Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 452 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 452 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 12091-2025 proposto da:
NUNZIATA NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 403/2025 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/05/2025 R.G.N. 2894/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/12/2025
CC
RILEVATO CHE
Con sentenza del giorno 22.5.2025 n. 403, la Corte d’appello di Napoli respingeva il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Nola che aveva accolto la domanda proposta da quest’ultima, volta ad ottenere l’accertamento dell’insussistenza dell’indebito preteso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’importo di euro 9.644,41, relativo all’indennità di disoccupazione agricola percepita nel periodo 1.1.198631.12.1989.
Il Tribunale, sulla base delle allegazioni delle parti, dichiarava la prescrizione del diritto dell’Istituto alla ripetizione delle somme asseritamente indebite, liquidando l’importo delle spese a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella misura di euro 1.865,00, oltre accessori.
La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, rigettava il gravame della NOME, volto a lamentare la mancata liquidazione della fase istruttoria, in quanto la decisione di primo grado era fondata sul mero riscontro, già in punto di allegazione, della prescrizione estintiva del diritto alla ripetizione dell’indebito, senza che fosse stata svolta alcuna attività ricompresa nella fase istruttoria, secondo le tabelle forensi, quantomeno avendo riguardo al processo del lavoro, nel quale, a differenza che nel rito civile ordinario, non è prevista alcuna scansione procedimentale delle attività in successive udienze, giacché tutte le attività processuali, compresa l’attività istruttoria, vengono svolte nell’ambito dell’unica udienza di discussione.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, NOME ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Con il motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 4 comma 5, lett. c) del DM n. 55/14, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello a veva negato il compenso per la fase istruttoria, benché sussistessero attività ricomprese nella suddetta fase.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l’effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall’art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un’udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all’atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali’ (Cass. n. 10206/21).
Nella specie, in via preliminare, il motivo difetta di specificità, in quanto il ricorrente fonda la censura sui documenti indicati alla
p. 5 del ricorso, senza riportarli nel medesimo ricorso e senza ‘localizzarli’ (art. 366, primo comma n. 5 c.p.c.) ed inoltre, contesta l’accertamento espresso dalla Corte d’appello, secondo cui le richiamate deduzioni a verbale erano meramente riproduttive delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo e non integravano, perciò, attività nuove o diverse, rispetto a quelle già compiute nella fase introduttiva e/o decisionale, né l’esame dei documenti, neppure riportati, induce a una diversa conclusione, cosicché appare fondato il convincimento che con la censura proposta, il ricorrente abbia inteso ridiscutere il merito della causa.
Nel merito della censura, va detto, come già dianzi rimarcato, che nel processo del lavoro, diversamente da quanto accade nel rito civile ordinario, non è prevista alcuna scansione procedimentale delle attività in successive udienze, giacché tutte le attività processuali, compresa l’attività istruttoria vengono svolt e nell’ambito dell’unica udienza di discussione, di cui all’art. 420 c.p.c. (suscettibile di rinvio, purché non ingiustificato, ai sensi dell’art. 420 u.c. c.p.c.), all’esito della quale il giudice decide la causa, dando lettura del dispositivo.
E n ella specie, la Corte d’appello ha espresso , come detto, un accertamento secondo il quale la causa era stata decisa sulla base delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, essendo risultata irrilevante qualsiasi ulteriore attività istruttoria, se non la reiterazione con identico contenuto in ciascuna delle udienze di rinvio, delle deduzioni inserite a verbale alla prima udienza.
Pertanto, va detto che nella sequenza accelerata del processo del lavoro, il compenso per la fase istruttoria non spetta sempre, cioè, anche a prescindere dall’effettivo svolgimento di attività
strettamente istruttorie che siano finalizzate alla decisione finale, nell’ambito della (tendenzialmente) unica udienza di discussione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le spese di lite che liquida nell’importo di euro 3.000,00, oltre euro 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Presidente
NOME COGNOME