Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17920 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29436/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-ricorrenti- contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi per legge dall’ AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO
R.G. 29436/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 23/4/2024
C.C. 14/4/2022
MEDICI SPECIALIZZANDI. RINVIO A NUOVO RUOLO.
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 3351/2022 depositata il 18/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Ritenuto che i dottori NOME COGNOME, NOME COGNOME e gli altri indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da loro positivamente concluso;
che a sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in medicina e di aver conseguito ciascuno una diversa specializzazione, percependo gli emolumenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
che essi aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 -di recepimento, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALE direttiva 93/16/CE un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, e conclusero, pertanto, nel senso che tale aggiornamento doveva essere a loro riconosciuto, con rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe relative somme, essendosi svolti i periodi di specializzazione in epoca antecedente l’anno accademico 2006 -2007;
che gli attori chiesero che, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 cit., fosse riconosciuto il loro diritto all’indicizzazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di studio e all’adeguamento annuale RAGIONE_SOCIALE medesima;
che si costituirono in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e gli altri Ministeri convenuti, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda;
che il Tribunale rigettò la domanda rilevando che l’importo RAGIONE_SOCIALE‘adeguata remunerazione è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE‘ipotizzata violazione RAGIONE_SOCIALEe norme comunitarie;
che la decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 18 maggio 2022, ha rigettato il gravame, condannando gli appellanti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del grado;
che contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori NOME COGNOME, NOME COGNOME e gli altri indicati in epigrafe, col patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, con unico atto affidato a due motivi;
che resistono la RAGIONE_SOCIALE e gli altri Ministeri con un unico controricorso;
che la trattazione è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ. e il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni.
Considerato che il secondo motivo di ricorso pone alla Corte la questione RAGIONE_SOCIALE sussistenza o meno, in favore degli odierni ricorrenti, del diritto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indicizzazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di studio e RAGIONE_SOCIALE‘incremento annuale RAGIONE_SOCIALE medesima;
che la Sezione Lavoro di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 14 marzo 2024, n. 6928, ha rimesso all’esame RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa al se l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991;
che, di conseguenza, è opportuno rinviare la decisione del presente ricorso in attesa di quella RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite sulla citata questione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la decisione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza