Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2502 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2502 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7070/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo;
ricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE DELLA GIUSTIZIA, PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO
-intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO n. 1808/2021 depositata il 12/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
-con ordinanza dell’11.1.2022, il Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato l’opposizione, proposta ex art.170 del DPR 115/2002, dall’AVV_NOTAIO avverso il
decreto di liquidazione del compenso per l’attività svolta in un processo penale, quale difensore di COGNOME NOME, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
-per quel che ancora rileva in questa, il Tribunale non ha liquidato il compenso per la fase istruttoria, ritenendo che detta fase non si fosse mai svolta in quanto il processo, che aveva tratto origine dall’opposizione a decreto penale di condanna, dopo una serie di rinvii, era stato definito con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione;
-per la cassazione RAGIONE_SOCIALE citata ordinanza, l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;
-il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva;
-il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
Ritenuto che:
-con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.M. 10.3.2014, n.55, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di liquidare la fase istruttoria sull’erroneo presupposto che essa non si fosse svolta, sebbene il difensore avesse depositato una lista testimoniale ed avesse citato i testi, attività, questa, espressamente prevista dall’art.12, comma 3 del D.M. 55/2014:
-il motivo è fondato;
-il Tribunale ha escluso il compenso per la fase istruttoria perché il processo penale era stato definito con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, senza considerare che l’art.12, comma 3 del D.M. 55/2014 prevede che la fase istruttoria non consiste solo nell’escussione dei testi, acquisizione di documentazione etc., ma comprende anche
l’attività preparatoria all’istruttoria, vale a dire ‘le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione RAGIONE_SOCIALE prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato’;
-nel caso di specie, il Tribunale ha omesso di liquidare la fase istruttoria, benché il ricorrente avesse depositato la lista testimoniale e citato due testi, attività inequivocabilmente compresa nella fase istruttoria;
-il ricorso deve, pertanto, essere accolto;
-l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in persona di altro magistrato;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in persona di altro magistrato;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda