Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19219 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19219 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21840/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 18419/2018 depositata il 04/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato davanti al Tribunale di Siena, l’AVV_NOTAIO chiedeva la condanna di NOME COGNOME al pagamento dei compensi per l’attività svolta a favore del convenuto nel procedimento di opposizione al decreto con cui era stato ingiunto a quest’ultimo di pagare sessantacinquemila euro a favore di un terzo. Il Tribunale adito si dichiarava incompetente a favore del Tribunale di Napoli.
Il Tribunale di Napoli, davanti al quale la causa era stata riassunta, con l’ordinanza in epigrafe accoglieva in parte la domanda, riconoscendo al ricorrente i compensi per la fase di studio e per la fase introduttiva, ma non anche per la fase istruttoria (essendo, invece, non oggetto di domanda i compensi per la fase conclusionale, in quanto il mandato difensivo era stato revocato prima della udienza di precisazione delle conclusioni). Nella motivazione dell’ordinanza il Tribunale scriveva che i compensi erano liquidati ‘in € 1560,65, accessori compresi’ e con interessi ‘dalla pronuncia al saldo’. Tuttavia, nel dispositivo scriveva che a favore dell’AVV_NOTAIO COGNOME e a carico di NOME COGNOME erano liquidati compensi per € 1560,65, ‘accessori compresi’ senza menzionare gli interessi ‘dalla pronuncia al saldo’;
2.contro l’ordinanza ricorre l’AVV_NOTAIO con tre motivi illustrati con memoria.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
considerato che:
1.con il primo motivo si lamentano ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 55/2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.’ per avere il Tribunale disconosciuto il diritto del
ricorrente al compenso per la fase istruttoria senza tener conto dell’attività svolta in relazione a tale fase e con la motivazione per cui il ricorrente aveva depositato, nel giudizio presupposto, ‘anche una terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. che, in astratto, giustificherebbe anche la liquidazione della fase istruttoria o di trattazione seppure nei valori minimi’ e ‘tuttavia la suddetta memoria è da considerare del tutto inammissibile in quanto non contenente indicazioni di prova contraria, unica attività ammessa nella memoria di cui all’art. 183, comma 6, n.3 c.p.c., ma volta esclusivamente a precisare le proprie eccezioni ed a replicare alle domande di controparte’. Il ricorrente evidenzia che la propria attività nella fase istruttoria del processo presupposto non era consistita solo nel deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3. Deduce, infatti, che egli alla prima udienza, a fronte delle istanze dell’ingiungente di concessione della provvisoria esecutività e di concessione dell’ordinanza ex art. 186 ter o dell’ordinanza 186 bis, aveva sollevato eccezioni circa la validità del mandato rilasciato dall’ingiungente al suo difensore e circa le avverse istanze; che il giudice istruttore aveva rigettato le istanze di controparte con ordinanza riservata; che, successivamente, avendo l’opposto depositato le memorie di cui al n. 1 e al n. 2 dell’art. 183 sesto comma e rinnovato le istanze già avanzate e rigettate dal giudice istruttore, esso ricorrente aveva depositato la memoria di cui al n. 3 dell’art. 183 sesto comma e aveva svolto ulteriore attività all’udienza ex art. 184 c.p.c., aveva esaminato l’ordinanza del giudice istruttore di rigetto della istanza di provvisoria esecutività e di accoglimento dell’istanza di emissione dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per la somma di ventunomila euro oltre spese;
con il secondo motivo di ricorso viene lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., l’omesso esame della circostanza costituita dall’espletamento delle attività già
menzionate nel corpo del primo motivo di ricorso e documentate negli atti prodotti nel giudizio di merito;
3.con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la ‘violazione degli artt.112, 132, 156, secondo comma e 161 primo comma, c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma n.4 c.p.c..’ per aver il Tribunale riconosciuto in motivazione il diritto del ricorrente agli interessi sul compenso liquidato senza poi far menzione degli interessi nel dispositivo;
i primi due motivi di ricorso possono essere esaminati in modo congiunto in quanto sono strettamente legati.
I motivi sono fondati atteso che, per un verso, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 55/2014, la fase istruttoria non comprende -come pare abbia ritenuto il Tribunale di Napoli -solo la terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ma comprende, ‘le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali, comprese le querele di falso, e quelli inerenti alla verificazione delle
scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta’. Per altro verso, il Tribunale ha trascurato di tener conto della documentazione prodotta dal ricorrente per dimostrare l’avvenuto espletamento delle attività da riferirsi alla fase istruttoria e per cui lo stesso aveva chiesto il compenso;
5. il terzo motivo è inammissibile.
L’omessa ripetizione, nel dispositivo dell’ordinanza, della statuizione contenuta nel dispositivo, relativa al riconoscimento degli interessi sulla somma dovuta all’odierno ricorrente, non integra un’omissione di pronuncia né dà luogo alla nullità dell’ordinanza, trattandosi di un’omissione materiale, emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. Il procedimento per la correzione degli errori materiali è infatti esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento. Ciò detto, va richiamato il principio per cui ‘ La speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all’emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l’impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima
impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l’istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione’ (Cass. 13629/2021);
in conclusione, il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere accolti, il terzo motivo deve essere dichiarato inammissibile, in relazione ai motivi accolti l’ordinanza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione;
in sede di rinvio saranno anche liquidate le spese del presente giudizio;
PQM
la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa anche per le spese, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.
Roma 2 luglio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME