Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34169 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34169 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11529/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME domiciliato presso il loro recapito digitale con indirizzo pec: info@pec.studiolegaleliguoriEMAIL;
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore , MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro pro-tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, INDIRIZZO, sono domiciliati;
-resistenti- per la cassazione del decreto della Corte di appello di Napoli n. 1668/2022, depositato il 23 dicembre 2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso ex art. 3 l. 24 marzo 2001 n. 89, depositato innanzi alla Corte di appello di Napoli, NOME COGNOME ha dedotto la violazione, in proprio danno, del diritto riconosciuto dagli artt. 111 Cost., 6, paragrafo 1, Convenzione EDU, 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e 2, comma 2 -bis, l. 24 marzo 2001 n. 89 a un processo celebrato in tempi ragionevoli. Il ricorrente, in particolare, ha lamentato: l’eccessiva durata del giudizio presupposto di cognizione che, svoltosi nella fase monitoria innanzi alla Corte di appello di Napoli, è iniziato il 19 gennaio 2017, data di deposito del ricorso ex art. 3 l. 24 marzo 2001 n. 89 ed è terminato il 7/4/2017, data di deposito del decreto e, quindi, è durato 2 mesi e 19 giorni; l’eccessiva durata del giudizio pres upposto di ottemperanza che, svoltosi innanzi al TAR Campania, sede di Napoli, è iniziato il 4/4/2018, data della notifica del ricorso per l’ottemperanza a giudicato ed è terminato il 16/7/2021, data di deposito della sentenza e, quindi, è durato 3 anni, 3 mesi e 12 giorni; l’eccessiva durata del giudizio presupposto di merito unitariamente inteso (di cognizione e, soprattutto, di ottemperanza) che è durato complessivi 3 anni, 6 mesi e 1 giorno, che è una durata irragionevole e superiore a quella massima prevista dalla Legge, dalla giurisprudenza comunitaria, costituzionale e di legittimità che è di 5 mesi ovvero di 1 anno per il procedimento di merito in esso compreso sia quello di cognizione, sia quello di ottemperanza. Il ricorrente, pertanto, ha chiesto la condanna in via principale del Ministero della Giustizia o, in via gradata, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in via solidale o alternativa e ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in suo favore: del danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto di merito unitariamente inteso nella misura base annua pari al valore minimo o, quantomeno, molto prossimo a quello minimo previsto dalla Corte EDU già da oltre tre lustri o, in via
gradata, nella misura base annua pari al valore massimo legislativo o, quantomeno, molto prossimo al massimo legislativo o, in via ulteriormente gradata, nella misura maggiore o minore da determinarsi secondo giustizia; degli interessi al tasso legale dalla data di deposito del ricorso al soddisfo; delle spese e compensi del procedimento, con distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ.
La Corte di appello di Napoli, con decreto monocratico 28 giugno 2022 n. 2435/2022, ha rilevato che il giudizio presupposto unitariamente inteso ha avuto una durata ragionevole, rigettando il ricorso.
2. -Con ricorso ex art. 5 ter l. 24 marzo 2001 n. 89, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il decreto monocratico, lamentando l’errato rigetto della domanda; l’errata rilevazione della durata ragionevole del giudizio presupposto di merito unitariamente inteso (di cognizione e di ottemperanza) di 4 anni anziché, in via principale, di 5 mesi; in via gradata, di 1 anno; oltre ad omessa rilevazione della durata irragionevole del giudizio presupposto di merito unitariamente inteso, in via principale, di 3 anni, 1 mese e 1 giorno; in via gradata, di 2 anni, 6 mesi e 1 giorno, arrotondabili a 3 anni in quanto ai fini dell’indennizzo ogni frazione di anno superiore a 6 mesi è pari ad 1 anno, ex art. 2 bis, comma 1, seconda alinea l. 24 marzo 2001 n. 89; in via ulteriormente gradata, del diverso periodo di tempo, maggiore o minore, che verrà ritenuto secondo giustizia.
Radicatasi la lite in sede di opposizione, si sono costituiti entrambi i Ministeri.
La Corte di appello di Napoli, con decreto collegiale del 23 dicembre 2022 n. 4621/2022, ha revocato il decreto monocratico impugnato, condannando entrambi i Ministeri in solido al pagamento in favore del ricorrente dell’importo di euro 1.200,00 a titolo di indennizzo per equa riparazione oltre interessi legali dalla domanda (15 marzo 2022) al soddisfo; dell’importo di euro 28,00 per esborsi
ed euro 237,00 per compensi del procedimento monitorio – che solo a seguito dell’aumento del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014 n. 55 è divenuto euro 308,10 – oltre le maggiorazioni di legge per spese generali e oneri accessori (C.A. e IVA); dell’importo di euro 80,00 per esborsi ed euro 961,54 per compensi del procedimento di opposizione che solo a seguito dell’aumento del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014 n. 55 è divenuto euro 1.250,00 – oltre le maggiorazioni di legge per spese generali e oneri accessori (C.A. e I.V.A.); ha concesso la distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., delle spese di lite del procedimento monitorio in favore dell’avv. NOME COGNOME e delle spese di lite del procedimento di opposizione in favore dell’avv. NOME COGNOME.
–NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
Il Ministero della giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti con atto depositato il 4 luglio 2023 chiedendo di essere sentiti all’udienza che eventualmente fissata.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente, occorre rilevare l’irritualità della costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il cui difensore non ha provveduto al deposito del controricorso nel termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ., ma si è limitato a depositare un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale ex art. 370 cod. proc. civ. Nel giudizio di cassazione svolto nelle forme del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista la fase della discussione orale propria dell’ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore mediante deposito di procura speciale rilasciata ai fini della
partecipazione alla discussione, poiché la Corte giudica senza l’intervento del Pubblico Ministero e delle parti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta, mediante il deposito di memorie (Cass., Sez. I, 25 ottobre 2018, n. 27124). Nel procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., la “memoria di costituzione” depositata in cancelleria, in mancanza di notificazione, non è qualificabile come controricorso (Cass., Sez. V, 22 luglio 2021, n. 20996).
2. -Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; omesso esame dei fatti storici – rilevanti in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto – relativi: a) all’esito del processo nel quale si è verificata la violazione; b) al comportamento del giudice e delle parti; c) alla natura degli interessi coinvolti; d) al valore e alla rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.).
Il ricorrente deduce di aver provato il suo assunto mediante la produzione della seguente documentazione:
ricorso ex art. 3 l. 24.3.2001 n. 89 depositato il 19.1.2017 (v. ricorso ex art. 3 l. 24 marzo 2001 n. 89 depositato nel primo procedimento con modalità telematiche il 15 marzo 2022, contenuto nel relativo fascicolo di parte informatico e indicato al n. 2 del foliario);
decreto monocratico del 7.4.2017 (v. decreto monocratico del 7/4/2017 depositato nel primo procedimento con modalità telematiche il 15 marzo 2022, contenuto nel relativo fascicolo di parte informatico e indicato al n. 3 del foliario);
storico del fascicolo (v. storico del fascicolo depositato nel primo procedimento con modalità telematiche il 15 marzo 2022, contenuto
nel relativo fascicolo di parte informatico e indicato al n. 4 del foliario);
decreto in forma informatica notificato in uno al ricorso ex art. 3 l. 24.3.2001 n. 89 (v. decreto in forma informatica depositato nel primo procedimento con modalità telematiche il 15 marzo 2022, contenuto nel relativo fascicolo di parte informatico e indicato al n. 5 del foliario);
decreto in forma esecutiva notificato in uno al ricorso ex art. 3 l. 24.3.2001 n. 89 (v. decreto in forma esecutiva depositato nel primo procedimento con modalità telematiche il 15 marzo 2022, contenuto nel relativo fascicolo di parte informatico e indicato al n. 6 del foliario);
lettera pec del 30.8.2017 (v. lettera pec del 30.8.2017 depositata nel primo procedimento con modalità telematiche il 15 marzo 2022, contenuta nel relativo fascicolo di parte informatico e indicato al n. 7 del foliario);
ricorso per l’ottemperanza a giudicato (v. ricorso per l’ottemperanza a giudicato depositato nel primo procedimento con modalità telematiche il 15 marzo 2022, contenuto nel relativo fascicolo di parte informatico e indicato al n. 8 del foliario);
istanza (v. istanza depositata nel primo procedimento con modalità telematiche il 15 marzo 2022, contenuta nel relativo fascicolo di parte informatico e indicato al n. 9 del foliario);
decreto del 7.5.2021 (v. decreto del 7 maggio 2021 depositato nel primo procedimento con modalità telematiche il 15 marzo 2022, contenuto nel relativo fascicolo di parte informatico e indicato al n. 10 del foliario);
sentenza del 16.7.2021 (v. sentenza del 16/7/2021 depositata nel primo procedimento con modalità telematiche il 15 marzo 2022, contenuta nel relativo fascicolo di parte informatico e indicato al n. 11 del foliario);
dettaglio del fascicolo del Tar Campania (v. dettaglio del fascicolo depositato nel primo procedimento con modalità telematiche il 15 marzo 2022, contenuto nel relativo fascicolo di parte informatico e indicato al n. 12 del foliario).
Dall’esame congiunto sia del decreto monocratico del 7/4/2017 sia della sentenza del 16/7/2021 risulta, in particolare, che alla data di deposito di quest’ultima il valore della controversia era pari non solo alla sorte capitale liquidata per equa riparazione (euro 2.800,00) ma anche agli interessi legali dal decreto di condanna (7/4/2017) alla data di deposito della sentenza del TAR Campania (16/7/2021) che ha ordinato al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto in tale sede azionato. Ciò in quanto il credito pecuniario – liquidato nel caso in esame con decreto di condanna esecutivo ex lege – era liquido ed esigibile. Tale credito pecuniario, pertanto, produceva interessi di pieno diritto (cosiddetti corrispettivi) ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c.
Tali interessi -che sono accessori del credito originario (liquidato dal giudice) – spettavano di diritto e decorrevano dal suddetto decreto di condanna senza che fosse richiesta la costituzione in mora né l’accertamento dell’imputabilità del ritardo nel pagamento al debitore, elementi invece necessari perché abbiano corso i diversi interessi moratori e concorrevano, unitamente alla sorte capitale, a stabilire sia il ‘valore della causa’ che il ‘diritto accertato dal giudice’ atteso che quest’ultimo corris ponde al complessivo importo liquidato in favore della parte, comprensivo di interessi liquidati e maturati al momento della decisione definitiva che, nel caso in esame, corrisponde alla sentenza del TAR Campania.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale – in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto – per: a) mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e g rafico; b) motivazione
tautologica; c) motivazione apparente; d) motivazione perplessa; e) motivazione obiettivamente incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.). Si evidenzia, al riguardo, che lo scarno apparato argomentativo della Corte di appello di Napoli non consente di comprendere le effettive ragioni che l’hanno portata a liquidare il danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto sulla scorta dell’importo base annuo minimo (euro 400,00 per ciascun anno di durata irragionevole) della forbice prevista dal legislatore. Si concretizzerebbe, pertanto, un’evidente anomalia motivazionale per mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, non consentendo alcun controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del ‘minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost .
2.1. -Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili prima che infondati.
In tema di equa riparazione, l’art. 2 bis della l. n. 89 del 2001 (anche nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, derivante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito – sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il “quantum” della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 dell’art. 2 bis citato, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (Cass., Sez. VI-2, 1° febbraio 2019, n. 3157; Cass., Sez. VI-2, 16 luglio 2015, n. 14974).
Nel caso di specie, la Corte ha motivato la scelta di riconoscere un importo corrispondente al valore minimo per ciascun anno di ritardo in ragione dell’oggetto del giudizio presupposto unitariamente considerato e al valore dell’indennizzo concesso. Il riconoscimento degli interessi, così come dedotti, non vale ad alterare il ragionamento compiuto dalla Corte di appello, né si ravvisa un omesso esame di fatti decisivi che sarebbero stati oggetto di discussione tra le parti.
3. -Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; omesso esame dei fatti storici – rilevanti in relazione alla verifica dell’espletamento della fase istruttoria o di trattazione nel procedimento di opposizione e, conseguentemente, alla liquidazione e quantificazione dei relativi compensi -relativi alle attività processuali in concreto espletate nel procedimento di opposizione che rientrano nella fase istruttoria o di trattazione (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.).
Il ricorrente ha depositato con modalità telematiche, al momento della sua costituzione nel procedimento di opposizione, un’analitica nota del procedimento di opposizione contenente la quantificazione dei compensi nella misura di euro 2.775,00 sulla scorta dei criteri indicati e richiesti nel ricorso in opposizione ex art. 5 ter l. 24 marzo 2001 n. 89 e, cioè:
mediante l’applicazione della tabella 12 dei parametri professionali di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 relativa ai giudizi contenziosi innanzi alla Corte di appello;
mediante l’applicazione dello scaglione di valore da euro 1.100,01 a euro 5.200,00;
mediante l’applicazione dei valori medi;
per le quattro fasi, in parte espletate e in parte da espletarsi, quali: fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione e fase decisionale.
