Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2216 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2216 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10403/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , elettivamente domiciliate in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ,
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Medici specializzandi -Borse di studio – Adeguamenti
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 10/01/2024 CC
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ,
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ,
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ,
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Rettore pro tempore , tutti domiciliati ope legis in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE STATO che li rappresenta e difende
-controricorrenti –
nonché contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA
-intimata – avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1108/2017 depositata il 23/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1108 del 23 ottobre 2017, la Corte d’appello di Bologna, nella regolare costituzione degli appellati -ed appellanti incidentali – NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e nella contumacia della REGIONE EMILIA ROMAGNA, ha accolto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE,
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 292/2013.
Le odierne ricorrenti -assieme agli altri appellati -avevano infatti adito il Tribunale di Ferrara e, premesso di essere medici che avevano frequentato corsi di RAGIONE_SOCIALE successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 257/1991 (e precisamente negli anni 1999-2006), avevano chiesto (stando alla ricostruzione offerta dalla decisione impugnata) -in via gradata -1) il riconoscimento della natura di rapporto di lavoro subordinato, con condanna delle convenute al riconoscimento della borsa di studio poi attribuita a partire dall’anno accademico 2006/2007; 2) in subordine il risarcimento dei danni per illegittimo differimento del riconoscimento della borsa di studio stessa; 3) in subordine la condanna delle convenute alla corresponsione -anche a titolo risarcitorio – degli adeguamenti annuali e triennali ex art. 6, del medesimo D. Lgs. n. 257/1991.
Il Tribunale di Ferrara aveva accolto solo la domanda subordinata di risarcimento dei danni, condannando la Repubblica Italiana -nella persona della PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE -al risarcimento dei danni, parametrato sulla scorta dell’increment o annuale della borsa di studio.
Decidendo il gravame principale, la Corte d’appello di Bologna, richiamando la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE e comunitaria, ha escluso che la disciplina eurounitaria vigente pro tempore presentasse carattere immediatamente applicativo, affermando che la stessa si limitava a prescrivere un parametro di adeguatezza che necessitava di individuazione concreta da parte del legislatore italiano, ed escludendo che il differimento degli aumenti previsti dal D. Lgs. n. 368/1999 e la
sterilizzazione parziale del meccanismo di adeguamento contemplato dall’art. 6, D. Lgs. n. 257/1991 venissero a porsi in contrasto con il suddetto parametro.
Sulla scorta di tali premesse, la Corte d’appello ha quindi escluso la configurabilità di un inadempimento della Repubblica Italiana nell’applicazione della disciplina eurounitaria, non solo accogliendo il gravame principale ma anche disattendendo l’appell o incidentale, con il quale gli appellati venivano a dolersi della misura con la quale il giudice di prime cure aveva determinato il risarcimento per mancato adeguamento, parametrandolo all’adeguamento annuale e non all’adeguamento triennale ex art. 6, D. Lgs. n. 257/1991.
Per la cassazione della decisione della Corte d’appello di Bologna ricorrono ora le sole NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Resistono con controricorso PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
È rimasta intimata REGIONE EMILIA ROMAGNA.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso le ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione ‘ed errata applicazione’ degli artt. 5 e 189, Trattato CE; della Direttiva n. 82/76/CEE; Direttiva n. 93/16/CEE; del D. Lgs. 257/1991; del D. Lgs. 368/1999 -‘nella interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia CE con le sentenze
25 febbraio 1999 (Causa C-131/97, COGNOME) e 3 ottobre 2000 (Causa C372/97)’ -dell’art. 32, comma 12, L. n. 449/1997; dell’art. 36, comma 1, L. 289/2002 nonché ‘omesso e/o difettosa motivazione su un punto decisivo della controversia’ .
Il ricorso, previa ricostruzione del quadro normativo RAGIONE_SOCIALE ed eurounitario, impugna la decisione della Corte felsinea, deducendo la fondatezza della domanda di indennizzo per mancato tempestivo recepimento delle direttive comunitarie, oltre a censurare la decisione medesima per non aver quest’ultima statuito sulla domanda risarcitoria per condotta antigiuridica dello Stato italiano.
Il motivo deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360bis , n. 1), c.p.c.
La decisione impugnata, invero, risulta pienamente conforme ai principi reiteratamente affermati da questa Corte in materia (Cass. 6894/2023, Cass. 17936/2023; Cass. 17619/2023; Cass. 28549/2023).
È stato, infatti, chiarito che la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 , D. Lgs. n. 368/1999, si applica, per effetto dei differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole solo a decorrere dall’anno accademico 2006 -2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 257/1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e questo perché la Dir. n. 16 del 1993 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (cfr., ad esempio, già Cass., 14/03/2018, n. 6355, con motivazione ampiamente ricostruttiva; conf. Cass., 23/02/2018, n. 4449, Cass., 29/05/2018, n. 13445, Cass., 24/05/2019, n. 14168, Cass., 27/10/2022, n. 31875, con richiamo di diffusa giurisprudenza).
Va quindi ribadito che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di RAGIONE_SOCIALE -direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato – è avvenuto con L. n. 428/1990 e con D. Lgs. n. 257/1991 -quest’ultimo riconoscendo agli specializzandi la borsa di studio annua – e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di RAGIONE_SOCIALE di cui al D. Lgs. n. 368/1999.
Invero, quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 16 del 1993 – che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 362 e n. 363 del 1975, con le relative successive modificazioni -ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole RAGIONE_SOCIALE, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato ‘contratto di formazione lavoro’ e successivamente ‘contr atto di formazione specialistica’) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra RAGIONE_SOCIALE (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali.
Tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai ampiamente consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili pure l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., nel tempo, Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670; conf. Cass., n. 4449 del 2018, cit., e succ. conf.).
Ai sensi dell’art. 1, comma 300, L. n. 266/2005, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del D. Lgs. n. 368/1999 – le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico sono applicabili, come anticipato, solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007; il trattamento retributivo spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.
Per gli iscritti – come le odierne ricorrenti -alle scuole di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici precedenti al 2006-2007, è stato espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico; la direttiva n. 16 del 1993, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha pertanto registrato un carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di RAGIONE_SOCIALE.
La previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive del 1975 e nella n. 76 del 1982 (le cui disposizioni la direttiva del 1993 si limita appunto a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi debbono pertanto ritenersi già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257 del 1991.
L’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti, si ripete, immutati dopo la direttiva del 1993, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione
monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (Cass., 26/05/2001 n. 11565; 15/06/2016, n. 12346; Cass., 23/09/2016, n. 18710; l’indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria).
Il nuovo ordinamento delle scuole RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE introdotto con il D. Lgs. n. 368/1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore RAGIONE_SOCIALE, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi, e come tale non lesiva del principio ex art. 3 Cost. o dei principi unionali (Cass. n. 4449 del 2018, cit.).
I n questo quadro è stato chiarito che l’importo delle borse di studio in parola non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 257/ 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass., n. 4449 del 2018, cit., Cass., 20/05/2019, n. 13572, Cass., 18/10/2022, n. 30507).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delle ricorrenti alla rifusione in favore dei
contro
ricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna le ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 10 gennaio