Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28170 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28170 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 9368/2022 proposto da:
NOME , difeso da se stesso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , difes o dall’RAGIONE_SOCIALE;
-resistente- avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Parma n. 4833/2021 depositata il 24/03/2022.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26/09/2023.
Fatti di causa
Nel 2021 l’AVV_NOTAIO, difensore di sé medesimo, conveniva dinanzi al Tribunale di Parma il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rimasto poi contumace, in opposizione a decreto di pagamento (art. 84 e 170 d.p.r. 115/2002, art. 15 d.lgs. 150/2011) occasionato dal disconoscimento del compenso per la fase istruttoria o dibattimentale, quale
difensore di persona ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in procedimento penale presso il Tribunale di Parma. L’opposizione veniva rigettata.
Ricorre in cassazione l ‘avvocato con un motivo, illustrato da memoria. Deposita atto di costituzione il RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
– Con il ricorso in cassazione si censura il disconoscimento del compenso per la fase istruttoria o dibattimentale. Si deduce la violazione degli artt. 12 co. 3 lett. c) d.m. 55/2014 (attività penale), nonché degli artt. 91 c.p.c. e 2233 co. 2 c.c.
Censurato è il ragionamento con il quale si è ritenuto di liquidare la sola fase di studio, poiché nel caso di specie il difensore ha partecipato ad una sola udienza in cui è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove con rinvio ad altra data per l’inizio dell’istruttoria essendosi quindi «consumata l’attività difensiva in una fase antecedente e preliminare rispetto alla fase istruttoria».
2. – Il ricorso è fondato.
In relazione all’attività penale, l’art. 12 co. 3 lett. c) d.m. 55/2014 prevede che per fase istruttoria o dibattimentale si intende esemplificativamente: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione RAGIONE_SOCIALE prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato.
Ne segue che la fase istruttoria è difficilmente ineludibile (cfr. tra l’altro il riferimento ad ogni attività procedimentale o processuale, anche di carattere preliminare), per tacere che nel caso di specie si è
svolta un’udienza . In questo senso, Cass. 3889/2023, tra le altre. Ineludibile è pertanto la correlativa rimunerazione.
Il ricorso è accolto, il provvedimento impugnato è cassato, la causa è rinviata al Tribunale di Parma, in persona di diverso magistrato, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, rinvia la causa alla Tribunale di Parma, in persona di diverso magistrato, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26/09/2023.