Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25711 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25711 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso da se stesso ex art.86 c.p.c.
Ricorrente
Contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME
Intimate avverso l’ordinanza n. 2404/2023 del Tribunale di Patti, depositata il 22.3.2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15.4.2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con ordinanza n. 2404 del 22. 3.2023, il Tribunale di Patti, accogliendo in parte il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, dall’avv. NOME COGNOME liquidò in favore del l’istante la somma di euro 5.534,00 quale compenso complessivo per l’attività difensiva da questi svolta in favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME nel giudizio civile iscritto al R.G. n. 100385/2004 svoltosi dinanzi al medesimo Tribunale, escludendo dalle voci degli onorari quella prevista per la fase istruttoria, perché non svolta.
Per la cassazione di questa ordinanza, con ricorso notificato tramite pec a COGNOME Margherita il 27.7.2023 ed a mezzo posta con invio il 7.7.2023 a COGNOME Maria, ha proposto ricorso l’avv. NOME COGNOME
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Con l’unico motivo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55 del 2014, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia escluso la spettanza del compenso per la fase di trattazione e di istruttoria della causa, perché non svolta, in contrasto con gli atti del processo, da cui risultava che egli aveva regolarmente presenziato a numerose udienze di trattazione ed aveva esaminato diversi documenti prodotti dalla controparte. Il motivo è manifestamente fondato.
L’art. 4, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l’attività difensiva svolta dall’avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dall’elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase è denominata ‘Fase istruttoria e/o di trattazione’. La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte (Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020; Cass. n. 4698 del 2019).
La decisione impugnata, che ha escluso il compenso del difensore per la fase istruttoria, con la perentoria affermazione che essa non si era svolta, appare pertanto in contrasto con la lettera della disposizione normativa sopra citata, da cui può ricavarsi la conclusione che nel giudizio di cognizione, almeno in primo grado, la trattazione della causa costituisce un’attività necessaria.
A questa considerazione, già sufficiente all’accoglimento del ricorso, merita aggiungere che, nel caso di spece, il ricorrente ha indicato in modo specifico di avere svolto attività istruttoria di tipo probatorio, deducendo che nel giudizio erano stati prodotti documenti che necessitavano di esame, e di avere partecipato a numerose udienze di trattazione della causa, di cui ha elencato le date di svolgimento, sicché anche sotto questo profilo il provvedimento impugnato non presenta nemmeno una apparente giustificazione.
L’ordinanza va pertanto cassata sul punto, con rinvio della causa allo stesso ufficio giudiziario, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Patti, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 15 aprile 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME