Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15759 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15759 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9194/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO DIGINDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende;
-ricorrenti- contro
COGNOME
COGNOME
-intimata-
avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 203/2022 depositata il 18/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che :
1.la Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 18 ottobre 2022 in causa iscritta al n.203 del Registro dell’anno 2022, decidendo del ricorso proposto dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. nei confronti di NOME COGNOME per il pagamento di compensi per prestazioni professionali svolte separatamente da essi ricorrenti in vari procedimenti giudiziali, liquidava a NOME COGNOME la somma di 400,00 euro e a NOME COGNOME la somma di 600,00 euro, e, sul motivo per cui la convenuta era rimasta contumace e quindi non si era opposta alle avverse richieste, riteneva di non dovere provvedere sulle spese di causa;
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per la cassazione della ordinanza sulla base di due motivi;
NOME COGNOME è rimasta intimata.
Considerato che :
con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte di Appello omesso di liquidare a favore di essi ricorrenti le spese del giudizio;
2.con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazioni dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte di Appello liquidato ai ricorrenti somme insufficienti in relazione all’attività difensiva svolta da ciascuno dei ricorrenti in favore della intimata nei procedimenti presupposti.
In particolare, l’avvocato COGNOME chiarisce di avere chiesto compensi per un procedimento svolto nell’interesse della COGNOME per equa riparazione del pregiudizio da eccessiva durata di un processo ai sensi della l. n. 89/2001, chiedendo, in detto procedimento, che alla COGNOME fosse riconosciuto un indennizzo di 2.000,00 euro. Evidenzia che la Corte di Appello ha liquidato la somma di euro 400,00 in dichiarata applicazione del ‘d.m.55/2014, tenuto conto che trattasi di materia rientrante nella volontaria giurisdizione e di quanto statuito dall’art. 4 del suddetto d.m.’. Il
ricorrente censura la ordinanza per avere la Corte di Appello errato nel qualificare il procedimento ex l. n. 89/91 come procedimento di volontaria giurisdizione invece che come procedimento contenzioso, errato, conseguentemente, nel liquidare un importo ‘che pur applicando la massima riduzione ai singoli importi per ciascuna voce del d.m. 8 aprile 2004’ era inferiore al minimo, pari a 684,52 euro, da liquidarsi per l’attività concretamente espletata, e per avere comunque la Corte di Appello liquidato l’importo di 400,00 euro in misura unitaria senza fornire alcuna indicazione su come fosse pervenuta a tale liquidazione. L’avvocato COGNOME deduce altresì che la Corte di Appello ha del tutto trascurato il fatto che ad esso avvocato ‘andavano liquidati anche i diritti di precetto, pari a 392,087 euro’, notificato al Ministero della giustizia in data 25.5.2012.
L’avvocato COGNOME a sua volta evidenzia di avere chiesto compensi per un altro procedimento svolto nell’interesse della COGNOME per equa riparazione del pregiudizio da eccessiva durata di un processo ai sensi della l. n. 89/2001, di avere in detto procedimento chiesto che alla COGNOME fosse riconosciuto un indennizzo di 3.000,00 euro. Evidenzia che la Corte di Appello ha liquidato la somma di 600,00 euro in dichiarata applicazione del ‘d.m.55/2014, tenuto conto che trattasi di materia rientrante nella volontaria giurisdizione e di quanto statuito dall’art. 4 del suddetto d.m.’. La ricorrente censura la ordinanza per avere la Corte di Appello errato nel qualificare il procedimento ex l.89/91 come procedimento di volontaria giurisdizione invece che come procedimento contenzioso, errato, conseguentemente, nel liquidare un importo ‘che pur applicando la massima riduzione ai singoli importi per ciascuna voce del d.m. 8 aprile 2004’ era inferiore al minimo, pari a 794,52 euro, da liquidarsi per l’attività concretamente espletata, e per avere comunque la Corte di Appello liquidato l’importo di 600,00 euro in misura unitaria senza avere fornito alcun ragguaglio su come fosse
pervenuta a tale liquidazione. L’avvocato COGNOME deduce altresì che la Corte di Appello ha del tutto trascurato il fatto che ad essa avvocato ‘andavano liquidati anche gli onorari per le procedure esecutive svolte davanti al Tribunale di Roma RGE 15576/12 e per l’intervento spiegato nella proceduta esecutiva RGE 25759/08 del Tribunale di Roma’.
Il secondo motivo di ricorso va esaminato per primo.
3.1. Il motivo è fondato.
Innanzi tutto, la Corte di Appello ha liquidato il compenso ai due ricorrenti per i due procedimenti volti al riconoscimento dell’equo indennizzo da irragionevole durata del processo ai sensi della l. n. 89 del 2001, in base ai parametri del d.m. 55/2014 ‘tenuto conto che trattasi di materia rientrante nella volontaria giurisdizione’. Questa Corte (v. tra altre ordinanza n. 6015 del 28/02/2019) ha precisato invece che ‘Il giudizio per il riconoscimento dell’equo indennizzo da irragionevole durata del processo ai sensi della l. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) ha carattere contenzioso perché volto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo che si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con un provvedimento il quale, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza ed è suscettibile di acquistare autorità di giudicato. Ne consegue che trovano applicazione analogica le disposizioni degli artt. 91 ss. c.p.c. in tema di spese processuali e che la relativa liquidazione va effettuata non già in base alla tabella n. 7 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia, concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione, bensì a quella n. 12 del medesimo d.m. sui giudizi ordinari innanzi alla corte d’appello’.
In secondo luogo, la Corte di Appello ha del tutto trascurato di pronunciarsi sulle richieste di compenso avanzate dai due ricorrenti per le procedure esecutive svolte nell’interesse della attuale intimata.
Il secondo motivo deve pertanto essere accolto.
Il primo motivo di ricorso resta assorbito per il fatto che, in conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo, l’ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, e che spetterà al giudice del rinvio pronunciare sulle spese dell’intero processo, comprese quelle di legittimità, in base all’esito complessivo del giudizio.
P . Q . M .
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio, comprese quella di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda