Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11255 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11255 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
OGGETTO:
patrocinio a
spese dello Stato
difesa di ufficio di straniero
RG. 8036/2024
C.C. 16-4-2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 8036/2024 R.G. proposto da:
COGNOME AVV. COGNOME, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato controricorrente
avverso la sentenza n.1090/2024 del Tribunale di Lecce, depositata il 21-3-2024, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16-42025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Lecce con sentenza n. 1090/2024 depositata il 21-32024 ha rigettato l’opposizione proposta ex artt. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011 al decreto dello stesso Tribunale che aveva respinto l’istanza di liquidazione dei compensi proposta dall ‘avv. NOME COGNOME per l’importo di Euro 1.175,00 oltre spese generali, iva e cpa per difesa d’ufficio di imputato irreperibile .
L’avvocato aveva dedotto che il 10 -3-2023 gli era stata comunicata la nomina quale difensore d’ufficio di Ihor Pavlovych nel procedimento di convalida di provvedimento di trattenimento ex art. 6 d.lgs. 142/2015; il 10-32023 gli era stato comunicato che l’ udienza di convalida era fissata per la data 11-3-2023, egli aveva provveduto a scaricare i documenti presenti nel fascicolo telematico, si era connesso alle ore 8.44 del giorno 11-3-2023 tramite il link inviatogli per il collegamento telematico all’udienz a; alle 9.00 il giudice lo aveva informato oralmente che era presente il difensore di fiducia e, dopo essere stato espulso dal collegamento, aveva presentato istanza di liquidazione del compenso per l’imputato irreperibile, in quanto il soggetto non risult ava iscritto all’anagrafe delle persone residenti; il 20-72023 il Tribunale aveva rigettato l’istanza, sulla base dell’assunto che la nomina del difensore di fiducia era intervenuta prima dell’inizio dell’udienza e l’avvocato ha proposto opposizione , rilevando di avere diritto alla liquidazione del compenso per la fase di esame e di studio della controversia.
L’opposizione è stata rigettata sulla base del la considerazione che dalla documentazione prodotta non era possibile affermare la condizione di irreperibilità di fatto dell’imputato, perché non rilevava la circostanza che lo straniero fosse senza fissa dimora in Italia: se i dati anagrafici dell’imputato erano conosciu ti con sicurezza, restava a carico del difensore d’ufficio l’onere di provare che lo stesso fosse irreperibile anche nello Stato di provenienza e tale onere l’opponente non aveva assolto, né av eva provato l’impossidenza dell’imputato.
L’avvocato NOME COGNOME in proprio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo.
Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
Il 19-7-2024 è stata depositata istanza di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ. nel senso della dichiarazione di
inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso e il 19-7-2024 il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
Il 14-11-2024 il ricorrente ha depositato istanza di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, che è stata rigettata il 25-11-2024 dal Presidente Aggiunto della Suprema Corte.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 16-4-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente si dà atto che non sussiste l’incompatibilità del Presidente del Collegio per il fatto di essere stato anche l’estensore della proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., in forza dei principi enunciati da Cass. Sez. U 10-4-2024 n. 9611 (Rv. 670667-01), alla quale è sufficiente in questa sede rimandare.
2. Con unico motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 117 d.P.R. 115/2002 il ricorrente evidenzia che il soggetto a cui favore ha svolto l’attività di difensore d’ufficio non aveva residenza in Italia e ne era stata disposta l’espulsione immediata, con divieto di ritorno nel territorio italiano per cinque anni, per cui era irreperibile di fatto, senza residenza in Italia e nullatenen te. Sostiene che, ai sensi dell’art. 117 d.P.R. 115/2002, per ottenere la liquidazione delle competenze del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile, sia sufficiente provare l’irreperibilità di fatto del soggetto nel territorio italiano ; ciò perché le disposizioni non onerano il difensore d’ufficio di eseguire ricerche nello Stato di origine e, nel caso in cui il soggetto divenga reperibile, sarà lo Stato a ripetere le somme anticipate. Aggiunge che non si può imporre al difensore d’ufficio di rintracciare un cittadino straniero che potrebbe
essersi rifugiato in qualunque angolo del mondo; evidenzia che si pongono i problemi pratici, riferiti al fatto che il titolo esecutivo italiano può essere azionato all’estero solo tra gli Stati firmatari della convenzione di Bruxelles del 27-9-1968, tra i quali non compare l’Ucraina , Stato di provenienza di Ihor Pavlovych. Richiamato il concetto secondo il quale ai fini che interessano è sufficiente l’irreperibilità di fatto, il ricorrente sostiene spettargli i compensi per l’attività di esame e studio e p er la fase introduttiva, concretamente svolte.
3.In primo luogo si rileva che il ricorso per cassazione è ammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 15 co. 6 d.lgs. 150/2011 ratione temporis vigente, l’ordinanza che definisce il giudizio previsto dall’art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 non è appellabile e la disposizione rimane applicabile anche se nella fattispecie il giudizio è stato definito con sentenza anziché con ordinanza.
Il ricorso è infondato.
Secondo i principi enunciati già da Cass. Sez. 6-2 7-4-2014 n. 8111 (Rv. 630371-01), la condizione di irreperibilità in senso sostanziale e di fatto che rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 1 17 d.P.R. 115/2002 non coincide con la circostanza che lo straniero sia senza fissa dimora in Italia; ne consegue che resta a carico del difensore di ufficio che chieda la liquidazione del suo compenso per la difesa dell’imputato straniero i cui dati anagrafici siano conosciuti con sicurezza -senza necessità di particolari ricerche o attività che non siano esigibili da un normale creditore, l’onere di provare che questo sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e, in caso contrario, che sia impedito il recupero del credito all’estero (nello stesso senso Cass. Sez. 2 20-8-2020 n. 17452 e Cass. Sez. 6-2 18-9-2020 n. 19439, non massimate).
Nella fattispecie il Tribunale ha fatto corretta applicazione di questo principio, in quanto il ricorrente non nega che i dati anagrafici del soggetto per il quale era stato nominato difensore d’ufficio fossero conosciuti con certezza; non avendo allegato né di avere tentato di indirizzar e allo straniero per il quale è stato nominato difensore d’ufficio una richiesta di pagamento delle relative spettanze presso la residenza all’estero , ma neppure di avere cercato e non essere riuscito a reperire l’indirizzo di residenza all’estero , il ricorrente esegue una equiparazione tra residenza all’estero e irreperibilità di fatto che le disposizioni non consentono. A fronte di tale totale inerzia del professionista, non sussistevano per il giudice di merito neppure i presupposti per valutare l’effettiva esigibilità e utilità di ulteriori attività.
Del resto, non hanno pregio neppure i rilievi del ricorrente in ordine all’impossibilità di recuperare il credito all’estero in quanto , secondo gli stessi principi sopra esposti, all’ipotesi dell’assistito irreperibile nello Stato di provenienza è equiparata l’ipotesi dell’impedime nto del recupero del credito all’estero , da provare a sua volta. Non può neppure ritenersi che la totale inerzia del professionista sia giustificata dall’intento di evitare ulteriori spese, perché è acquisito anche l’ulteriore pri ncipio secondo il quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di irreperibilità dell’assistito, il difensore d’ufficio ha diritto al rimborso delle spese per le procedure di recupero dei compensi; ciò, senza necessità di instaurare previamente anche un processo esecutivo, atteso che la condizione di irreperibilità di fatto impedisce l ‘esperimento dell e procedure di recupero previste dal combinato disposto degli artt. 116 e 117 d.P.R. 115/2002, le quali presuppongono che il debitore sia rintracciabile (Cass. Sez. 6-2 11-62021 n. 16585 Rv. 661484-01, Cass. Sez. 6-2 17-11-2021 n. 34888 Rv. 662897-01).
4.Le spese seguono la soccombenza.
Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., devono essere applicati, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento a favore del Ministero controricorrente di somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 (Rv. 668909-01) e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540 (Rv. 669313-01), l’art. 380 -bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. pro c. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.
Infine, in considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;
condanna il ricorrente ex art. 96 co.3 e 4 cod. proc. civ. al pagamento di Euro 1.500,00 a favore del controricorrente e di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione