Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20159 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 20159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
Oggetto: Pubblico impiego –RAGIONE_SOCIALE penitenziari ex RAGIONE_SOCIALE trasferiti al SSN -compenso aggiuntivo guardia medica –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere rel. –
AVV_NOTAIO COGNOME
Consigliere –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere –
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7122/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
contro
RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore AVV_NOTAIO e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE ‘ avvocatura RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3458/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 08/10/2021 R.G.N. 2237/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito l ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti in epigrafe (insieme ad altri), RAGIONE_SOCIALE già in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa presso l ‘ Amministrazione penitenziaria (RAGIONE_SOCIALE del servizio integrato di assistenza sanitaria, RAGIONE_SOCIALE) ex art. 51 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970, poi trasferiti, a far data dal 1° ottobre 2008, presso la RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE 2) ai sensi del d.p.c.m. 1.4.2008, avevano convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE l ‘ RAGIONE_SOCIALE, asserendo di aver prestato -e in parte di prestare ancora -attività lavorativa di assistenza sanitaria e guardia medica presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, così come già previsto dalla legge n. 740/1970.
Avevano dedotto che il compenso orario per tale attività era rimasto inalterato negli anni ed avevano, pertanto, chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto alla rideterminazione biennale del
compenso, in forza di quanto previsto dalla legge n. 740/1970, e per l ‘ effetto di condannare l ‘ RAGIONE_SOCIALE convenuta al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa.
Avevano chiesto, inoltre, in via subordinata, di accertare l ‘ ingiustificato arricchimento RAGIONE_SOCIALE convenuta, in ragione del vantaggio conseguito per effetto RAGIONE_SOCIALEe prestazioni professionali rese senza alcun aumento, e condannare la stessa al pagamento di un indennizzo da quantificarsi in via equitativa ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1226 cod. civ.
Il Tribunale aveva respinto il ricorso.
La Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE confermava tale pronuncia.
Riteneva la Corte territoriale che il compenso previsto dalla legge n. 740/1970 riguardasse coloro che prestavano servizio di guardia medica nelle carceri come RAGIONE_SOCIALE incaricati ex art. 51 L. 740/1970 e titolari di un rapporto di lavoro autonomo. Con il trasferimento del rapporto e l ‘ incardinamento presso il RAGIONE_SOCIALE Sanitario era al contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE che occorreva far riferimento e la previsione relativa all ‘ adeguamento del compenso non era più invocabile in mancanza di una negoziazione collettiva in tal senso.
Riteneva che, non sussistendo alcun potere in capo all ‘ RAGIONE_SOCIALE di adeguare il compenso in questione, andava respinta anche l ‘ azione di ingiustificato arricchimento.
Da ultimo riteneva non fondata la prospettata questione di legittimità costituzionale.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello i RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso con tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il P.G. ha presentato memoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 51, commi 4 e 59 RAGIONE_SOCIALE l. n. 740/1970 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 4, del d.p.c.m. 1° aprile 2008 in relazione all ‘ art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Sostengono che nel caso di specie non rilevi la circostanza che l ‘ art. 51 RAGIONE_SOCIALE legge 740/70, che prevede la rideterminazione biennale del compenso, al quarto comma precisi che detta rideterminazione debba essere effettuata con decreto interministeriale: l ‘ obbligo di rideterminazione in capo al RAGIONE_SOCIALE, di concerto con i Ministri RAGIONE_SOCIALE, si giustificava, infatti, in ragione RAGIONE_SOCIALE ‘ imputazione al primo RAGIONE_SOCIALE del rapporto di lavoro dei RAGIONE_SOCIALE; il trasferimento dei rapporti lavorativi alle RAGIONE_SOCIALE porta a ritenere che detto compito dovesse essere assolto da detti enti, che si sarebbero dovuti attivare a tal fine. Non averlo fatto, pur in presenza di una norma di legge e pur avendo beneficiato RAGIONE_SOCIALE prestazione dei ricorrenti, è comportamento che appare contrario alle regole di correttezza e buona fede. Inoltre, la Corte d ‘ appello avrebbe errato nel ritenere che non rientrasse nel potere RAGIONE_SOCIALE ‘ Amministrazione la rideterminazione del compenso e per l ‘ effetto la possibilità di evitare la causazione del danno.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2041 cod. civ. in relazione all ‘ art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto non esperibile l ‘ azione di arricchimento senza causa e sostengono che la stessa affermata impossibilità per la RAGIONE_SOCIALE di adeguare il compenso comprovava la necessità e fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ.
