Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3483 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3483 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
Oggetto: spese
processuali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18790/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale in atti.
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t..
-INTIMATO – avverso l’ordinanza del Tribunale di Monza pubblicata in data 6.6.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
AVV_NOTAIO ha adito il Tribunale di Monza per ottenere il compenso per la difesa d’ufficio di NOME COGNOME, esponendo che, dopo la definizione del processo penale, aveva agito verso l’assistita in INDIRIZZO e, ottenuto il decreto ingiuntivo, aveva avviato l’esecuzione, risultata infruttuosa.
Con provvedimento del 3.12.2021 il Tribunale ha liquidato l’importo di € 489,38, oltre accessori ; su ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002 dell’AVV_NOTAIO, il giudice dell’opposizione ha conferma to il
provvedimento per carenza di prova delle attività espletate, respingendo anche la richiesta di rimborso delle spese volte al recupero del credito per la prolungata inerzia del ricorrente nell’assumere ogni iniziativa in proposito.
Per la cassazione del provvedimento l’AVV_NOTAIO propone ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria; il Ministero della giustizia è rimasto intimato.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 82 e 116 TUGS, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto liquidare anche le spese per le attività di recupero del credito professionale che il difensore aveva dovuto necessariamente espletare prima di chiedere la liquidazione a carico dello Stato.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 15 d.lgs. 150/2011 e l’omesso esame della documentazione , per aver il Tribunale negato il diritto agli onorari, ritenendo indimostrato lo svolgimento di attività difensiva ma senza acquisire d’ufficio gli atti del processo penale.
3. Il primo motivo è fondato.
A norma dell’art. 116 D.P.R. 115/2002, l’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Occorre la prova di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, pur non richiedendosi la dimostrazione della totale incapienza del debitore (Cass. 8359/2020; Cass. 3673/2019) e che quindi il difensore abbia ottenuto un titolo giudiziale per il pagamento del compenso e che abbia avviato l’esecuzione mobiliare (anche presso terzi) risultata infruttuosa o verificato la possibilità di procedere al pignoramento
immobiliare, essendo irrilevante il solo ritardo con cui siano state avviate le attività di recupero, ritardo che di per sé non è indice di un non adeguato sforzo da parte del difensore nel coltivare le proprie ragioni di credito.
Deve ribadirsi, in conformità all’ormai costante orientamento di questa Corte, che il suddetto tentativo di recupero costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116, D.P.R. 115/2002e che, in presenza degli indicati requisiti di serietà e non pretestuosità delle iniziative intraprese, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, devono rientrare nell’ambito di quelli che l’erario è tenuto a rim borsare al difensore d’ufficio (Cass. 3673/2019; Cass. 24104/2011; Cass. pen. 1630/2008; Cass. pen. 27473/2009).
4. Il secondo motivo è inammissibile.
La censura risulta carente dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 366 c.p.c., contestando al Tribunale di non aver acquisito d’ufficio gli atti processuali utili per la liquidazione, secondo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 15, comma quinto, d.lgs. 150/2011, senza specificare quali attività non siano state remunerate.
Avendo il giudice riconosciuto le spettanze professionali solo per talune prestazioni, competeva al difensore indicare in ricorso quali ulteriori attività avesse espletato, chiarendone natura ed oggetto, non essendo sufficiente l’elencazione degli atti non acquisiti che si legge a pag. 7 del ricorso, essendo carente una più precisa illustrazione della loro correlazione con le difese svolte, in rapporto al contenuto della pronuncia impugnata.
E’ accolto il primo motivo di ricorso; il secondo è dichiarato inammissibile.
L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Monza, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Monza, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda