Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9593 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9593 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27068-2021 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
REGIONE CAMPANIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3082/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/06/2021 R.G.N. 366/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
Regione Campania -Condanna al pagamento del compenso incentivante.
R.G.N.27068/2021
COGNOME
Rep.
Ud.20/03/2025
CC
Rilevato che
La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado di rigetto della domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della Regione Campania di condanna al pagamento del compenso incentivante di cui all’art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 nella versione ratione temporis vigente, per aver svolto negli anni 2007-2008, il ruolo di RUC (responsabile unico della concessione), sovrapponibile a quello di RUP (responsabile unico del procedimento).
La sentenza impugnata motivava il rigetto della domanda sulla base di due argomenti: a) il compenso preteso può essere riconosciuto se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e se adottato l’atto regolamentare dell’amministrazione aggiudicatrice; b) nel caso di specie non è intervenuta la contrattazione collettiva, sicché non sussistono i presupposti per la corresponsione, a titolo di compenso incentivante, delle somme pretese.
Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME.
Resta intimata la Regione Campania.
La parte ricorrente in cassazione ha depositato altresì memoria ex art. 378 c.p.c. in cui si è però semplicemente riportata al ricorso.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso per cassazione viene denunziata la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.
1.1. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha tenuto conto nella valutazione probatoria di una serie di documenti allegati al fascicolo di parte: nel dettaglio, l’Ordinanza Commissariale del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 635 del 2001 con la quale è stata disposta la prima regolamentazione delle modalità di ripartizione del fondo incentivante ex l. n. 109 del 1994, nonché l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 14 del 29 gennaio del 2008 che ha rideterminato gli importi rispetto a quanto previsto nell’ordinanza n. 635 del 2001.
1.2. D enunzia, inoltre, l’errore di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale che non ha tenuto in conto che il Commissario Straordinario di Governo aveva il potere di agire in deroga rispetto all’art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006, perch é l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17.11.2006, pubblicata in G.U. n. 274 del 24.11.2006, più volte richiamata nel testo dell’ordinanza del Commissario Straordinario di Governo n. 14 del 2008, all’art. 10 stabilisce espressam ente che ‘In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto ed all’urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il Commissario delegato per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze della protezione civile già emanate, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, dell e direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.10.2004, agli artt. (…) 92 del d.lgs. n. 163 del 2006’.
1.3. Alla luce di tale dato normativo evidenzia l’erroneità della sentenza della Corte Territoriale nella parte in cui ha motivato il rigetto della domanda proposta in ragione della mancanza della
contrattazione integrativa, in quanto l’ordinanza n. 14 del 2008 del Commissario di Governo, innanzi richiamata, è l’atto attraverso il quale si è provveduto a regolamentare le modalità di corresponsione dell’incentivo.
Il motivo è inammissibile in tutte le sue articolazioni per una pluralità di ragioni.
In disparte la proposizione, nello stesso motivo, di censure, sia ai sensi del n. 3 che del n. 5, del primo comma dell’art. 360 c.p.c., senza che sia possibile individuare con chiarezza il canale di accesso prescelto per le singole doglianze, rimarca il Collegio che sono in ogni caso inammissibili tutte quelle svolte ai sensi del n. 5, comma 1, dell’art. 360 c.p.c. perché si è in presenza di doppia conforme ed il ricorso non rispetta gli oneri in tal caso imposti ( cfr., ex plurimis , Cass. Sez. U. n. 8053/2014, cui il Collegio si riporta anche ai sensi dell’art. 118 c.p.c.) .
A tanto si aggiunge che le censure relative alla mancata valutazione dei documenti innanzi indicati ( l’Ordinanza Commissariale del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 635 del 2001 e l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 14 del 29 gennaio del 2008) si traducono in una richiesta, inammissibile in sede di legittimità, di rivalutazione del materiale probatorio.
Sul punto va anche precisato che del pari rientrano fra gli atti amministrativi le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le quali dunque non vale il principio iura novit curia.
5.1. Esse si configurano come atti amministrativi straordinari con efficacia derogatoria, ai sensi della legge che conferisce il potere di ordinanza. Si tratta di ordinanze che non hanno forza di legge, sebbene possano – fermo il rispetto dei limiti costituzionali, dei vincoli internazionali e comunitari e dei principi generali dell’ordinamento giuridico derogare anche a
disposizioni di legge, nei limiti in cui detto potere, però, è attribuito dalla legge che conferisce il potere di adozione dell’ordinanza.
La natura di atti amministrativi di tali ordinanze comporta che il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato, anche in ragione della dedotta violazione dell’art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006, non solo alla luce di quanto si è già innanzi detto al punto 5, ma anche in ragione del mancato rispetto del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c .
Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
Nulla per le spese essendo rimasta intimata la Regione Campania.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20.3.2025