Con il terzo motivo i ricorrenti denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge costituzionale n. 1/1948 in relazione all ‘ art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Criticano la sentenza impugnata per aver ritenuto di non poter prendere in considerazione la sollevata questione di legittimità costituzionale.
4. Il primo motivo è infondato.
Il d.p.c.m. 1.4.2008 pubblicato in G.U. in data 30 maggio 2008 n. 126, ha dato attuazione all ‘ art. 2 comma 283 RAGIONE_SOCIALE Legge 24 dicembre 2007 n. 244 a termini del quale « sono definiti, nell ‘ ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e RAGIONE_SOCIALEe risorse finanziarie (…) b) le modalità e le procedure (…) per il trasferimento al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei rapporti di lavoro in essere (…) relativi all ‘ esercizio di funzioni RAGIONE_SOCIALE nell ‘ ambito del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE penitenziaria e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, con contestuale riduzione RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al RAGIONE_SOCIALE » ed ha disciplinato, tra l ‘ altro, le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento dei rapporti di lavoro relativi alla RAGIONE_SOCIALE penitenziaria.
In particolare, l ‘ art 3, comma 4, di detto d.p.c.m. ha previsto espressamente che: « 4. I rapporti di lavoro del personale RAGIONE_SOCIALE instaurati ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge 9 ottobre 1970, n. 740, in essere alla data del 15 marzo 2008 sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE penitenziaria e dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle Aziende RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE nei cui territori sono ubicati gli RAGIONE_SOCIALE e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento e continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza. Tali rapporti, ove siano a tempo determinato con scadenza anteriore al 31 marzo 2009, sono prorogati per la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».
Quindi è stato disposto il trasferimento ex lege al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei rapporti di lavoro con l ‘ Amministrazione Penitenziaria « instaurati ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. n. 740/1970 » ed « in essere alla data del 15 marzo 2008 ».
Per quanto qui rileva, l ‘ art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970 (Qualifica) ha stabilito che: « 1. I RAGIONE_SOCIALE chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo RAGIONE_SOCIALE ‘ Amministrazione RAGIONE_SOCIALE, i quali prestano la loro opera presso gli RAGIONE_SOCIALE o servizi RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE stessa, sono qualificati RAGIONE_SOCIALE incaricati. 2. Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamenti per gli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE ».
Il successivo art. 2 (Rapporto di incarico) ha disposto che: « Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento RAGIONE_SOCIALE ‘ incarico sono disciplinate dalle norme RAGIONE_SOCIALE presente legge. 2. Ai RAGIONE_SOCIALE incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi né alcuna altra norma concernente gli impiegati civili RAGIONE_SOCIALEo Stato. 3. A tutti i RAGIONE_SOCIALE che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il RAGIONE_SOCIALE (comma aggiunto dall ‘ art. 6, d.l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. in l. 12 agosto 1993, n. 296)».
Quanto in particolare al servizio di guardia medica l ‘ art. 51 RAGIONE_SOCIALE medesima legge n. 740/1970 ha previsto che: « 1. Per le esigenze del servizio di guardia medica sono assegnati a ciascuno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE indicati nella tabella E allegata alla presente legge tre RAGIONE_SOCIALE-chirurghi abilitati all ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALE professione i quali assicurino nelle ventiquattro ore un servizio continuativo. 2. I RAGIONE_SOCIALE addetti al servizio di guardia devono prestare la loro opera in osservanza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni impartite dal dirigente RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe norme di cui alla presente legge nonché RAGIONE_SOCIALEe disposizioni impartite dall ‘ autorità amministrativa dirigente l ‘ istituto, concernenti l ‘ organizzazione del servizio e le relative modalità di svolgimento, sempre che siano compatibili con le esigenze di carattere RAGIONE_SOCIALE. 3. Ai RAGIONE_SOCIALE addetti al servizio di guardia non possono essere affidati, nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALEo stesso istituto, i servizi di cui all ‘ articolo 52 (comma aggiunto dall ‘ art. 4, l. 15 gennaio 1991, n. 26). 4. Per ciascun turno di guardia espletato, al medico
spetta un compenso giornaliero, con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro per la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, di concerto con i Ministri per la RAGIONE_SOCIALE e per il RAGIONE_SOCIALE, tenute presenti le indicazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. 5. La tabella E, in relazione alle mutate esigenze del servizio, può essere modificata con decreto del Ministro per la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di concerto con il Ministro per il RAGIONE_SOCIALE ».
Questa Corte nella sentenza 21 agosto 2018, n. 20880 ha avuto modo di osservare che le prestazioni rese dai RAGIONE_SOCIALE incaricati presso gli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, non integrano un rapporto di pubblico impiego, bensì una prestazione d ‘ opera professionale caratterizzata dagli elementi tipici RAGIONE_SOCIALE parasubordinazione (v. nel medesimo senso Cass., Sez. Un., n. 12618/1998 e Cass., Sez. Un., n. 7901/2003), che trova la propria fonte normativa nel complesso RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contenute nella legge n. 740/1970, le quali si pongono come norme speciali (v. anche Cass. n. 3782/2012 e Cass. n. 10189/2017).
Il comma 2 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2, quindi, trova la sua ratio nella peculiare natura del rapporto al quale la disposizione si riferisce, perchè è volto a rimarcare la non assimilabilità RAGIONE_SOCIALEo stesso all ‘ impiego pubblico, e, quindi, ad escludere l ‘ applicazione, non RAGIONE_SOCIALEe sole norme inerenti il regime RAGIONE_SOCIALEe incompatibilità, ma in genere RAGIONE_SOCIALE ‘ intera disciplina dettata per gli impiegati civili RAGIONE_SOCIALEo Stato.
È stato da questa Corte precisato (v. Cass 24 aprile 2017, n. 10189) che il rapporto di lavoro dei RAGIONE_SOCIALE incaricati presso gli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE per le esigenze del servizio di guardia medica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 51 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740 del 1970, è di tipo autonomo, come risulta dall ‘ interpretazione letterale e sistematica RAGIONE_SOCIALE disciplina richiamata, atteso che le modalità concrete del relativo svolgimento – in particolare, l ‘ organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l ‘ obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal
dirigente RAGIONE_SOCIALE – non integrano indici RAGIONE_SOCIALE subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con l ‘ attività RAGIONE_SOCIALE ‘ Amministrazione e con la complessa realtà del carcere.
Ed allora, in conformità con il menzionato principio, va ribadita la peculiarità di una prestazione d ‘ opera sottoposta a vincoli di controllo del committente solo in ragione RAGIONE_SOCIALE complessa realtà del carcere e non in ragione di un potere direttivo tipico RAGIONE_SOCIALE subordinazione. Peculiarità che non consente una trasposizione RAGIONE_SOCIALE disciplina già prevista nella diversa realtà, giuridica e professionale, determinata dal trasferimento ai sensi del d.p.c.m. 1.4.2008.
Con quest ‘ ultimo, e l ‘ incardinamento presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (si richiama, sul punto, il sopra riportato art. 3, comma 4 del suddetto d.p.c.m.) era al contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE che occorreva far riferimento dovendo il trattamento economico dei RAGIONE_SOCIALE incaricati essere disciplinato secondo gli accordi collettivi di RAGIONE_SOCIALEna generale (ACN) analogamente a quanto avviene per i RAGIONE_SOCIALE in regime di convenzione; in conseguenza, la previsione relativa all ‘ adeguamento del compenso non era più invocabile in mancanza di una negoziazione collettiva che la avesse recepita trasponendola anche nella diversa realtà giuridica.
Dunque, se a termini RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 4, i rapporti continuano ad essere disciplinati dalla legge n. 740/1970 fino alla relativa scadenza e ove siano a tempo determinato con scadenza anteriore al 31 marzo 2009, sono prorogati per la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.p.c.m., quelli scaduti dopo tale entrata in vigore ovvero comunque affidati o rinnovati dopo tale data, non possono più essere disciplinati RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970 (si vedano in tal senso Corte cost. 26 aprile 2010, n. 149 e Cass. 25 marzo 2011, n. 7026) esclusa essendo una iperestensione RAGIONE_SOCIALE ambiti definiti dalla stessa legge.