Tale nota specifica è stata trascritta per il necessario controllo della Suprema Corte di Cassazione:
Compensi: Tabella parametri n. 12 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 giudizi innanzi alla Corte di appello scaglione di valore da euro 1.100,00 a €5.200,00 – valori medi
Fase di studio euro 510,00
Fase introduttiva euro 510,00
Fase di trattazione euro 945,00
Fase decisionale euro 810,00
Totale compensi prima ipotesi euro 2.775,00
Il ricorrente, nel corso del procedimento di opposizione e dopo la pubblicazione dei nuovi parametri professionali di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, ha depositato con modalità telematiche un’analitica seconda nota specifica del procedimento di opposizione contenente la quantificazione dei compensi nella misura di euro 2.915,00 sulla scorta dei criteri indicati e richiesti nel ricorso in opposizione ex art. 5 ter l. 24 marzo 2001 n. 89 e, cioè:
mediante l’applicazione della nuova tabella 12 dei parametri professionali di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 relativa ai giudizi contenziosi innanzi alla Corte di appello;
mediante l’applicazione dello scaglione di valore da euro 1.100,01 a euro 5.200,00;
mediante l’applicazione dei valori medi;
per le quattro fasi, in parte espletate e in parte da espletarsi, quali: fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione e fase decisionale.
Tale nota viene qui di seguito trascritta per il controllo della Corte di cassazione:
Compensi: Tabella parametri n. 12 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 giudizi innanzi alla Corte di appello scaglione di valore da euro 1.100,00 a euro 5.200,00 – valori medi
Fase di studio euro 536,00
Fase introduttiva euro 536,00
Fase di trattazione euro 992,00
Fase decisionale euro 851,00
Totale compensi prima ipotesi euro 2.915,00
La decisione in relazione alla verifica dell’espletamento della fase istruttoria o di trattazione nel procedimento di opposizione e, conseguentemente, alla liquidazione e quantificazione dei relativi compensi -sarebbe errata e viziata in quanto il giudice dell’opposizione ha omesso di esaminare fatti storici decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti relativi alle attività processuali in concreto espletate nel procedimento di opposizione, che rientrano nella fase istruttoria o di trattazione.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione – in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione – delle norme ex artt. 10, 14, 91 cod. proc. civ., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, l. 13 giugno 1942 n. 794, 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012 n. 247, 2, comma 1, 4, commi 1 e 5, 5, commi 1 e 3, D.M. 10 marzo 2014 n. 55, 6, 7, comma 1, D.M. 13 agosto 2022 n. 147 e nuova tabella 12 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.). La tabella dei compensi applicabile al procedimento di opposizione, come correttamente richiesto dal ricorrente sia nelle seconde note di trattazione scritta, sia nella seconda nota specifica del procedimento di opposizione e ritenuto dal giudice dell’opposizione, è la nuova tabella 12 dei parametri professionali di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 – e, cioè, quella modificata dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 relativa ai giudizi innanzi alla Corte di appello. Lo scaglione di valore della controversia applicabile al caso in esame, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, 14 cod. proc. civ. e 5 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 – come correttamente richiesto dal ricorrente sia nel ricorso in opposizione ex art. 5 ter l. 24 marzo 2001 n. 89, sia in
entrambe le note specifiche del procedimento di opposizione e ritenuto, seppur solo implicitamente, dal giudice dell’opposizione (per le somme in concreto liquidate) – tenuto conto del complessivo importo liquidato al ricorrente per equa riparazione e spese di lite del procedimento monitorio è quello compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00. I compensi del procedimento di opposizione – come correttamente richiesto nel ricorso in opposizione ex art. 5 ter l. 24 marzo 2001 n. 89 e in entrambe le note specifiche del procedimento di opposizione – vanno liquidati per le quattro fasi previste dalla (vecchia e dalla) nuova tabella 12 dei parametri professionali di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e in concreto espletate quali: fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria o di trattazione e fase decisionale.
La Corte di appello di Napoli, in composizione collegiale, avrebbe dovuto liquidare al ricorrente i compensi del procedimento di opposizione in misura non inferiore a euro 1.457,50 così specificata:
Compensi: Nuova tabella 12 dei parametri professionali di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 giudizi innanzi alla Corte di appello scaglione di valore da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 – valori minimi
Fase di studio euro 268,00
Fase introduttiva euro 268,00
Fase istruttoria/trattazione euro 496,00
Fase decisionale euro 425,50
Totale compensi euro 1.457,50
il tutto oltre le maggiorazioni di legge richieste (e solo in parte liquidate dal giudice dell’opposizione) quali:
1/3 per manifesta fondatezza delle tesi difensive del ricorrente, ex art. 4, comma 8, D.M. 10 marzo 2014 n. 55;
il 30% per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014 n. 55;
il 15% per spese generali, ex art. 2, comma 2, D.M. 10 marzo 2014 n. 55;
il 4% per RAGIONE_SOCIALE;
il 22% per RAGIONE_SOCIALE
La decisione della Corte di appello avrebbe violato palesemente il combinato disposto di cui agli artt. 10, 14, 91 cod. proc. civ., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, l. 13 giugno 1942 n. 794, 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012 n. 247, 2, comma 1, 4, commi 1 e 5, 5, commi 1 e 3, D.M. 10 marzo 2014 n. 55, 6, 7, comma 1, D.M. 13 agosto 2022 n. 147 e nuova tabella 12 dei parametri professionali di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 in quanto ha liquidato un importo per compensi del procedimento di opposizione che: è di gran lunga inferiore a quello risultante dai valori minimi che pur ha dichiarato espressamente di applicare e che, comunque, avrebbe dovuto rispettare in quanto inderogabili; è anche palesemente irrisorio e simbolico e non consono al decoro della professione.
3.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.
In tema di procedimento per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria (Cass., Sez. VI-2, 6 dicembre 2021 n. 38477). Il procedimento per l’equa riparazione ha natura contenziosa, con la conseguenza che, per la liquidazione dei compensi professionali spettanti all’avvocato per l’attività in esso prestata, trova applicazione la tabella 12 allegata al d.m. n. 55 del 2014, i cui parametri, peraltro, costituiscono criteri orientativi per l’individuazione della misura economica “standard” della prestazione professionale (Cass., Sez. VI-2, 21 giugno 2019, n. 16770). Ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l’espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l’art. 4, comma 5, lett. c),
del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte (Cass., Sez. VI-2, 18 febbraio 2019, n. 4698).
La voce reclamata per ‘ istruttoria/ trattazione’ è pertanto dovuta.
– Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la nullità del decreto collegiale e del procedimento; violazione – in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per manifesta fondatezza delle tesi difensive del ricorrente – del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.).
Con il sesto e ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione – in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per manifesta fondatezza delle tesi difensive del ricorrente – delle norme ex artt. 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012 n. 247 e 4, comma 8, D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.).
Al riguardo, si deduce che la Corte di appello di Napoli non ha esaminato tutta la (e non si è pronunciato sulla) domanda del ricorrente (ma solo parte di essa); non ha esaminato, in particolare, la (e non si è pronunciato sulla) domanda formulata di liquidazione in suo favore anche della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione di 1/3 per manifesta fondatezza delle sue tesi difensive, ex art. 4, comma 8, D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nonostante l’istanza avesse una sua autonomia nell’ambito della liquidazione delle spese di lite; nulla ha liquidato per tale maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per manifesta fondatezza delle sue tesi difensive; non ha motivato la sua decisione.
4.1. -Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
L’ art. 4, comma 8, D.M. 10 marzo 2014 n. 55, infatti, prevede una mera facoltà per l’incremento richiesto, prevedendo che il compenso da liquidare a carico del soccombente costituito ‘ può ‘ essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha inteso liquidare le spese in importi corrispondenti ai minimi delle rispettive tabelle non solo in considerazione della somma di conosciuta a titolo di indennizzo ma della natura delle questioni giuridiche affrontate, riconoscendo il solo incremento previsto dall’articolo 4, comma 1 bis, riguardo agli atti depositati con modalità telematiche, escludendo pertanto le ulteriori maggiorazioni richieste.
-Il decreto della Corte d’appello va dunque cassato limitatamente al terzo e al quarto motivo, respinti tutti gli altri.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso può essere deciso nel merito con la liquidazione, di euro 400,00 in favore del ricorrente, per la fase istruttoria e di trattazione in aggiunta alle voci già liquidate per il giudizio di opposizione, con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario per quella fase dinanzi alla Corte d’appello, confermando nel resto il decreto impugnato.
-In ragione dell’accoglimento parziale del ricorso, le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate per due terzi, con la liquidazione a favore del ricorrente di euro 150,00 per compensi, con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa il decreto impugnato limitatamente ai motivi accolti e,
decidendo nel merito, condanna i resistenti in solido al pagamento di euro 400,00 per compensi per la fase istruttoria e di trattazione, in aggiunta alle voci già liquidate per il giudizio di opposizione, con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario per quella fase dinanzi alla Corte d’appello, confermando nel resto il decreto impugnato; compensa per due terzi le spese del giudizio di legittimità e condanna i resistenti, in solido, al pagamento della restante parte che liquida, in favore del ricorrente, in euro 150,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione