Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7598 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7598 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15707/2019 R.G. proposto da : NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
COMUNE DI ARNARA, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 987/2019 depositata il 12/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 12.2.2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, accolse parzialmente la domanda proposta dall’ingegnere NOME nei confronti del Comune di Arnara e, per l’effetto, condannò il convenuto al pagamento della somma di € 13.723,58, a titolo di compenso professionale per le sole attività di progettazione e direzione dei lavori relativi all’attività di restauro e manutenzione delle chiese di S. Nicola e di S. Sebastiano.
Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale accertò che tali attività erano previste nella convezione scritta, conclusa inter partes in data 31 luglio 2000, mentre l’accordo non prevedeva specificamente l’attività di coordinamento della sicurezza, collaudo, misure e contabilità; nessun compenso venne riconosciuto, inoltre, per la redazione della perizia di variante suppletiva, in assenza di forma scritta.
Avverso tale sentenza di appello l’Ingegnere NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
Il Comune di Arnara ha resistito con controricorso
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo rigettata, l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché il ricorrente avrebbe proposto questioni nuove in sede di legittimità.
Rileva il collegio che la questione della debenza del compenso per la prestazione professionale formava oggetto dei motivi d’appello
avverso la sentenza del Tribunale, che, accogliendo l’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva statuito che nulla era dovuto alla ricorrente per assenza del conferimento dell’incarico con la forma scritta.
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 16 e 17 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, degli artt. 1325, 1350, 1418 c.c., degli artt. 3, 17, 27 della Legge n. 109 dell’11.2.1994 e dell’art. 123 del D.P.R. 21.12.1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., e, in subordine si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente o per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; il ricorrente censura la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento dei compensi per le attività di misure, contabilità e di collaudo tecnico-amministrativo, sostenendo che tali attività erano comprese nella convenzione di incarico professionale di progettazione e direzione lavori del 31.7.2000; esse rientrerebbero, infatti, nelle attribuzioni del direttore dei lavori e non necessiterebbero, ai fini della liquidazione, di un autonomo contratto d’opera professionale.
3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 16 e 17 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, degli artt. 1325, 1350, 1418 c.c., nonché delle norme e principi in tema di attività del Direttore dei Lavori Pubblici, ed in particolare degli artt. 333 e 334 della L. 20.3.1865, n. 2248, all. F, anche in riferimento all’art. 22 L. 2.3.1949, n. 143, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e, in subordine si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per motivazione apparente o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; la Corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di riconoscere il compenso al ricorrente per la redazione della
perizia di variante, che aveva lo scopo sia di destinare all’esecuzione dei lavori le somme derivanti dal ribasso d’asta offerto dalla ditta aggiudicataria, sia di osservare le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza per i Beni ambientali ed architettonici. La ricorrente evidenzia come la normativa in materia di opere pubbliche (art. 343 della L. 20.3.1865, n. 2248, all. F) ponga a carico del direttore dei lavori l’obbligo di presentare una perizia di variante quando non si verifica alcun mutamento dell’importo del contratto, ma occorra variare i lavori appaltati o quando, in caso di variante tecnica, si verifichi un mutamento nell’importo del contratto. Tale attività sarebbe, pertanto, riconducibile all’originario incarico professionale, come previsto dall’art. 22 della Legge n. 143 del 1949.
4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 16 e 17 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, degli artt. 1325, 1350, 1418 c.c., nonché delle norme e principi in tema di attività del Direttore dei Lavori pubblici ed in particolare degli artt. 3, 17, 27 della Legge 11.12.1994, n. 109 e dell’art. 127 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e dell’art. 3 del D. Lgs. 14.8.1996, n. 494; in subordine, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per motivazione apparente o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte d’appello riconosciuto il compenso per l’attività di coordinatore della sicurezza. Si tratterebbe di attività rientrante nelle attribuzioni del direttore dei lavori, ove sia in possesso dei requisiti, come previsto dal D. Lgs. 14.8.1996, n. 494, in forza del quale il responsabile dei lavori può svolgere anche le funzioni di coordinatore della sicurezza.
Questi motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati sotto il profilo della motivazione apparente e della violazione di legge.
5.1. La questione di diritto posta all’attenzione del giudicante riguarda l’ambito delle attribuzioni del direttore dei lavori negli appalti di opera pubblica, con riferimento alle prestazioni di contabilità e misure, collaudo amministrativo, coordinatore della sicurezza nonché per la redazione di un’eventuale perizia di variante.
La Corte d’appello ha ritenuto che dette attività non rientrassero tra le attribuzioni del direttore dei lavori perché non esplicitate nella convenzione scritta del 31.7.2000, con la quale era stato conferito l’incarico di progettazione e direzione dei lavori in relazione ad un intervento di restauro e manutenzione di due chiese. Di conseguenza, i rapporti tra l’Ingegnere Roma e il Comune di Arnara dovevano formare oggetto di specifico contratto avente forma scritta ad substantiam perché la professionista potesse aver diritto alla corresponsione del compenso.
5.2. La Corte d’appello, nella sua scarna motivazione, ha dato sostanzialmente per scontato che le attività di redazione di perizia di variante, di collaudo e coordinamento sicurezza, di misure e contabilità debbano ritenersi escluse dalle mansioni ordinarie del Direttore e quindi non debbano essere retribuite in mancanza di specifico conferimento di tali incarichi.
A tali conclusioni, però, la Corte di merito è giunta in modo apodittico, senza rendere percepibile il fondamento della decisione perché ha omesso di individuare, previa ricognizione della normativa di settore, quali siano i compiti ordinari del Direttore dei Lavori (sulla motivazione apparente, tre le tante, v. SSUU n. 2767/2023 e la giurisprudenza in essa richiamata).
5.3. La decisione della Corte d’appello doveva dunque analizzare le norme che disciplinano le attribuzioni del direttore dei lavori, contenute nella disciplina di settore (artt. 3, 17, 27 della L. 109/1994; artt. 123 ss. del D.P.R. 554/1999 modificate dagli artt. 101 e 111 D. Lgs. 50/2016 e dal Decreto Ministeriale delle Infrastrutture Trasporti n. 49/2018).
Ai sensi dell’art. 123, comma 2 del D.P.R. 554/1999, ratione temporis applicabile ‘L’ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali. Il direttore dei lavori svolge attività di controllo amministrativo contabile nell’esecuzione dell’appalto di lavori, classificando e misurando le lavorazioni eseguite dall’appaltatore, trasferendo i rilievi effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa, rilascia gli stati di avanzamento dei lavori, ai fini dell’emissione dei certificati di pagamento e controlla lo sviluppo dei lavori’.
Il Direttore dei lavori partecipa, altresì all’attività di collaudo tecnico amministrativo al termine dei lavori.
La sentenza impugnata non considera neppure le norme in tema di perizia di variante.
L’art. 22 della Legge n. 143 del 2.3.1949 prevede che le modificazioni ed aggiunte all’elaborato od al progetto definitivamente approvato, introdotte in corso di lavoro per cause non imputabili al professionista e richiedenti nuovi studi, sono considerate come appendici al progetto od all’elaborato, ed il professionista ha diritto al compenso anche sulla parte studiata e non eseguita, compenso che è valutato o in via
discrezionale, oppure, ove possibile, sul costo preventivo dalla parte non eseguita.
In materia di appalti di opere pubbliche, ogni variazione o aggiunta a un progetto già in corso non prevista in contratto, che dia luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, è consentita solo mediante presentazione di una perizia suppletiva da parte del direttore dei lavori all’Amministrazione cui spetta decidere se accordarla o meno (L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 343 abrogato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 358).
Analoghe considerazioni vanno svolte per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 127 del D.P.R. n. 554/1999, rientranti nelle attribuzioni del direttore dei lavori, anche ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D. Lgs. 14.8.1996, n. 494, in forza del quale il responsabile dei lavori poteva svolgere anche le funzioni di coordinatore della sicurezza.
Si rende pertanto necessario un nuovo esame perché si ponga rimedio alla lacuna sulla corretta individuazione della disciplina e sull’obbligo motivazionale.
6. Col quarto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla debenza di interessi legali, sui compensi riconosciuti e sul rimborso dei diritti di opinamento per il visto di congruità, oltre alla violazione dell’art. 1284 c.c. e dell’art. 9 della Legge n. 143 del 2.3.1949. Il ricorrente sostiene che la sentenza della Corte di Appello non si sia pronunciata in relazione agli interessi sul capitale e al diritto di opinamento corrisposti dalla ricorrente all’Ordine degli Ingegneri nella misura di euro 347,87.
Questa censura resta logicamente assorbita e sarà esaminata nel giudizio di rinvio.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto in relazione ai primi tre motivi; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso e dichiara assorbito il restante; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, in data 28 novembre 2024.