Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30479 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30479 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2025
OGGETTO:
patrocinio a spese
dello Stato
RG. 1184/2023
C.C. 12-11-2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 1184/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME, c.f. CODICE_FISCALE, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.,
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato resistente
avverso l’ordinanza del Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte d’ appello di Firenze R.G. 585/2022, rep. 2548/2022, depositata il 27-10-2022, udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 12-
11-2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di unico motivo, avverso l’ordinanza depositata
il 27-10-2022, con la quale il Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Firenze ha rigettato la sua opposizione, proposta ex artt. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011, al decreto di liquidazione dei compensi per l’attività svolta quale difensore di NOME COGNOME e NOME, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nella causa R.G. 2570/2017 avanti la medesima Corte.
Per quanto interessa in relazione al ricorso per cassazione proposto, l’ordinanza ha rigettato l’opposizione nella parte in cui il decreto di liquidazione era stato censurato per non avere riconosciuto il compenso per la fase di trattazione e istruttoria; ha dichiarato che la fase istruttoria non era inevitabile e raramente veniva svolta in appello, mentre le eventuali istanze istruttorie si risolvevano in un motivo di censura e, se non venivano accolte, si passava direttamente dalla fase introduttiva alla fase decisoria, come era avvenuto nella fattispecie.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione ai soli fini dell ‘eventuale partecipazione a ll’udienza e a ll’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 12-11-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.Con l’unico motivo il ricorrente deduce ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 V, lett. c) del D.M. n. 55/2014 in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in ordine alla: illegittima omessa liquidazione RAGIONE_SOCIALE ‘fase di trattazione’ e/o sua indebita sussunzione nella ‘fase istruttoria”; dichiara che la fase di trattazione e istruttoria per la quale è stato negato il compenso richiesto non deve necessariamente consistere nel compimento di veri e propri atti istruttori e comprende anche il compimento di attività diverse da quelle tipicamente istruttorie; evidenzia di avere segnalato nella fase di opposizione che la trattazione RAGIONE_SOCIALE causa era avvenuta attraverso la proposizione dell’istanza di inibitoria e il deposito di note scritte
costituenti deduzioni a verbale; perciò sostiene che la fase di trattazione era stata svolta, richiamando giurisprudenza di legittimità a sostegno delle sue ragioni.
2.Il motivo , formulato nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 cod. proc. civ., è fondato.
L’affermazione dell’ordinanza impugnata secondo la quale non era dovuto il compenso per la fase istruttoria perché non era stata svolta in appello viola il disposto dell’art. 4 co. 5 lett. c) D.M. 55/2014 che, come già evidenziato dalla Cassazione in molteplici precedenti, include nella fase di trattazione/istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all’espletamento delle prove (Cass. Sez. 6-2 18-2-2019 n. 4698 Rv. 652600-02, Cass. Sez. 6-3 2-10-2020 n. 20993 Rv. 65915201, Cass. Sez. 6-2 5-1-2022 n. 164, non massimata, punti 10 e 11, Cass. Sez. 2 27-3-2023 n. 8561 Rv. 667505-02, Cass. Sez. 2 26-62024 n. 17579, non massimata, punto 3.1., Cass. Sez. 2 14-7-2025 n. 19413, non massimata, punto 1.1.); tra le attività previste dalla lett. c) dell’art. 4 co. 5 rilevano anche le istanze al giudice in qualsiasi forma, le deduzioni a verbale, i procedimenti comunque incidentali.
L’accoglimento del motivo impone la cassazione dell’ordinanza impugnata; essendo necessari, al fine RAGIONE_SOCIALE liquidazione del relativo compenso , l’accertamento e la valutazione dell’attività svolta nella fase di trattazione/istruttoria, si dispone il rinvio alla Corte d’appello di Firenze in persona del Presidente diverso magistrato, il quale farà applicazione dei principi enunciati e statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata limitatamente al ricorso accolto, rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze in
persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte suprema di cassazione il 12-11-2025
Il Presidente
NOME COGNOME