rispetto alle previsioni della contrattazione colletti espressione di potestà pubblica e va equiparato a quello con il quale i privato rifiuta di adempiere, in toto o parzialmente, l’obbligazione posta a su carico.
6) Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono l come in dispositivo.
Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affe l’obbligo di parte ricorrente di corrispondere un importo pari a q contributo unificato versato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le lite del giudizio di legittimità, che liquida in C 3.500,00 per comp 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella 15%;
dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 20 affermare l’obbligo di parte ricorrente di corrispondere un importo pari del contributo unificato versato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civil gennaio 2023.