Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4248 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 4248  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16482/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del  legale  rappresentante pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa  dall ‘AVV_NOTAIO,  con  domicilio  digitale  legale  come  da  pec  Registri  di Giustizia
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO, con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia
-controricorrente- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bari n. 73/2022 depositata il 31/01/2022.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  07/02/2025  dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La  Corte  d’appello  di  Bari ha  confermato  la  decisione  resa  dal Tribunale  di  Bari  che  aveva  accolto  la  domanda  proposta  da  NOME COGNOME nei  confronti  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al compenso per  lavoro  straordinario  a  far  tempo  dal  1°  aprile  2016  nella
misura di un’ ora e trenta minuti per ogni giorno lavorativo, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEe relative somme, riformando la sentenza di primo grado solo nella parte in cui aveva riconosciuto in favore del lavoratore il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi, inapplicabile ai dipendenti di enti pubblici non economici, come l’ RAGIONE_SOCIALE.
Per come emerge dalla sentenza impugnata, NOME COGNOME era stato assunto dall’RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010 a far tempo dal 17 maggio 2010 a seguito del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dalla Regione RAGIONE_SOCIALE all’ente strumentale, con contratto a tempo determinato di natura privatistica, qualifica di operaio forestale ed inquadramento nel quarto livello specializzato dei CCNL per gli addetti a lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 2 agosto 2006 e del 7 dicembre 2010, nonché del contratto integrativo RAGIONE_SOCIALE per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagraria RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE del 5 ottobre 2009 e del 10 giugno 2014; aveva continuato a svolgere le medesime mansioni di forestale già in precedenza espletate presso la Regione RAGIONE_SOCIALE -alle cui dipendenze aveva lavorato sino al 2009 con contratti di lavoro a termine e con identica qualifica di operaio forestale -prestando la propria RAGIONE_SOCIALE presso l ‘RAGIONE_SOCIALE ; in ottemperanza all’ordine di servizio del 10 aprile 2012 prot. n. 13195 (con cui l’ RAGIONE_SOCIALE aveva stabilito i nuovi turni di lavoro degli operai addetti all’RAGIONE_SOCIALE di custodia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ) aveva lavorato per sei giorni alla settimana per la durata di giornaliera ordinaria di sei ore e trenta minuti nonché per un’ora e trenta minuti di lavoro straordinario ; aveva ricevuto regolarmente il compenso per il lavoro straordinario, come previsto dalla contrattazione collettiva di settore (artt. 9 e 50 CCNL RAGIONE_SOCIALE e art. 12 CIRL 2009) solo sino a marzo 2016.
 In  punto  di  diritto,  la  Corte  territoriale  ha  ritenuto  che,  in  base al l’art. 12, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE 25 febbraio 2010, n. 3, istitutiva RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE  (quale  ente  strumentale  RAGIONE_SOCIALEa  Regione  RAGIONE_SOCIALE,  v.  art.  1),  al personale operaio assunto con contratto a termine transitato dalla Regione e stabilizzato solo presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE (art. 12, comma 2, lett. b)  – nel cui ambito
rientrava anche la posizione di NOME COGNOME -trovava applicazione la disciplina privatistica, con inquadramento, a domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria e conseguente riconoscimento del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale. Così qualificato il rapporto di lavoro in oggetto, ha esclus o l’ applicazione del l’art. 3, comma 83, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 244 del 2007, che prevede che le pubbliche amministrazioni non possano retribuire il lavoro straordinario, se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica RAGIONE_SOCIALEe presenze; di conseguenza, ha applicato gli artt. 9 e 50 del CCNL di categoria e 12 del CIRL RAGIONE_SOCIALE 2009, e riconosciuto il diritto del dipendente al pagamento RAGIONE_SOCIALEo straordinario nella misura di un’ora e trenta minuti per giorno lavorativo, a far data da aprile 2016.
In punto di fatto, ha rimarcato che i fogli di presenza attestanti la presenza del lavoratore e lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEo straordinario sono stati esibiti proprio  dall ‘ RAGIONE_SOCIALE,  che  mai  aveva  contestato  lo  svolgimento  da  parte  di NOME COGNOME del lavoro extra ordinem .
Avverso  tale  pronuncia  propone  ricorso  per  cassazione  l’ RAGIONE_SOCIALE articolando due motivi, cui resiste NOME COGNOME con controricorso.
Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001, RAGIONE_SOCIALEa legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 83, RAGIONE_SOCIALEa legge n 244 del 2007 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost., perché la Corte territoriale non avrebbe correttamente tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa natura pubblica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, quindi, RAGIONE_SOCIALEa necessità di applicare, nella specie, il d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente obbligo di preventiva autorizzazione formale RAGIONE_SOCIALEo straordinario. In particolare, denuncia l’erroneo ricorso agli artt. 9 e 50 del CCNL RAGIONE_SOCIALE e 12 CIRL, in contrasto con la norma imperativa
RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 83, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 244 del 2007, atteso che, comunque, non sarebbero stati neppure installati i sistemi di rilevazione automatica RAGIONE_SOCIALEe presenze, unici strumenti in grado di accertare la presenza in ufficio del  dipendente.  In  ogni  caso,  sarebbe  stato  possibile  ricorrere allo strumento del riposo compensativo.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l’assenza ovvero l’ apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, comunque manifestamente e irriducibilmente contraddittoria in relazione al venir meno RAGIONE_SOCIALE‘esigenza di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica, laddove ha riconosciuto che sulle somme dovute al dipendente non può applicarsi la rivalutazione, in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura di ente pubblico non economico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , senza tuttavia trarne le dovute conclusioni in ordine alla necessaria applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma imperativa di cui all’art. 3, comma 83, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 244 del 2007.
Le censure, che possono essere trattate unitariamente, non comportano la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, in quanto il dispositivo risulta conforme a diritto, dovendosi unicamente correggere la motivazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, 25/11/2008, n. 28054; in senso conforme, fra altre, Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29886, secondo cui il vizio di motivazione riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. può concernere esclusivam ente l’accertamento e la valutazione di fatti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa controversia e non anche l ‘i nterpretazione o l’applicazione di norme giuridiche, potendo l’eventuale vizio di motivazione su questione di diritto, in presenza di una corretta decisione del giudice di merito RAGIONE_SOCIALEa quesitone sottoposta al suo esame, dar luogo alla correzione RAGIONE_SOCIALEa stes sa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 cod. proc. civ.).
Infatti, quanto alla natura del rapporto di lavoro in oggetto, questa Corte ha già avuto modo di ricostruire la disciplina di riferimento, ricordando che  l’applicazione  RAGIONE_SOCIALEa  contrattazione  collettiva  del  settore  privato  agli addetti  ai  lavori  di  sistemazione  idraulico-forestale  e  idraulico-agraria dipendenti RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni affonda le sue radici nella legge
n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il «RAGIONE_SOCIALE, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la RAGIONE_SOCIALE dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato« ed era stato stabilito che «Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento» (così Cass. Sez. L, 01/03/2023, n. 6193; in senso conforme, fra molte, Cass. Sez. L, 05/09/2024, n. 23894).
Come osservato nei richiamati precedenti, tale disciplina si poneva a sua volta in continuità con le previsioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass. S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009). A seguito del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe, tra le quali rientra la legge RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, istitutiva RAGIONE_SOCIALEa «RAGIONE_SOCIALE», e, in particolare, il suo art. 12, comma 3, secondo cui: «Al personale operaio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE».
In sostanza, mentre agli operai già dipendenti RAGIONE_SOCIALEa Regione a tempo indeterminato («operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2») «si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e au tonomie locali», agli operai assunti dall’RAGIONE_SOCIALE, di cui alla lettera b) del precedente comma 2 (tra i quali, come accertato in sentenza, l’attuale controricorrente), «si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria».
In continuità con le precedenti decisioni, si conferma, pertanto, che l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico contrattualizzato. Di conseguenza, il richiamo contenuto n ell’art. 12, comma 3, prima parte al ‘contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulicoagraria’ ed al relativo ‘trattamento giuridico -economico e assicurativoprevidenziale’ va inteso come strettament e inerente alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto, mentre non possono trovare applicazione disposizioni non conformi alla disciplina del pubblico impiego, come, ad esempio, in tema di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di fatto RAGIONE_SOCIALEe corrispondenti mansioni superiori (fra molte, Cass. Sez. L., 24/04/2023, n. 10811).
 Dall’inquadramento del rapporto di lavoro, come sopra operato, discende l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato per il riconoscimento del lavoro straordinario.
In proposito, la giurisprudenza di questa Corte, fino a pochi anni fa, riteneva  che  il  diritto  al  compenso  per  il  lavoro  straordinario  svolto presupponesse , di necessità, la previa autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, poiché essa implica la valutazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe ragioni di interesse pubblico che impongono il ricorso a tali prestazioni e comporta, altresì, la verifica RAGIONE_SOCIALEa compatibilità RAGIONE_SOCIALEa spesa con le previsioni di bilancio (Cass. Sez. L, 31/01/2017, n. 2509).
Più di recente, però, tale orientamento è stato precisato nel senso che il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 cod. civ. non si pone in contrasto con le previsioni RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità RAGIONE_SOCIALEa richiesta o dal rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost. (Cass. Sez. L, 28/06/2024, n. 17912). Ciò perché, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l’art. 2108 cod. civ., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato e che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione è il solo elemento che condiziona l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 cod. civ. (Cass. Sez. L, 27/07/2022, n. 23506).
Espressione di questo orientamento più attuale è pure la giurisprudenza per la quale il riconoscimento del diritto a prestazioni ‘aggiuntive’ -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 d.l. n. 402 del 2001, conv., con modif., dalla legge n. 1 del 2002, – è subordinato al ricorrere dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa presenza in capo ai lavoratori di requisiti soggettivi e RAGIONE_SOCIALEa determinazione tariffaria; tuttavia, pur in mancanza dei menzionati presupposti, l’RAGIONE_SOCIALE lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 cod. civ. , in relazione all’art. 2108 cod. civ., a nulla rilevando il
superamento  dei  limiti  e  RAGIONE_SOCIALEe  regole  riguardanti  la  spesa  pubblica,  che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (Cass. Sez. L, 23/06/2023, n. 18063).
Nella stessa ottica, va letta la sentenza di questa Sezione n. 27842 del 3 ottobre 2023, per la quale, in tema di pubblico impiego privatizzato, il dipendente di un’RAGIONE_SOCIALE che nell’ambito del rapporto di lavoro ha eseguito, in favore di soggetti terzi e con il consenso RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di appartenenza, prestazioni oltre il normale orario ha diritto a essere retribuito per il lavoro straordinario svolto ( ex art. 2126 cod. civ. , in relazione all’art. 2108 cod. civ. e alla luce degli artt. 35 e 36 Cost.) in base alle previsioni RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva nazionale applicabile e di quella integrativa conforme, senza che rilevi la mancata approvazione, da parte del datore di lavoro, dei progetti relativi a siffatte prestazioni e dei correlati atti interni di riparto, fra il personale interessato, RAGIONE_SOCIALEe somme riscosse in dipendenza di tali progetti.
Dalla giurisprudenza menzionata, emerge come nel pubblico impiego contrattualizzato l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALEa P.A. sia necessaria perché il dipendente  possa  prestare  lavoro  straordinario.  Si  tratta,  quindi,  di  un elemento  costitutivo  RAGIONE_SOCIALEa  pretesa  del  lavoratore  che  agisca  per  il  suo pagamento e che, pertanto, deve essere da lui allegato e dimostrato.
Questa autorizzazione, però, può essere anche implicita e, soprattutto, è sufficiente che la prestazione integrante lavoro straordinario sia  comunque  resa  in  modo  coerente  con  la  volontà  del  datore  o  del soggetto preposto.
5.1. Nella specie, la Corte territoriale, oltre a richiamare l’ordine di servizio sui turni di lavoro degli operai, ha rimarcato che i fogli presenza attestanti lo svolgimento del lavoro straordinario sono stati esibiti proprio da ll’RAGIONE_SOCIALE, che non ha mai contestato la circostanza.
Il  requisito  RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione ,  nei  termini  sopra  precisati,  è  stato, quindi, rispettato.
Risulta, poi, infondata anche la censura in ordine al rilievo degli strumenti di rilevazione RAGIONE_SOCIALEe presenze.
L’art. 3, comma 83, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 244 del 2007 prescrive, in effetti, che  «Le  pubbliche  amministrazioni  non  possono  erogare  compensi  per lavoro  straordinario  se  non  previa  attivazione  dei  sistemi  di  rilevazione automatica RAGIONE_SOCIALEe presenze».
Tuttavia, come sopra osservato, l’interpretazione di questa Corte è ormai orientata nel senso che il riconoscimento del diritto al compenso per lavoro  straordinario  è  condizionato  unicamente  dal  consenso  datoriale, comunque  espresso, in  linea  con  il  disposto  RAGIONE_SOCIALE‘art.  36  Cost. ,  a  nulla rilevando  il  superamento  dei  limiti  e  RAGIONE_SOCIALEe  regole  riguardanti  la  spesa pubblica  (che  determina,  però,  la  responsabilità  dei  funzionari  verso  la pubblica amministrazione).
In  coerenza  con  tale  approdo  ermeneutico, l’eventuale  mancato rispetto del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 83, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 244 del 2007 non può assumere rilievo.
 Infine,  risulta  inammissibile  il  richiamo  alla  tematica  del  riposo compensativo.
La Corte d’appello di Bari ha respinto la contestazione sul presupposto che la sentenza di primo grado, negativa per l ‘odierna ricorrente , non era stata impugnata sul punto e, al riguardo, nulla di specifico ha dedotto nel suo ricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la correzione RAGIONE_SOCIALEa motivazione nei sensi su indicati; le spese di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza , con distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di legittimità che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese generali al 15%, ed
accessori  di  legge,  da  distrarsi in  favore  RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da  parte  RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.