Quanto agli ACN RAGIONE_SOCIALE Medicina generale, né in quello del 29 luglio 2009 (in particolare, quarta dichiarazione congiunta secondo cui: « Con il passaggio RAGIONE_SOCIALEe competenze gestionali ed organizzative dal RAGIONE_SOCIALE di
Giustizia al SSN e quindi alle Regioni ed alle RAGIONE_SOCIALE, l ‘ assistenza penitenziaria di base è stata inserita nell ‘ area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna generale erogata nel territorio. Le parti prendono atto che le problematiche concernenti il rapporto di lavoro del personale medico operante nelle strutture penitenziarie saranno affrontate nel corso RAGIONE_SOCIALE trattativa che seguirà alla firma del presente ACN, introducendo un nuovo capo dedicato alla RAGIONE_SOCIALEna penitenziaria ») né nel successivo RAGIONE_SOCIALE ‘ 8 luglio 2010 (si veda la norma transitoria n. 1: « I rapporti contrattuali in essere tra i RAGIONE_SOCIALE incaricati provvisori, i RAGIONE_SOCIALE in servizio di guardia medica, di cui rispettivamente agli articoli 50, 51 RAGIONE_SOCIALE L. 9 ottobre 1970, n. 740 col SSN possono essere prorogati fino alla predisposizione RAGIONE_SOCIALE specifica disciplina da definire nella successiva contrattazione RAGIONE_SOCIALE ») vi è stata alcuna previsione di adeguamento del compenso orario per le guardie mediche nel senso auspicato dai ricorrenti.
Al suddetto accordo RAGIONE_SOCIALE ‘ 8 luglio 2010 – in seguito al blocco di tutte le procedure negoziali, ivi comprese quelle relative ai rapporti convenzionali esistenti nel SSN, secondo quanto previsto dall ‘ art. 9, comma 24 RAGIONE_SOCIALE legge n. 122/2010, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 16 RAGIONE_SOCIALE legge n. 111/2011, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 122 del 4.9.2013 e dall ‘ art. 1, commi 254, 255, 256 RAGIONE_SOCIALE legge n. 190/2014 – ha fatto seguito l ‘ ACN del 21 giugno 2018 che egualmente non ha regolamentato la materia (mancando, nella disciplina del settore relativo alla RAGIONE_SOCIALEna penitenziaria, sia la parte giuridica relativa all ‘ assegnazione RAGIONE_SOCIALE incarichi sia la parte normativa economica).
In tale contesto, appare corretta la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, secondo la quale non sussisteva in capo alla RAGIONE_SOCIALE qualsivoglia potere unilaterale di rideterminazione del compenso oggetto del giudizio in esame.
È infondato anche il secondo motivo di ricorso.
È infatti, da escludere la possibilità di invocare l ‘ art. 2041 cod. civ. non vertendosi in un ambito di totale assenza di titolo causale ma
discutendosi di una fattispecie regolamentata da apposite norme legali e pattizie, ancorché, nella prospettazione attorea, non soddisfacenti le istanze dei ricorrenti.
D ‘ altra parte, come da questa Corte più volte affermato, l ‘ azione di ingiustificato arricchimento ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2042 cod. civ., allorché il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un ‘ altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito. (v. Cass., Sez. Un., 25 novembre 2008, n. 280452; Cass. 16 dicembre 2010, n. 25461; Cass. 20 novembre 2018, n. 19988).
È infine da disattendere il terzo motivo con riguardo alla prospettata questione di legittimità costituzionale.
Va, innanzitutto, rilevato che una eventuale sollecitazione al giudice a sollevare una questione di legittimità costituzionale non può essere prospettata come ‘motivo di ricorso per cassazione’ perché non può essere configurata come vizio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata idoneo a determinarne l ‘ annullamento da parte di questa Corte.
Infatti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 24, secondo comma, RAGIONE_SOCIALE legge 11 marzo 1953 n. 87, la questione di costituzionalità di una norma, non solo non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, ma soprattutto può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che prospettata d ‘ ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (in senso conforme vedi, tra le altre: Cass. 18 febbraio 1999 n. 1358; Cass. 22 aprile 1999, n. 3990; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16245; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284; Cass. 24 febbraio 2014, n. 4406; Cass. 22 gennaio 2019, n. 1624; Cass. 9 luglio 2020, n. 14666).
Si aggiunga che i ricorrenti neppure hanno idoneamente censurato il passaggio motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata secondo il quale la parte appellante non avrebbe spiegato sotto quali profili l ‘ assenza di adeguamento del compenso sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 35 Cost. limitandosi, sul punto, ad affermare apoditticamente che tale affermazione non corrispondeva al vero visto che la Corte territoriale aveva, poi, esaminato la questione di legittimità costituzionale posta facendo riferimento all ‘ art. 36 Cost.
Ora, anche a voler ritenere l ‘ inapplicabilità alla fattispecie per cui è causa di parametri costituzionali che presuppongono la natura subordinata del rapporto di lavoro (inapplicabilità che è stata affermata per il rapporto di lavoro autonomo libero – professionale con i connotati RAGIONE_SOCIALE cosiddetta parasubordinazione, con riguardo anche al disposto RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 36 Cost., in tema di proporzionalità e adeguatezza RAGIONE_SOCIALE retribuzione, norma ritenuta dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza applicabile unicamente ai rapporti di lavoro subordinato: cfr. proprio in relazione ai RAGIONE_SOCIALE in regime di convenzione Cass. 21 gennaio 1998, n. 531; Cass. 26 ottobre 1999, n. 12044; Cass. 26 maggio 2004, n. 10168), vi è da sottolineare che in questa sede non si comprende in relazione a quale disposizione, direttamente applicabile, la questione di legittimità sia prospettata.
Si ribadisce, al riguardo, che con il transito dei rapporti di lavoro in questione dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia (e quindi dalle singole Case circondariali) al SSN (e quindi alle Aziende RAGIONE_SOCIALE del territorio in cui insistono dette Case circondariali) gli stessi sono stati ricondotti nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALE contrattazione RAGIONE_SOCIALE Medicina generale le cui norme fondative sono: in primo luogo, l ‘ art. 48 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 833 del 1978 RAGIONE_SOCIALEva del SSN, in secondo luogo l ‘ art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 sul riordino del SSN.
Mentre la prima norma si limita ad indicare i contenuti che l ‘ ACN deve avere, senza pretese di auto-collocarsi in posizione gerarchica particolare
nell ‘ ordinamento, nel dettato RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 8 del 1992 il legislatore delegato ha adottato una formulazione letterale dettando criteri direttivi in ordine ai contenuti RAGIONE_SOCIALE normazione secondaria costituita dagli accordi sindacali.
Nello specifico i ricorrenti non paiono lamentare violazioni dei parametri costituzionali in ragione dei compensi spettanti per l ‘ attività svolta come previsti dagli ACN (che già costituiscono sufficiente garanzia del rispetto RAGIONE_SOCIALEe invocate previsioni costituzionali sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE ‘ eguaglianza tra RAGIONE_SOCIALE convenzionati e RAGIONE_SOCIALE tutela del lavoro in tutte le forme ed applicazioni) quanto piuttosto evidenziare che il sistema risultante a seguito del d.p.c.m 1.4.2008 avrebbe determinato una disparità di trattamento tra RAGIONE_SOCIALE transitati al SSN e RAGIONE_SOCIALE rimasti preso l ‘ Amministrazione penitenziaria.
Tuttavia, è già in sé il differente regime giuridico e l ‘ inserimento RAGIONE_SOCIALE ‘ assistenza penitenziaria nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna generale erogata nel territorio che giustifica l ‘ applicazione di una disciplina differente (che l ‘ Amministrazione sanitaria è tenuta ad applicare e che, in ogni caso, va considerata tenendo conto RAGIONE_SOCIALE interezza del trattamento economico e non dei singoli elementi di esso).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
La regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese segue la soccombenza.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali di cui all ‘ art. 13 comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
RAGIONE_SOCIALE, così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE