Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3489 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3489  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
Oggetto: spese
processuali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7231/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale in atti.
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t..
-INTIMATO – avverso  l ‘ordinanza  del  Tribunale  di  Venezia  pubblicata  in  data 11.1.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
AVV_NOTAIO ha adito il Tribunale di Venezia, chiedendo la liquidazione del compenso per la difesa d’ufficio di NOME COGNOME, esponendo  che,  concluso  il  procedimento  penale,  la  ricorrente aveva agito verso l’assistito in INDIRIZZO ed aveva poi notificato il decreto ingiuntivo ed il precetto, senza ottenere il soddisfacimento del credito professionale.
Con provvedimento del 3.12.2021 il Tribunale ha liquidato l’importo di € 300,00, oltre accessori; su ricorso ex art. 170  D.P.R.
115/2002, il giudice dell’opposizione ha riformato il provvedimento, riconoscendo un compenso di €. 1 .920,00, senza nulla liquidare per le  spese  processuali  relative  al  procedimento  monitorio  e  alla successiva fase di esecuzione.
Per  la  cassazione  del  provvedimento  l’AVV_NOTAIO propone ricorso affidato ad un unico motivo.
Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.
 Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 82  e  116  TUGS,  32  disp.  att.  c.p.c.,  13,  comma  sesto,  e  14, comma primo, L. 247/2012, 1, comma secondo, e 12 DM 55/2014, nonché degli artt. 3, 4, 24 e 111 Cost., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto liquidare anche le spese per le attività di recupero del credito professionale, che il difensore aveva dovuto necessariamente espletare per poter ottenere il riconoscimento del compenso a carico dello Stato.
Il motivo è fondato.
A norma dell’art. 116 D.P.R. 115/2002, l’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Questi è tenuto a provare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non occorrendo anche la prova dell’impossidenza del debitore (Cass. 8359/2020; Cass. 3673/2019). È sufficiente che il difensore dimostri di aver ottenuto un titolo giudiziale per il pagamento e che abbia avviato l’esecuzione mobiliare (anche presso terzi) risultata infruttuosa o verificato la possibilità di procedere al pignoramento immobiliare. Deve ribadirsi, in conformità all’ormai costante orientamento di questa Corte, che il suddetto tentativo di recupero costituisce un
passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  artt.  82  e  116,  D.P.R. 115/2002 e che, in presenza degli indicati requisiti di serietà e non pretestuosità delle iniziative intraprese, i relativi costi, comprensivi di  spese,  diritti  ed  onorari,  devono  rientrare  nell’ambito  di  quelli che  l’erario  è  tenuto  a  rim borsare  al  difensore  d’ufficio (Cass. 3673/2019; Cass. 24104/2011; Cass. pen. 1630/2008; Cass. pen. 27473/2009).
È quindi accolto l’unico motivo di ricorso, con conseguente cassazione  dell’ordinanza  impugnata  e  con  rinvio  della  causa  al Tribunale di  Venezia,  in  persona di altro  Magistrato,  anche per  la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie  l’unico  motivo  di  ricorso,  cassa  l’ordinanza  impugnata  e rinvia la causa  al Tribunale di Venezia, in persona  di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda