Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30483 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30483 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 21767/2023 R.G. proposto da:
COGNOME avv. NOME, c.f. CODICE_FISCALE, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’ RAGIONE_SOCIALE controricorrente
avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Milano R.G. 2534/2023, depositata il 22-9-2023, udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 1211-2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con ordinanza depositata il 22-9-2023 il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione proposta ex artt. 84 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME al decreto di liquidazione dei compensi quale difensore d’ufficio dell’imputato NOME nel procedimento penale R.G. Trib. 7627/2018,
OGGETTO:
compensi del difensore d’ufficio
RG. NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 12-11-2025
escludendo la liquidazione delle spese sostenute per il tentativo di recupero del credito professionale. L’ordinanza, dichiarando di aderire all’indirizzo di Cass. pen. 46741/2007, ha rilevato che non esisteva disposizione che prevedesse la rifusione di spese e onorari riferiti a tale procedura, che non si trattava di spese comprese nell’elenco di quelle necessarie per la difesa, che l’attività era stata esercitata nell’interesse proprio del difensore e non dell’assistito, che l’onere di procedere al tentat ivo di recupero competeva a ogni difensore e l’assunzione del corrispondente rischio di insolvenza non era un aggravio peculiare, mentre l’esenzione da bolli e imposte attenuava l’entità del rischio.
2. Avverso l’ordinanza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
All’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 12-11-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce ‘violazione ed erronea applicazione degli artt. 82 e 116, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115’ ed evidenzia come l’ordinanza impugnata non abbia riconosciuto i compensi e le spese relativi ai procedimenti svolti per il tentativo di recupero del credito riferito alla difesa d’ufficio sulla base RAGIONE_SOCIALE risalente decisione di Cass. pen. 46741/2007, superata dalla univoca e consolidata giurisprudenza di legittimità, che esamina analiticamente.
2.Il motivo è fondato.
Già Cass. Sez. 6-2 20-12-2011 n. 27854 (Rv. 620470-01) ha evidenziato come risultasse all’epoca maggioritario il principio secondo il quale il difensore di ufficio che avesse inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario aveva diritto al rimborso dei compensi a essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 82 e 116 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; la sentenza ha dichiarato che tale orientamento maggioritario era preferibile rispetto a quello contrario, in quanto coerente con la lettera dell’art. 116, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d’ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo RAGIONE_SOCIALE all’infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato RAGIONE_SOCIALE prestazione. Nello stesso senso si richiamano, per tutte, Cass. Sez. 2 17-11-2011 n. 24104 Rv. 620032-01, Cass. Sez. 62 19-12-2017 n. 30484 Rv. 647174-01, Cass. Sez. 2 10-9-2019 n. 22579 Rv. 655220-01, Cass. Sez. 2 20-5-2021 n. 15006, Cass. Sez. 2 15-12-2021 n. 40073, Cass. Sez. 2 13-3-2023 n.7275, Cass. Sez. 2 78-2023 n. 23958, Cass. Sez. 2 26-2-2024 n. 5041 Rv. 670376-01. Come si legge in Cass. 40073/2021, il principio risulta del tutto coerente non solo con la lettera dell’art. 116 d.P.R. 115/2002 ma anche con la sua ratio, perché l’estensione RAGIONE_SOCIALE liquidazione ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale, comunque resa anche nell’interesse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; quindi, risulterebbe iniquo accollare al professionista l’onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all’AVV_NOTAIO e tali spese devono essere ricomprese in quelle che l’Erario è tenuto a rimborsare .
3. All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione dell’ordinanza impugnata e il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa al Presidente del Tribunale di Milano in persona di diverso magistrato, il quale procederà a un nuovo esame dell’opposizione facendo applicazione del principio enunciato, regolamentando anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa al Tribunale di Milano, in persona di
diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte suprema di cassazione il 12-11-2025
Il Presidente
NOME COGNOME