Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24355 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24355 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 02/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4211/2023 R.G. proposto da NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso l’indicato indirizzo PEC dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, nonché CONCORDATO PREVENTIVO RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e commissari giudiziari NOME COGNOME e NOME COGNOME
– intimati avverso il decreto del Tribunale di Latina pronunciato nel procedimento n. 3/2014 R.C.P. e depositato il 19.1.2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del
9.7.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente ha svolto l’incarico di liquidatore del concordato misto proposto ai creditori delle società RAGIONE_SOCIALE, omologati dal Tribunale di Latina.
Compiuta la liquidazione dell’attivo il tribunale ha stabilito il compenso spettante al liquidatore facendo riferimento ai parametri del d.m. n. 30 del 2012 (attivo liquidato e passivo inventariato) e riconoscendo un importo di poco superiore al minimo edittale (€ 190 .000, a fronte di un minimo pari a € 187.88 8,35 e di un massimo pari a € 501 .007,99).
Contro il decreto del tribunale NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Gli intimati non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia «Nullità del Decreto di liquidazione per violazione o falsa applicazione dell’art. 165 e 39 Legge Fallimentare ( r.d. 16.3.1942 n. 267) nonché art. 5 D.M. n. 30/2012, in relazione all’art. 360 , n. 3, c.p.c.».
Il ricorrente si duole, in particolare, che il Tribunale di Latina abbia provveduto sulla sua istanza di liquidazione del compenso «senza tuttavia addurre alcuna motivazione, se non chiaramente apparente».
Il motivo è fondato.
2.1. Si premette che il ricorso è ammissibile, in base all’art. 111, comma 7, Cost ., in quanto rivolto contro un decreto di liquidazione finale del compenso del liquidatore giudiziale, avente natura decisoria e carattere definitivo, perché incidente su diritti soggettivi e non soggetto ad ulteriore gravame per il combinato disposto degli artt. 182, comma 2, e 39, comma 1, legge fall. (v., ex multis , sia pure con riferimento all’identica questione riguardante il compenso del commissario giudiziale e del curatore fallimentare, Cass. nn. 33364/2021; 26894/2020; 1394/2019; 16136 del 2011; 14581 del 2010).
2.2. Nel merito , l’illustrazione del ricorso permette di individuare l’oggetto della censura che , al di là di quanto indicato in rubrica, è chiaramente l’assenza di una effettiva motivazione della decisione adottata dal tribunale, il quale non ha fatto alcun riferimento in concreto all’« opera prestata», ai «risultati ottenuti», all ‘« importanza» della procedura concorsuale e alla «sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni» (art. 1, comma 1, d.m. n. 30 del 2012).
E, in tal senso, la critica trova conforto nel costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, essendosi affermato il seguente principio di diritto: « il decreto di liquidazione del compenso … deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito così come demandategli dall ‘ art. 39 legge fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate … con conseguente nullità del decreto predetto (qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente), denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Peraltro, la motivazione può essere anche implicita, ossia integrata dal
contenuto dell ‘ istanza e dai relativi allegati» (Cass. 10353/2005), ma con richiami espliciti ai parametri applicati; non basta invero il mero richiamo all ‘ istanza del professionista, se privo dei criteri in concreto adottati (Cass. 2210/2008), «risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione» (Cass. 19053/2017 e 16856/2017; conf. Cass. 31776/2018, 3871/2020) e così Cass. 3308/2000 ha precisato che anche il provvedimento di liquidazione del compenso al commissario giudiziale «ove ometta di motivare la opzione discrezionale che quella disciplina rimette al giudice entro limiti di valore -minimo o massimo -rapportati all ‘ ammontare di attivo e passivo registrato nella procedura e come risultante dall ‘ inventario redatto … è soggetto a cassazione ove impugnato in sede di legittimità ex art. 111 Costituzione » (Cass. n. 26894/2020).
2.3. Nel caso di specie il Tribunale di Latina si è limitato a indicare i valori dell’att ivo realizzato e del passivo inventariato, aggiungendo soltanto la seguente generica espressione: «tenuto conto dell’impegno profuso dal liquidatore giudiziale per ottemperare a tutti gli adempimenti di propria spettanza, nonché delle caratteristiche della procedura».
Ma è evidente che una mera riproduzione (o parafrasi) della formula adottata nella disposizione normativa (in quanto tale, inevitabilmente generale ed astratta) non può costituire un’effettiva motivazione della decisione adottata con riferimento al caso concreto. E il tribunale aveva l’obbligo di dare conto della scelta di liquidare un certo importo (nella specie, pressoché corrispondente al minimo garantito dall’applicazione de lle percentuali previste agli indicati parametri patrimoniali), non essendo sufficiente constatare che la liquidazione rimane
comunque nella fascia compresa tra il minimo e il massimo edittali.
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del decreto e il rinvio al Tribunale di Latina, in diversa composizione, perché esamini nuovamente l ‘istanza di liquida zione del compenso e provveda a regolare le spese dell’intero processo, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Latina, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del