Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29857 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29857 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16433/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi da sé medesimi;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2178/2017 depositata il 18/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza del 18.5.2018, ha rigettato il ricorso ex art.14 del D.Lgs n.150 del 2011 proposto dagli AVV_NOTAIO, con il quale avevano chiesto la liquidazione del compenso professionale per la prestazioni rese in favore del Comune di Cavriago limitatamente alla fase istruttoria.
La Corte di merito ha ritenuto che non fosse stata svolta l’attività istruttoria nel giudizio d’appello in quanto dopo l’udienza di comparizione le cause erano state rinviate per la precisazione delle conclusioni.
Per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello hanno proposto ricorso gli AVV_NOTAIO sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Cavriago ha resistito con controricorso.
RAGIONE DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.4 e 5 del DM 55/2014 e dell’art.112 c.p.c, per avere la Corte d’appello omesso di liquidare la fase ‘ istruttoria e/o di trattazione ‘, che, invece, sarebbe prevista dal punto 12 delle tabelle forensi, con riferimento ai giudizi civili innanzi alla Corte d’appello. Secondo il ricorrente, il compenso sarebbe dovuto nell’ipotesi in cui vi sia una fase istruttoria senza trattazione ovvero nell’ipotesi in cui sia stata svolta la fase di trattazione senza istruttoria sicchè avrebbe
errato il giudice di merito nel ritenere che l’attività svolta nella prima udienza costituisca un mero completamento della fase introduttiva.
Il motivo è fondato.
La disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l’eventuale attività istruttoria. Detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. Civ., Sez. II, 27.3.2023, n.8561)
Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall’art.350 c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 29/12/2022, n.37994; Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, n.14483; Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n.21743; Cass. 31559/2019 non massimate).
Ha, quindi, errato la corte di merito nell’affermare che non debba essere liquidata la fase di trattazione nell’ipotesi in cui all’udienza di comparizione segua l’udienza di precisazione delle conclusioni.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
L’ordinanza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, che regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione