Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3480 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3480  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
OGGETTO:
compensi del difensore d’ufficio
R.G. 18825/2022
C.C. 24-1-2024
sul ricorso n. 18825/2022 R.G. proposto da:
COGNOME AVV. AVV_NOTAIO, c.f. CODICE_FISCALE, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.,
con indirizzo pec EMAIL
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE,  c.f.  97591110586,  in  persona  del Ministro pro tempore, intimato
avverso  l’ordinanza  del  Presidente  del  Tribunale  di  Monza  in  R.G. 10611/2021 depositata il 6-6-2022 rep. 3290/2022
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24-12024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con ordinanza depositata il 6-6-2022 il Presidente del Tribunale di  Monza  ha  integralmente  rigettato l’opposizione  proposta  ex  artt. 116,  84  e  170  d.P.R. 30  maggio  2002  n.  115  dall’AVV_NOTAIO  avverso  il  decreto  emesso  il  6-12-2021  dal  Tribunale  di
Monza, che gli aveva riconosciuto la somma di Euro 489,38 oltre iva e c.p.a. per la difesa d’ufficio  dell’imputato  NOME  COGNOME  nel procedimento RGNR 8103/1998.
L’ordinanza ha dichiarato che, ai fini della liquidazione dei compensi, non poteva essere invocata l’applicazione del Protocollo del 2017, divenuto operativo quattordici anni dopo la cessazione dell’attività professionale per la quale era stata chiesta la liquidazione tardivamente il 5-10-2020, posto che si trattava di ritardo ingiustificabile e non giustificato in concreto, per cui il ricorrente non poteva avvalersi degli effetti favorevoli di un regime pattizio inesistente all’epoca in cui aveva maturato il diritto al compenso. Ha aggiunto che l’attività esposta nella nota spese non risultava specifica né documentata, e che il tardivo inizio delle iniziative di recupero del credito e l’inutilità delle stesse non legittimava il riconoscimento delle spese di recupero del credito.
2.Avverso l ‘ordinanza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Ministero della Giustizia, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato  a  mezzo  pec  presso  l ‘ Avvocatura  Generale  dello  Stato all’indirizzo EMAIL, è rimasto intimato.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito  della  camera  di  consiglio del  24-1-2024  la  Corte  ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.Con il primo motivo ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.’ il ricorrente lamenta che non gli siano state riconosciute, nonostante la documentata attività, le spese per il recupero del credito, spettanti ai
sensi degli artt. 82 e 116 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Evidenzia che l’inutilità dell’esecuzione forzata, come definita dall’ordinanza impugnata al fine di escludere la spettanza di quelle spese, è certa in quanto, se vi fosse adempimento da parte del soggetto che è stato assistito dal difensore d’ufficio, non vi sarebbe richiesta di liquidazione dei compensi. Espone in fatto le ragioni che hanno comportato quello che l’ordinanza impugnata ha qua lificato ritardo nella richiesta di pagamento e richiama i precedenti di legittimità in forza dei quali i costi per il recupero del credito devono essere riconosciuti dall’erario.
1.1.Il motivo è fondato, dovendosi dare continuità all’indirizzo consolidatosi e di cui sono espressione già Cass. Sez. 2 17-11-2011 n. 24104 Rv. 620032-01 e Cass. Sez. 6-2 20-12-2011 n. 27854 Rv. 620470-01 le quali, recependo i principi maggioritari nella giurisprudenza delle sezioni penali della Cassazione, hanno statuito nel senso che il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (nello stesso senso Cass. Sez. 6-2 19-12-2017 n. 30484 Rv. 647174-01, Cass. Sez. 2 10-9-2019 n. 22579 Rv. 655220-01, Cass. Sez. 2 20-5-2021 n. 15006, Cass. Sez. 2 15-12-2021 n. 40073, Cass. Sez. 2 13-3-2023 n.7275, Cass. Sez. 2 7-8-2023 n. 23958). Come si legge in Cass. 40073/2021, tale principio risulta del tutto coerente con la lettera dell’art. 116 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e con la sua stessa ratio, perché l’estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell’interesse dello Stato; quindi, risulterebbe iniquo accollare al
professionista l’onere delle  spese  occorrenti  per  il  recupero  dei compensi professionali dovuti e riconosciuti al l’avvocato.
2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 150/2011 in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., nonché omesso esame della documentazione prodotta con il ricorso in opposizione al decreto di pagamento, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.’ , e lamenta che l’ordinanza impugnata abbia dichiarato che l’attività esposta nella nota spese non risultava specifica e documentata. Rileva che il Tribunale non ha esaminato la documentazione prodotta, r elativa all’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., alla citazione diretta a giudizio e alla sentenza e aggiunge che, se il Tribunale avesse ritenuto necessario disporre di ulteriori informazioni, avrebbe dovuto acquisire d’ufficio tutto il fascicolo della liquidazione, richiamando in tal senso Cass. 23133/2021. Quindi chiede che sia liquidato in suo favore il compenso applicando il Protocollo del 2017.
2.1.Il motivo è inammissibile in primo luogo nella parte in cui chiede l’applicazione del Protocollo del 2017, perché l’ordinanza impugnata ha statuito nel senso dell’inapplicabilità di quel Protocollo per il fatto di non essere stato vigente al momento dell’esecuzione delle prestazioni; tale statuizione non è stata oggetto di critica volta a farne emergere l’illegittimità e per questo non è soddisfatto il requisito di cui all’art. 366 co.1 n. 4 cod. proc. civ ., essendo la censura priva di attinenza al decisum (cfr. Cass. Sez. 6-1 7-9-2017 n. 20910 Rv. 645744-01, per tutte).
Il motivo è inammissibile anche per il resto in quanto, limitandosi a lamentare  che  l’ordinanza  impugnata  non  abbia  esaminato  i documenti  dai  quali  sarebbe  risultata  l’attività  svolta, non  individua quali  voci  della  sua  nota  spese  non  siano  state  riconosciute  con riferimento a quei documenti. In questo modo il motivo non offre alcun
elemento utile a fare emergere l’erroneità del giudizio dell’ordinanza impugnata, secondo la quale l’attività esposta nella nota spese non era specifica e quindi il motivo anche sotto questo profilo non rispetta l’art. 366 co.1 n. 4 cod. proc. civ. Inoltre, il motivo non consente di apprezzare in quali termini l’omesso esame della documentazione prodotta abbia influito sulla decisione censurata di riconoscere compensi inferiori a quelli richiesti e quindi il motivo viola il principio di specificità posto da ll’art. 366 co.1 n. 6 cod. proc. civ . Infatti, il requisito di autosufficienza del ricorso, quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, ma comunque richiede che sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure (Cass. Sez. U 18-3-2022 n. 8950 Rv. 664409-01) e nella fattispecie tale indicazione delle singole voci richieste nella nota spese è totalmente omesso.
3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso impone la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Monza in persona di  diverso  magistrato,  il  quale  deciderà  facendo  applicazione  dei principi esposti e statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Monza in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione