Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32168 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32168 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
Oggetto
Responsabilità civile p.a. – Mancata attuazione direttive comunitarie – Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10146/NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, domiciliata digitalmente ex lege ; -ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, domiciliata digitalmente ex lege ;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 7624/2021, depositata il 16 novembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne in giudizio, nel 2011, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE unitamente ai RAGIONE_SOCIALE, nonché l’RAGIONE_SOCIALE , chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivante dal ritardato recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, che imponevano agli Stati membri di garantire un’adeguata remunerazione ai medici specializzandi durante il periodo di formazione;
espose a fondamento di aver frequentato, tra gli anni accademici 1985/1986 e 1987/1988, la scuola di specializzazione triennale in « Psicologia ad indirizzo medico » presso la menzionata RAGIONE_SOCIALE, senza percepire alcuna retribuzione per tale attività formativa;
con sentenza n. 12063 del 2015, il Tribunale rigettò la domanda, avendo ritenuto che la specializzazione predetta non fosse inclusa negli elenchi RAGIONE_SOCIALEe direttive;
pronunciando sul gravame interposto dalla COGNOME ─ che si doleva RAGIONE_SOCIALEa mancata considerazione del l’equipollenza tra la specializzazione in psicologia medica e quella in psichiatria , quest’ultima inclusa negli elenchi comunitari ─ la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 7624/2021, resa pubblica il 16 novembre 2021, lo ha accolto ed ha , per l’effetto, condannato la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME RAGIONE_SOCIALEa somma di € 20.141,96, oltre interessi dalla data RAGIONE_SOCIALEa messa in mora (26 giugno 2000) al saldo, compensando le spese di lite;
premesso che ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘adeguato compenso per la frequenza di una scuola di specializzazione in medicina, non assume rilievo la mancata inclusione RAGIONE_SOCIALEa disciplina negli elenchi comunitari, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle riconosciute, ha ritenuto che il d.m. 30 gennaio 1998, pur
successivo alla frequenza del corso, ha natura ricognitiva di un giudizio scientifico di equipollenza tra psichiatria e psicologia medica;
ha osservato al riguardo che, sebbene tale decreto fosse successivo alla frequenza del corso in questione, esso si fondava su una valutazione tecnica circa l’affinità dei corsi e poteva quindi essere utilizzato per fondare il giudizio di equipollenza di fatto;
avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, cui resiste NOME COGNOME depositando controricorso;
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
considerato che:
con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 257/1991, del D.M. 30 gennaio 1998, RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 82/76/CEE », lamentando che erroneamente la Corte d’appello abbia riconosciuto l’equipollenza tra la specializzazione in psicologia medica e quella in psichiatria, fondando tale giudizio sul d.m. 30 gennaio 1998 e richiamando un precedente RAGIONE_SOCIALEa S.C. (ord. n. 19730 del 2019) relativo a diversa specializzazione;
va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso opposta dalla controricorrente sull’assunto che , con l’esposto motivo, l’amministrazione ricorrente avrebbe censurat o solo una (la seconda) RAGIONE_SOCIALEe due rationes decidendi , in tesi rappresentate: a) dal richiamo al principio consolidato secondo cui «ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALE‘adeguato compenso per la frequenza di una scuola di specializzazione in medicina, non ha rilievo il mancato inserimento RAGIONE_SOCIALEa specializzazione negli elenchi comunitari, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in altri due Stati
membri» ; b) dall’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘equipollenza tra psicologia medica e psichiatria, sulla base del d.m. 30 gennaio 1998, considerato atto ricognitivo di un giudizio scientifico;
è del tutto evidente che la ratio decidendi sia solo una ed è quella specificamente censurata in ricorso: rispetto alla accertata equipollenza il principio prima evocato costituisce invero la mera premessa logica diretta a illustrare le ragioni giuridiche RAGIONE_SOCIALEa rilevanza di tale susseguente accertamento;
palesemente destituito di fondamento anche il secondo rilievo di inammissibilità per inosservanza RAGIONE_SOCIALE oneri di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c.: la censura investe il ragionamento giuridico posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza e non si fonda sul contenuto di atti (di cui sia necessario indicare contenuto e localizzazione) diversi dalla sentenza stessa;
ciò premesso, il motivo deve dirsi fondato;
come già più volte evidenziato da questa Corte (v. Cass. 11/02/2022, n. 4575; 14/12/2021, n. 39826; 29/11/2021, n. 37251; 14/12/2020, n. 28440; 26/07/2019, n. 20303; cfr. anche da ultimo Cass. Sez. U. 14/10/2024, n. 26603):
-l’inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l’obbligo per lo RAGIONE_SOCIALE membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l’indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e n. 458 del 2019);
-si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, che l’attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio;
-la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice (ovviamente, sulla base RAGIONE_SOCIALEe allegazioni e prove offerte), indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso);
-la questione -come pure più volte sottolineato da questa Corte -è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall’attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri) allorché il medico deduca l’equipollenza (v., in termini, tra le altre, Cass. 16/04/2024, n. 10206; 26/08/2022, n. 25414, in motivazione, § 8.1.2, pagg. 2224; v. anche, Cass. Sez. U. 14/10/2024, n. 26603; Cass. 15/11/2016, n. 23199, in motivazione);
─ l’onere di allegazione dei fatti rilevanti ai fini del giudizio di equipollenza deve essere assolto « non già limitandosi a dichiarare di avere conseguito questa o quella specializzazione, ma esponendo le ragioni concrete per le quali il corso di specializzazione seguito, nonostante la diversa denominazione, coincideva de facto con una RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni elencate dalla Direttiva (ad es., coincidenza RAGIONE_SOCIALEe materie di insegnamento impartite, equivalenza RAGIONE_SOCIALE orari, coincidenza RAGIONE_SOCIALEe esercitazioni pratiche) » (Cass. Sez. U. n. 26603 del 2024, cit., in motivazione, pag. 16);
con riferimento al caso di specie occorre rilevare che la specializzazione in questione non è inclusa negli elenchi di cui alle direttive comunitarie, mentre, in ordine all’equipollenza l’accertamento di fatto operato in sentenza , in mancanza di alcuna verifica fattuale nei sensi sopra illustrati, non risulta congruente rispetto a ciò che a tal fine sarebbe stato necessario, manifestando in
tal senso la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito un vizio di sussunzione (RAGIONE_SOCIALEa fattispecie come in concreto accertata nella fattispecie legale come sopra delineata);
nessun rilievo può, infatti, essere attribuito alla circostanza che la specializzazione in « Psicologia medica » sia stata dichiarata equivalente a quella in « Psichiatria » dal d.m. 30 gennaio 1998, successivo di diversi anni alla data di immatricolazione del controricorrente nel relativo corso;
al riguardo, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato, in via generale, il principio per cui il mero inserimento di determinati corsi di specializzazione nei vari decreti ministeriali intervenuti dopo il decreto legislativo n. 257 del 1991 (e non applicabili retroattivamente) non può assumere decisiva rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale inadempimento RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE agli obblighi derivanti dalle direttive europee e, quindi, ai fini del diritto al compenso previsto da tali direttive, in mancanza RAGIONE_SOCIALE‘effettiva equipollenza, da accertare in concreto, tra gli stessi corsi e quelli previsti in almeno due Stati membri; i decreti in questione, d’altra parte, sono dettati ad altri fini, avendo riguardo all’organizzazione RAGIONE_SOCIALEe scuole o all’eventuale mantenimento di corsi privi dei requisiti richiesti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘equiparazione a quelli europei;
deve quindi escludersi che il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, possa essere riconosciuto a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati membri in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati
membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria (in tal senso, ex multis , Cass. n. 11316 del 2025; n. 10206 del 2024, cit.; n. 3294 del 2024; n. 25414 del 2022, cit.; n. 39826 del 2021; n. 20303 del 2019);
in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve dunque essere cassata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, secondo comma, c.p.c., con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda;
avuto riguardo agli alterni esiti dei due gradi del giudizio di merito si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese relative;
alla soccombenza riguardo al presente giudizio di legittimità segue la condanna RAGIONE_SOCIALEa controricorrente alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALEa amministrazione ricorrente, RAGIONE_SOCIALEe relative spese, liquidate come da dispositivo;
poiché la parte vittoriosa è una amministrazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa quale vige il sistema RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito RAGIONE_SOCIALE‘imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese vive deve essere limitata al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019);
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta , con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, da NOME COGNOME; compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa amministrazione ricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2025. Il Presidente NOME COGNOME