Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10484 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10484 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12492/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 403/2023 depositata il 05/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME aveva chiesto il riconoscimento di indennizzo per equa riparazione ex l. n.89/2001 in relazione all’irragionevole durata di un precedente procedimento di equa riparazione, che si era articolato nella fase di cognizione, in appello e avanti alla Corte di Cassazione, e quindi nella fase di esecuzione forzata e nel giudizio di ottemperanza.
Pronunciato dal Giudice delegato decreto monitorio con il riconoscimento di un indennizzo di € 2.000,00, la Corte d’Appello di Perugia lo aveva confermato, respingendo l’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con condanna RAGIONE_SOCIALEo stesso al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali per € 640,50.
NOME COGNOME aveva proposto ricorso per cassazione solo in punto spese processuali, ritenendo che queste fossero state liquidate al di sotto dei minimi tariffari; il RAGIONE_SOCIALE aveva proposto ricorso incidentale quanto alla riferibilità a sé RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di ottemperanza e alla necessaria partecipazione al giudizio del RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Cassazione aveva accolto il motivo di ricorso incidentale illustrato, ritenendo assorbiti gli altri motivi di ricorso principale e incidentale proposti.
Riassunto il procedimento con rituale costituzione del contraddittorio anche nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello di Perugia aveva identificato il ritardo ingiustificato in cinque anni complessivamente, aveva determinato l’indennizzo in € 400,00 annui -a prescindere dall’esito del procedimento presupposto- e aveva imputato al RAGIONE_SOCIALE il ritardo di quattro anni e quindi l’indennizzo di € 1.600,00 e al RAGIONE_SOCIALE l’indennizzo per l’importo rimanente; aveva disciplinato quindi le spese processuali facendo riferimento ai minimi tariffari per la semplicità RAGIONE_SOCIALE controversia ed escludendo la fase istruttoria perché non svolta.
Propone ricorso per Cassazione NOME COGNOME affidandolo a tre motivi.
Resistono con controricorso il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo NOME COGNOME lamenta la ‘violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2233 co. 2 c.c., DM n.55/2014, DM n.37/2018 e DM n.147/2022; art.4 punto 5, DM n.55/2014; per mancata liquidazione dei compensi distinti per fasi, in relazione ad ogni grado di giudizio’, in modo tale da non consentire la verifica del rispetto dei minimi tariffari. Il motivo è infondato.
La corte di merito ha indicato chiaramente i criteri seguiti per determinare il dovuto, secondo i minimi tariffari applicabili e con esclusione RAGIONE_SOCIALE fase istruttoria.
Quindi, applicando i criteri enunciati dalla Corte e facendo riferimento al DM 147/2022, risulta che gli importi per fase sono: quanto al giudizio di opposizione, € 270 (arrotondati dal minimo di € 268) per le fasi di studio e introduttiva ed € 430 (arrotondati da € 428) per la fase decisoria, posti a carico del solo RAGIONE_SOCIALE; quanto al giudizio di rinvio, sono stati riconosciuti gli stessi importi, posti a carico solidale del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; per il giudizio di cassazione, € 355 per la fase di studio, € 390 (€ 389 arrotondati ad € 390) per la fase introduttiva ed € 195 per la fase decisoria, a carico del solo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Come si vede, risulta chiaramente e univocamente ricostruibile la formazione degli importi complessivi esposti dalla Corte d’Appello di Perugia per le spese processuali nei diversi giudizi, con individuazione di quanto è stato riconosciuto per le singole fasi di ognuno dei processi, e risultano rispettati i minimi tariffari previsti da ultimo dal DM n.147/2022.
8. Con il secondo motivo di ricorso NOME COGNOME lamenta la ‘violazione e/o falsa applicazione di legge -art.91 c.p.c., art.2233 co. 2 c.c., liquidazione compensi ex DM 55/2014 e s.m.i., omessa liquidazione fase istruttoria, pur trattandosi di compenso non eludibile’.
Questo motivo di doglianza è fondato.
E’ sufficiente richiamare la condivisibile pronuncia di questa Corte, n. 38477/2021, che, in linea con numerose pronunce precedenti, evidenzia come ‘ In tema di procedimento per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria ‘ -nella motivazione del provvedimento si richiamano numerosi precedenti in termini: Cass. Sez. 2, Ordinanza n.9701 del 05/04/2019; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33066 del 20/12/2018; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32576 del 17/12/2018-.
E’ quindi dovuto il compenso al difensore anche per la fase istruttoria nei due gradi di merito, pari a € 496,00 per ognuno -anche per la fase istruttoria si riconosce il minimo tariffario in relazione allo scaglione di valore di riferimento, con applicazione del DM 147/2022-.
Con il terzo motivo di critica la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE ‘Violazione e/o falsa applicazione di legge -art.1292 c.c. e s., art.97 c.p.c.’, essendo state le spese processuali imputate al RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE in via solidale, invece che ad ognuno di loro autonomamente.
Il motivo in esame è inammissibile.
Se è pur vero, infatti, che non vi sarebbero i presupposti di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.97 c.p.c. perché il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE non sono soggetti giuridici diversi, ma diverse emanazioni RAGIONE_SOCIALE‘unico soggetto ‘Stato’, non è dato comprendere quale sia l’interesse di NOME COGNOME nel prospettare e coltivare la doglianza in esame.
Escluso che la parte vittoriosa possa ricevere il rimborso RAGIONE_SOCIALE‘intero importo RAGIONE_SOCIALE spese processuali riconosciutile sia dall’un RAGIONE_SOCIALE che dall’altro, la pronuncia impugnata non incide in alcun modo sulla possibilità RAGIONE_SOCIALE parte vincitrice, creditrice per le spese processuali, di rivolgersi all’uno o all’altro RAGIONE_SOCIALE per ottenere una sola volta l’intero pagamento del dovuto, possibilità che anzi si evidenzia attraverso il riferimento alla solidarietà.
10. In conclusione, questa Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il terzo; accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa per quanto di ragione il provvedimento RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Perugia e, decidendo nel merito, riconosce a favore di NOME COGNOME le spese processuali per la fase istruttoria del primo giudizio avanti alla Corte d’Appello di Perugia, che quantifica in € 496,00 oltre oneri di legge-, e le spese processuali per la fase istruttoria del giudizio di rinvio avanti alla Corte d’Appello di Perugia, che quantifica in € 496,00 -oltre oneri di legge-; condanna il RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a NOME COGNOME anche l’importo di € 496,00, oltre oneri di legge, per le spese processuali del primo giudizio avanti alla Corte d’Appello di Perugia; condanna il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a NOME COGNOME anche l’importo di € 496,00, oltre oneri di legge, per le spese processuali del giudizio di rinvio avanti alla Corte d’Appello di Perugia.
Dispone la distrazione RAGIONE_SOCIALE somme liquidate, che costituiscono spese processuali, a favore del difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO che, ex art.93 c.p.c., si è dichiarato antistatario per aver anticipato le spese senza riscuotere onorari.
11. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico dei Ministeri controricorrenti: anche dette spese sono distratte, come richiesto, a favore del difensore.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo e accoglie il secondo; cassa per quanto di ragione il provvedimento RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Perugia e, decidendo nel merito: condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME COGNOME € 496,00, oltre oneri di legge, per le spese processuali relative alla fase istruttoria del primo giudizio avanti alla Corte d’Appello di Perugia; condanna il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a NOME COGNOME anche l’importo di € 496,00, oltre oneri di legge, per le spese processuali RAGIONE_SOCIALE fase istruttoria del giudizio di rinvio avanti alla Corte d’Appello di Perugia;
-dispone la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese liquidate come sopra a favore del difensore AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, ex art.93 c.p.c.;
-condanna il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità a favore di NOME COGNOME e le liquida in complessivi € 400,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge;
-dispone la distrazione a favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO anche RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità come liquidate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione