Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13507 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13507 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20900/2023 R.G. proposto da :
COGNOME avv. COGNOME rappresentato e difeso da sé medesimo -ricorrente- contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO da quale è rappresentato e difeso ex lege
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE LECCE n. 6376/2022 depositata il 14/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.l’avvocato NOME COGNOME ricorre, con due motivi avversati dal Ministero della Giustizia con controricorso, per la cassazione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce, con n. 2118 del 2023, nel procedimento di opposizione proposto da esso ricorrente ai sensi degli artt. 84 e 170 d.lgs. 115/2002, contro il decreto di
liquidazione dei compensi relativi all’attività difensiva espletata in favore di soggetto richiedente protezione internazionale e ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio definito da questa Corte di Cassazione con ordinanza n.24290 del 2021.
Con la suddetta ordinanza n. 2118 del 2023, il Tribunale di Lecce rilevava che il decreto di liquidazione era erroneamente riferito al procedimento di primo grado e non, come avrebbe dovuto essere, al procedimento per cassazione, per il quale soltanto era stata formulata -ed accolta- istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tanto rilevato, il Tribunale liquidava all’avvocato COGNOME € . 1.025,50 in relazione alle tariffe del D.M. 55 del 2014 per procedimenti di valore ‘indeterminabile -complessità bassa’, tenuto conto della derogabilità dei valori tabellari minimi stabiliti per ciascuna fase e della ‘serialità delle controversie in tema di protezione internazionale e della agilità della trattazione delle stesse’, tenuto conto altresì delle sole fasi di studio della controversia ed introduttiva del giudizio. Il Tribunale liquidava inoltre all’avvocato COGNOME per il procedimento di opposizione, € . 462,00 ‘per competenze professionali’, oltre € . 98,00 per spese vive e oltre accessori;
il ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
1.va preliminarmente esaminata -e respinta l’eccezione del Ministero della Giustizia, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile perché proposto dal difensore, non legittimato, e non dalla parte, unico soggetto legittimato.
Questa Corte ha infatti già precisato (v., tra altre, ordinanza n.4082 del 14/02/2024) che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria
autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale;
2. passando all’esame dei motivi di ricorso, col il primo motivo di essi si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, e dell’art.2233, comma 2, c.c.. in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c. , per avere il Tribunale liquidato compensi per due sole fasi del giudizio di cassazione e non anche per la fase decisionale malgrado l’avvento deposito di ‘memoria ex art. 380 bis, comma II, c.p.c.’ per la quale avrebbe dovuto essergli liquidata, ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, la somma di € . 575,00, salva la riduzione di cui all’art. 130 d.P.R. 115/2002.
Il motivo è fondato.
Il d.m. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. d), stabilisce che il compenso per la fase decisionale spetta in relazione a svariate attività: ‘le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)’.
Nel caso di specie è errata la decisione del Tribunale di non liquidare alcuna somma per la fase decisionale nonostante l’avvocato COGNOME avesse depositato una memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma II, c.p.c.;
3. con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dei parametri minimi ex d.m. 55/2014 per avere il Tribunale determinato in € . 462,00 le competenze professionali del giudizio di opposizione con riguardo ai valori tabellari relativi allo scaglione di valore inferiore a € . 1.100,00 applicati per le fasi di studio (€131 ,00 ), introduttiva (€ . 131,00 ) e di trattazione (€ . 200,00) ma senza tener conto della fase decisionale, per la quale avrebbero dovuto essere liquidati € . 200,00.
Anche tale motivo è fondato posto che alcune delle attività della fase decisionale già sopra elencate sono state incontestabilmente svolte. Così, ad esempio, ‘…. l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo ‘ ;
4. in conclusione entrambi i motivi di ricorso devono essere accolti; l’ordinanza impugnata deve essere cassata e, in assenza di accertamenti di fatto da svolgersi, la causa può essere così decisa nel merito ex art. 384 comma 2 cpc:
per l’attività svolta davanti a questa Corte nel giudizio iscritto al n. 14674 dell’anno 2020 e definito con ordinanza n. 24290 del 2021, va riconosciuta al ricorrente la somma, aggiuntiva rispetto a quella già liquidata dall’ordinanza impugnata, di €. 575,00 a titolo di compenso per la fase decisionale, con riduzione della metà ex art. 130 del d.P.R. 115 del 2002 (si è considerato lo stesso scaglione utilizzato dal giudice di merito, da €. 26.001,00 a 52.000,00, valori minimi);
per l’attività svolta davanti al Tribunale di Lecce nel giudizio di opposizione, va riconosciuta al ricorrente la somma aggiuntiva rispetto a quella già liquidata dall’ordinanza impugnata, di euro 200,00 a titolo di compenso per la fase decisionale (primo scaglione, valori medi utilizzato dal giudice di merito).
Si precisa, in riferimento che lo scaglione di valore a cui parametrare il compenso non è quello individuato dal ricorrente a
pagina 7 del ricorso, tra 1.101,00 e 5.200,00 euro ma quello inferiore posto che occorre avere ovviamente riguardo al valore differenziale in contestazione;
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
PQM
la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, liquida al ricorrente, per l’attività svolta davanti a questa Corte nel giudizio iscritto al n.14674 dell’anno 2020 e definito con ordinanza n. 24290 del 2021, la somma, aggiuntiva rispetto a quella già liquidata dall’ordinanza impugnata, di € . 575,00, a titolo di compenso per la fase decisionale, da ridursi della metà, nonché, per l’attività svolta davanti al Tribunale di Lecce nel giudizio di opposizione, la somma aggiuntiva rispetto a quella già liquidata dall’ordinanza impugnata, di € . 200,00 a titolo di compenso per la fase decisionale;
condanna il Ministero della Giustizia a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € . 500,00, per compensi professionali, € 100,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Roma 15 maggio 2025
Il Presidente NOME COGNOME