Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14174 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14174 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8370/2023 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -resistente- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata l’ 1/04/2023, r.g.n. 13023/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del 1° aprile 2023 del Tribunale di Firenze, che ha rigettato l’opposizione da egli proposta contro il decreto del medesimo Tribunale che ha liquidato in suo favore euro 960,00, oltre IVA e CPA, a titolo di onorari per l’attività prestata quale difensore d’ufficio in un processo penale, ma nulla ha liquidato per l’attività svolta per il recupero del credito.
Il Ministero della giustizia si è costituito ‘ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale’.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso contesta:
violazione e mancata applicazione degli artt. 116 e 117 del d.P.R. 115/2002: il provvedimento impugnato confonde ‘il momento in cui la pretesa creditoria era divenuta azionabile’, che corrisponde alla data di pubblicazione della sentenza penale (il 29 marzo 2019), con il momento in cui è stata pubblicata la sentenza del Giudice di pace; quando il ricorrente ha azionato la sua pretesa creditoria, con lettera raccomandata dell’8 maggio 2019 al suo assistito, il medesimo era reperibile, così che, stante il suo mancato adempimento, in data 9 luglio 2019 promuoveva l’azione giudiziale conclusasi con la sentenza del Giudice di pace n. 863/2020;
violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 132, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per sostanziale assenza di motivazione dell’ordinanza impugnata; l’ordinanza, dopo avere dato atto della reperibilità dell’assistito al tempo in cui l’azione civile è stata intentata (resosi irreperibile solo successivamente alla pronuncia civile adito), ha poi negato la liquidazione delle relative spese.
Il ricorso è fondato. Ad avviso del Tribunale il difensore prima di portare ad esecuzione la sentenza civile di condanna al pagamento del compenso, e dunque nel momento in cui la pretesa creditoria era diventata azionabile, aveva appreso del l’intervenuta scarcerazione e che solo successiva mente all’azione civile intrapresa il suo assistito era divenuto irreperibile. In tal modo il Tribunale non ha considerato che, ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. 115/2002, il difensore d’ufficio può chiedere la liquidazione del proprio onorario e delle spese quando ‘dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali’. Dato che, nel caso in esame, quando il ricorrente aveva diritto ad ottenere il proprio compenso, ossia al termine dell’attività svolta in favore del proprio assistito, quest’ultimo era reperibile in quanto detenuto per altra causa e il ricorrente doveva quindi esperire le procedure per il recupero del proprio credito, rispetto al quale aveva diritto ad ottenere la liquidazione. Lo stato di detenzione del soggetto ammesso alla difesa d’ufficio ne implicava infatti necessariamente la reperibilità, con obbligo del ricorrente di esperire l’azione civile di recupero del proprio credito, prima di potersi rivolgere all’erario (cfr. a riguardo Cass. n. 15402/2022), né rileva al riguardo che l’assistito sia successivamente divenuto irreperibile.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere cassata sul punto relativo alla determinazione del rimborso delle spese di recupero del credito professionale e rinviata al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, che provvederà pure in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione