Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10931 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 26262/2018, proposto da
INTERESSE NOME , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
-RICORRENTE – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Bari, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE-
e
COGNOME NOME E COGNOME NOME.
-INTIMATE- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Bari n. 3212/2018 del 18.7.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto: compensi professionali
1. Con ricorso ex art. 2473, comma terzo, c.c., NOME COGNOME ha chiesto al Tribunale di Bari la nomina di un esperto affinché determinasse il valore della sua quota di partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE, da cui era receduto con raccomandata 20/23 dicembre 2013.
Con decreto del 13 giugno 2016 sono state nominate per la stima NOME COGNOME ed NOME COGNOME, ponendo le spese della perizia a carico del ricorrente.
Le resistenti, espletato l’incarico, hanno provveduto all’autoliquidazione del compenso, inoltrando una richiesta di pagamento. Su ricorso del ricorrente, che ha dedotto l’illegittimità dell’autoliquidazione, il Tribunale ha ritenuto di non essere competente a liquidare il compenso degli stimatori, affermando che il rapporto tra i professionisti e la società ha carattere negoziale.
Il provvedimento è stato confermato dalla Corte d’appello barese , evidenziando che: a) l’art. 2473 c.c. richiama l’art. 1349 c.c. e la disciplina della determinazione dell’oggetto del contratto da parte di un terzo arbitratore, con la conseguenza che la stima è impugnabile solo per manifesta iniquità o manifesta erroneità; b) le contestazioni sollevate dal ricorrente esulava no dall’ambito applicativo del rito camerale monosoggettivo previsto dagli artt. 27 e 29 del D.lgs. 5/2003, il quale può riguardare solo la nomina del perito e non anche l ‘ impugnazione del valore della quota liquidata; c) ogni contestazione sulla spettanza del compenso era preclusa, poiché l’COGNOME non aveva impugnato il provvedimento del 13.6.2016 con cui il Tribunale aveva posto a suo carico le spese di perizia.
Per la cassazione dell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE
COGNOME NOME e COGNOME NOME non hanno proposto difese.
In prossimità dell’adunanza camerale le parti ricorrente e controricorrente hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che non investe il provvedimento di nomina degli esperti ai sensi dell’art. 2473 c.c., quale statuizione non definitiva e non idonea al giudicato, non impugnabile in cassazione (cfr., con riferimento al procedimento ex art. ai sensi dell’art. 2437 ter cod. civ. e dell’art. 29 del d.lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003, in tal senso, Cass. 13760/2009; Cass. 3883/2014).
Il ricorrente aveva chiesto di dichiarare -nelle forme del procedimento camerale (con scelta processuale non censurata) l’ infondatezza della pretesa degli esperti di procedere all’autoliquidazione del compenso e l’insussistenza dell’obbligo di pagamento degli importi oggetto delle richieste stragiudiziali nonché di affermare la competenza del tribunale per la liquidazione del giusto compenso, temi oggetto di statuizione definitiva, non altrimenti impugnabile e quindi suscettibile di ricorso ex art. 111 Cost..
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2473 , comma terzo, c.c., lamentando che la Corte di merito non abbia tenuto conto che, per espressa previsione normativa, compete al Tribunale che abbia provveduto alla nomina dell’esperto, liquidare le spese del procedimento di stima della quota sociale.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere il giudice pronunciato sulla liquidazione dei compensi, assumendo erroneamente che la stima della quota, effettuata dagli esperti, è impugnabile solo per errore o manifesta iniquità in sede contenziosa ordinaria.
Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, contestando alla Corte di merito di aver affermato che il conferimento dell’incarico di stima comporta sempre l’obbligo di pagamento del compenso, sebbene il ricorrente non avesse affatto posto in discussione la sussistenza di tale obbligo ma avesse semplicemente chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale per la liquidazione e la quantificazione del compenso, con conseguente illegittimità dell’autoliquidazione effettuata dagli esperti.
Non sarebbe pertinente al tema in discussione neppure il passaggio della motivazione con cui la Corte di merito ha ritenuto estraneo al giudizio di opposizione ex art. 170 D.P.R. 112/2002 il riparto delle spese tra le parti in causa, non avendo l’COGNOME proposto alcuna opposizione, e con cui l’ordinanza ha affermato che la stima sarebbe impugnabile solo in via ordinaria, non essendo stata contestata la correttezza delle valutazioni della quota effettuate dagli stimatori.
Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 739 e 742 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto inammissibile il reclamo per non esser stato tempestivamente impugnato il provvedimento con cui le spese del procedimento erano state poste a carico del ricorrente, sebbene fosse in discussione non la legittimità della nomina ma la pretesa degli esperti di procedere all’autoliquidazione del compenso, dovendo ritenersi semmai
proposta una mera istanza di modifica del provvedimento di primo grado.
Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2473 c.c., censurando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, illegittimamente adottata nell’ambito di un procedimento monosoggettivo a carattere non contenzioso in cui gli altri interessati non acquisirebbero la qualità di parti in senso proprio.
Va esaminato con priorità il quarto motivo di ricorso, che pone una questione di rito pregiudiziale rispetto all’esame degli ulteriori temi dibattuti in causa.
La censura è fondata.
La Corte distrettuale ha erroneamente ritenuto ostativo per l’esame delle ragioni di impugnazione che non fosse stato impugnato nel termine di 10 giorni, di cui all’art. 747 c.p.c. , il decreto di nomina degli esperti con cui le spese del procedimento erano state poste a carico del ricorrente, non avvedendosi che, per quanto detto, non era in discussione la legittimità della nomina, né la correttezza del criterio di riparto delle spese tra le parti del procedimento, quanto il potere degli esperti di autoliquidare il compenso e l’obbligo del socio receduto di dover procedere al pagamento dell’importo così quantificato, questioni non decise dal provvedimento di nomina del 13.6.2016, ma sorte solo a seguito delle successive richieste di pagamento inviate con le note del 20.12.2017, essendo perciò irrilevante che quel primo provvedimento, non direttamente lesivo delle ragioni del ricorrente (sotto i profili di cui si dibatte), non fosse stato impugnato nel termine di legge , avendo l’COGNOME inteso ottenere la riforma della successiva pronuncia con cui il Tribunale
aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sul compenso.
4. Il primo motivo è fondato e ne consegue l’assorbimento di ogni altra censura.
L’art. 2473, comma terzo, c.c. dispone che i soci che recedono dalla RAGIONE_SOCIALE hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.
Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349 c.c.
La nozione di spese cui allude la norma va intesa in senso lato, tale da includere anche il compenso degli stimatori, non autorizzando il dato letterale alcuna interpretazione restrittiva.
Questa Corte ha, difatti, già ritenuto che il compenso dello stimatore debba essere liquidato dal giudice, sottolineando ( sebbene, con riferimento all’analoga previsione dell’art. 2437 -ter , sesto comma, c.c., che riguarda la nomina dell’esperto chiamato a valutare il valore delle azioni in caso di recesso di un socio di RAGIONE_SOCIALE) , che l’esperto va annoverato fra gli ausiliari del giudice ai sensi dell’art. 68 c.p.c., mettendo egli a disposizione delle parti il risultato della propria opera di valutazione al fine della regolazione delle loro posizioni, dal che segue che il relativo compenso deve essere determinato, secondo le modalità stabilite dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in base alla tariffa giudiziale prevista per tutti gli ausiliari del giudice e non, invece, in base alla tariffa professionale (Cass. 2152/2012).
N ella nozione di ausiliari recepita dall’art. 3, comma primo, lettera n) e o) del D.P.R. 115/2002 non è valorizzato l’esercizio di una funzione strumentale al provvedimento che il giudice emette a definizione di un certo procedimento, risultando accolta una nozione ampia tale da ricomprendere “tutti i soggetti privati chiamati a prestare la loro attività in occasione di un processo ed in relazione a concrete necessità individuabili di volta in volta dal giudice (o dal cancelliere o dall’ufficiale giudiziario).
Competeva, pertanto, al giudice adito il compito di liquidare le spese su richiesta degli interessati, non potendo gli esperti provvedere all’autoliquidazione, né esigere il pagamento sulla base dell’originario provvedimento di nomina con cui il Tribunale si era limitato a porre le spese a carico del socio receduto, senza null’altro disporre in proposito e senza procedere alla quantificazione.
Sono, per tali ragioni, accolti i motivi primo e quarto del ricorso, con assorbimento delle altre censure.
L’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i motivi primo e quarto del ricorso, dichiara assorbiti gli altri; cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 21.2.2024.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME