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Compenso direttore lavori: le attività incluse

La Corte di Cassazione ha stabilito che il compenso del direttore dei lavori per appalti pubblici deve includere anche attività non esplicitamente menzionate nel contratto scritto, se queste rientrano nei suoi compiti ordinari previsti dalla legge. Nel caso specifico, un’ingegnere si è vista negare il pagamento per contabilità, collaudo e coordinamento della sicurezza. La Suprema Corte ha cassato la decisione d’appello, affermando che tali mansioni sono intrinseche al ruolo e vanno retribuite, rimandando il caso per una nuova valutazione basata sulla normativa di settore.

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Pubblicato il 20 settembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Compenso Direttore Lavori: Quali Attività Sono Incluse nel Contratto?

Il tema del compenso del direttore dei lavori negli appalti pubblici è spesso fonte di contenzioso. La domanda centrale è: quali attività sono coperte dal contratto originario e quali, invece, richiedono un incarico separato e scritto per essere retribuite? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito chiarimenti cruciali, stabilendo che molte delle mansioni considerate “extra” sono in realtà parte integrante dei doveri legali del professionista e, come tali, devono essere compensate.

I Fatti del Caso: L’Incarico per il Restauro di due Chiese

Una professionista veniva incaricata da un Comune per la progettazione e la direzione dei lavori di restauro di due chiese. Il contratto, stipulato in forma scritta, prevedeva un compenso per queste specifiche attività. Durante l’esecuzione dell’opera, tuttavia, l’ingegnere svolgeva ulteriori mansioni, tra cui il coordinamento della sicurezza, il collaudo, la redazione della contabilità e delle misure, e la preparazione di una perizia di variante.

Al momento della richiesta di pagamento per queste prestazioni aggiuntive, il Comune si opponeva. La Corte d’Appello, chiamata a decidere sulla questione, dava ragione all’ente pubblico, sostenendo che tali attività non erano esplicitamente previste nell’accordo scritto. Secondo i giudici di secondo grado, per ottenere il compenso, sarebbe stato necessario un ulteriore contratto scritto (ad substantiam).

La Decisione della Corte di Cassazione: Il compenso del direttore dei lavori e i suoi doveri

La professionista ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, che ha ribaltato completamente il verdetto. La Suprema Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello “scarna” e “apparente”, ovvero priva di un reale fondamento logico-giuridico.

I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse erroneamente dato per scontato che le attività contestate fossero escluse dalle mansioni ordinarie del Direttore dei Lavori, senza compiere un’analisi approfondita della normativa specifica che regola gli appalti pubblici.

Le Motivazioni: Quali Attività Rientrano nei Compiti Ordinari?

La Cassazione ha chiarito che l’ambito delle attribuzioni del Direttore dei Lavori non è definito solo dal contratto, ma soprattutto dalla legge. La normativa di settore (tra cui la Legge 109/1994 e il D.P.R. 554/1999, applicabili ratione temporis) delinea con precisione i compiti di questa figura professionale.

Nello specifico, la Corte ha sottolineato che attività come:

* Controllo tecnico, contabile e amministrativo: la misurazione e classificazione delle lavorazioni, la redazione dei registri di contabilità e degli stati di avanzamento lavori sono compiti intrinseci alla funzione di direzione lavori.
* Collaudo: il Direttore dei Lavori partecipa all’attività di collaudo tecnico-amministrativo al termine dell’opera.
* Perizia di variante: la presentazione di una perizia suppletiva per variazioni o aggiunte al progetto è un obbligo del Direttore dei Lavori in determinate circostanze.
* Coordinamento della sicurezza: se in possesso dei requisiti, il Direttore dei Lavori può svolgere anche le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Queste mansioni, essendo previste dalla legge come parte integrante del ruolo, non necessitano di un autonomo e specifico contratto scritto per essere retribuite. La loro esecuzione fa sorgere il diritto al relativo compenso professionale.

Le Conclusioni: Implicazioni per Professionisti e Pubbliche Amministrazioni

La sentenza rappresenta un punto fermo di grande importanza. Il principio che ne emerge è chiaro: il compenso del direttore dei lavori deve essere commisurato a tutte le attività che la legge pone a suo carico, anche se non sono elencate dettagliatamente nel contratto di incarico.

Per i professionisti, ciò significa avere una maggiore tutela, potendo richiedere il giusto compenso per tutte le prestazioni legalmente dovute. Per le pubbliche amministrazioni, invece, questo serve da monito: non possono rifiutare il pagamento di attività essenziali per la corretta esecuzione di un’opera pubblica, appellandosi unicamente a una lettura restrittiva del contratto scritto. La valutazione della congruità del compenso deve sempre fare riferimento al quadro normativo che disciplina la professione e l’appalto.

Le attività di contabilità, misure e collaudo devono essere esplicitamente previste nel contratto per dare diritto al compenso al Direttore dei Lavori?
No. Secondo la Corte di Cassazione, queste attività rientrano nel controllo tecnico, contabile e amministrativo che costituisce un compito ordinario del Direttore dei Lavori secondo la normativa sugli appalti pubblici. Pertanto, devono essere compensate anche se non menzionate specificamente nel contratto scritto.

La redazione di una perizia di variante da parte del Direttore dei Lavori richiede un nuovo contratto scritto per essere pagata?
No, non necessariamente. La Corte ha chiarito che, in materia di appalti di opere pubbliche, la presentazione di una perizia suppletiva è un’attività che può rientrare negli obblighi del Direttore dei Lavori. Di conseguenza, è riconducibile all’incarico originario e dà diritto a un compenso senza bisogno di un ulteriore contratto formale.

Anche il ruolo di coordinatore della sicurezza è considerato una mansione ordinaria del Direttore dei Lavori?
Sì, a determinate condizioni. La sentenza specifica che, se il Direttore dei Lavori possiede i requisiti previsti dalla legge (D.Lgs. 494/1996), può svolgere anche le funzioni di coordinatore della sicurezza, e tale attività rientra nelle sue attribuzioni. Anche in questo caso, la prestazione dà diritto a un compenso.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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