Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23977 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23977 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 4148 – 2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. 80184430587 – in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domicilia per legge.
RICORRENTE
contro
AVV_NOTAIO NOME COGNOME -c.f. CODICE_FISCALE – elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso il proprio studio; rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Firenze del 14.12.2020; udita la relazione nella camera di consiglio del 10 luglio 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
AVV_NOTAIO veniva nominato da questa Corte di legittimità, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen. , difensore d’ufficio di NOME COGNOME, ricorrente in cassazione avverso sentenza di condanna e privo di difensore di fiducia.
Al termine dell’incarico l’AVV_NOTAIO COGNOME chiedeva alla Corte d’Appello di Firenze farsi luogo alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE sue spettanze per l’attività professionale prestata innanzi alla Corte di cassazione in favore di NOME COGNOME, risultato irreperibile.
La Corte di Firenze con decreto del 10.12.2019 rigettava l ‘istanz a.
Assumeva che non era a farsi luogo alla liquidazione richiesta, siccome il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile.
AVV_NOTAIO COGNOME proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002.
Resisteva il RAGIONE_SOCIALE.
Eccepiva che nulla era dovuto ai sensi dell’art. 106 d.P.R. n. 115/2002.
Con decreto del 14.12.2020 la Corte d’Appello di Firenze accoglieva l’opposizione e liquidava in favore dell’opponente l’ importo di euro 2.340,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, a titolo di compenso per l’attività difensiva svolta innanzi a questa Corte in favore di NOME COGNOME.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
AVV_NOTAIO ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore RAGIONE_SOCIALE spese.
Il AVV_NOTAIO delegato ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. datata 30.12.2023 di definizione del giudizio in dipendenza RAGIONE_SOCIALE ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.
Con istanza datata 7.2.2024 il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha chiesto che la causa venga decisa.
La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 82, 106, 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002.
Deduce che senza dubbio gli artt. 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002, concernenti la liquidazione dell’onorario e RAGIONE_SOCIALE spese al difensore d’ufficio, non richiamano l’art. 106 del medesimo d.P.R., che esclude sia dovuto il compenso al difensore RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al patr ocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, allorché l’impugnazione sia stata dichiarata inammissibile (cfr. ricorso, pag. 3) .
Deduce tuttavia che trattasi di circostanza non decisiva.
Deduce invero che la rubrica -‘estensione, a limitati effetti, RAGIONE_SOCIALE disciplina del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prevista per il processo penale’ – del Titolo III del d.P.R. n. 115/2002, ove sono inseriti gli artt. 116 e 117, conferma sotto il profilo logico e sistematico la possibilità di applicare talune disposizioni in tema di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -quale, app unto, quella di cui all’art. 106 cit. -ad ipotesi quale quella RAGIONE_SOCIALE difesa d’ufficio nel processo penale (cfr. ricorso, pag. 3) .
Deduce del resto che la figura del difensore d’ufficio nel processo penale è contemplata nella stessa parte III del d.P.R. n. 115/2002, dedicata al ‘patrocinio
a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 3) , e che non rileva la circostanza per cui nella rubrica del Titolo III figura l’inciso ‘a limitati effetti’ (cfr. ricorso, pag. 4) .
Deduce ulteriormente che ‘sia il difensore di parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia il difensore d’ufficio svolgono attività necessaria che, proprio perché tale, viene remunerata dall’Erario’ (così ricorso, pag. 4) .
Deduce di conseguenza che l’estensione deve esser e riferita pur alle norme che riguardano il compenso dovuto al difensore RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tra cui quella che nega il compenso, quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile (cfr. ricorso, pag. 4) .
Deduce che tale postulato rinviene riscontro nella ‘ ratio ‘ dell’art. 106 d.P.R. n. 115/2002, da identificare nell’esigenza di ‘non porre a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il compenso per attività processuale inutile o dilatoria’ .
Deduce altresì che l’esigenza di individuare un ragionevole ‘punto di equilibrio tra la garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica in materia di giustizia’ è stata, sì, espressa dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 16/2018 in relazione al difensore RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nondimeno è appieno riferibile pur al difensore d’ufficio nel processo penale , onde non incentivare la proposizione di impugnazioni a ‘rischio zero’ (cfr. ricorso, pagg. 5 -6) .
Deduce infine che non valgono a giustificare l’inapplicabilità dell’art. 106 cit. al difensore d’ufficio né la possibilità prefigurata per lo RAGIONE_SOCIALE di provvedere al recupero del credito nei confronti dell’imputato inadempiente o irreperibile né l’obbligo di prestazione dell’attività professionale gravante sul difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97, 5° co., cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., giacché la Corte d’Appello di Firenze ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
Evidentemente è sufficiente ribadire ai sensi dell’art. 118, 1° co., disp. att. cod. proc. civ. l’elaborazione di ques to Giudice del diritto.
Ovvero l’insegnamento secondo cui, n el processo penale, non si applica al dif ensore d’ufficio il disposto dell’art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, che esclude la liquidazione del compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte e dichiarate inammissibili, poiché l’art. 116 del citato d.P.R. estende a tale difensore la disciplina prevista per il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE limitatamente alle norme che regolano le forme e la misura RAGIONE_SOCIALE liquidazione dei crediti professionali a lui spettanti, nei casi in cui dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il loro recupero (cfr. Cass. (ord.) 12.12.2019, n. 32764; Cass. (ord.) 4.5.2022, n. 14085; Cass. (ord.) 17.11.2022, n. 33920. Si segnala che tal ultima ordinanza è stata pronunciata in giudizio intercorso tra le stesse parti del presente giudizio. Si veda altresì Cass. (ord.) 16.3.2023, n. 7614) .
In dipendenza dell’i nammissibilità del ricorso il RAGIONE_SOCIALE ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente, AVV_NOTAIO COGNOME, difesosi personalmente ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 380 bis , 3° co., cod. proc. civ., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione RAGIONE_SOCIALE proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applicano il 3° co. ed il 4° co. dell’art. 96 cod. proc. civ.
Questa Corte ha specificato che la novità normativa contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore RAGIONE_SOCIALE controparte (art. 96, 3° co., cod. proc. civ.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (art. 96, 4° co., cod. proc. civ.) .
E che risulta così « codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale, tant’è che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione -in deroga all a previsione generale contenuta nell’art. 35, 1° co., del d.lgs. n. 149/2022 -ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini RAGIONE_SOCIALE reattività ordinamentale, l’istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza RAGIONE_SOCIALE risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo) » (Sez. U., n. 28540 del 13.10.2023; n. 27433 del 27.9.2023; n. 27195 del 22.9.2023; n.28619 del 13.10.2023; n.37069 del 27.12.2023; n.3727 del 9.2.2024; n.3763 del 12.2.2024) .
Se pur di siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione in concreto RAGIONE_SOCIALE predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche del caso di specie (Cass. sez. un. n. 36069 del 27.12.2023) , nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’i nammissibilità del ricorso.
Il ricorrente deve, quindi, essere condannato al pagamento, a favore di controparte, ex art. 96, 3° co., cod. proc. civ., di una somma equitativamente determinata in misura pari all’importo RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, ex art. 96, 4° co., cod. proc. civ. al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma pari ad euro 2.000,00 (in ordine alla possibilità di condanna ex art. 96, 4° co., cod. proc. civ. del RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, cfr. Cass. 31.5.2024, n. 15354, ove, in motivazione, si legge, peraltro, che ‘il beneficiario RAGIONE_SOCIALE sanzione, la RAGIONE_SOCIALE, costituisce un Ente di diritto pubblico autonomo, con soggettività distinta da quella del RAGIONE_SOCIALE obbligato (…), il quale esercita solo una funzione di vigilanza, e non può, quindi, discorrersi di confusione RAGIONE_SOCIALE relativa obbligazione’) .
15. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare al controricorrente, AVV_NOTAIO, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
condanna il ricorrente, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a pagare al controricorrente, AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ. , la somma di euro 2.000,00 in tal misura equitativamente determinata;
condanna il ricorrente, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a pagare alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, 4° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.000,00;
a i sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_SOCIALE Corte
(cfr.