Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25897 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25897 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4035/2024 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 979/2023 depositata il 03/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO domandò alla Corte d’appello di Venezia la liquidazione del compenso residuo nei confronti RAGIONE_SOCIALE propria ex assistita NOME COGNOME. Affermò di essere stato designato quale difensore d’ufficio in un procedimento penale, all’esito del quale, dopo un proce sso esecutivo, aveva riscosso un pagamento solo parziale. Il giudice adito aveva assoggettato all’abbattimento di un terzo anche le somme ottenute con la procedura esecutiva.
La conseguente opposizione ex artt. 84-170 D.P.R n. 115/02 proposta dal COGNOME fu accolta solo parzialmente dal Presidente delegato RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Venezia, sulla considerazione – per quel che ancora interessa – che nel rinvio disposto dall’art. 116 D.P.R. n. 115/2002 fosse ricompresa anche la riduzione di un terzo con riguardo alla procedura ex art. 492 bis c.p.c.
Ricorre per cassazione il COGNOME con un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso.
In prossimità dell’udienza camerale, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso, adducendo la violazione e falsa applicazione dell’ar t. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia che la Corte d ‘ appello, nel sottoporre alla dimidiazione di legge i compensi relativi all’attività defensionale d’ufficio , avrebbe erroneamente preso in considerazione anche i compensi spettanti per l’inutile esperimento delle procedure volte al recupero del credito professionale. In realtà, la norma si sarebbe riferita solo ai compensi maturati dal difensore nell’ambito del
procedimento penale per le prestazioni rese in favore RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al beneficio del patrocinio.
Il motivo deve essere accolto.
Come già affermato da questa Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l’opposizione proposta dall’avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002 in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l’oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso (Sez. 2, n.3606 dell’8 febbraio 2024 ; Sez. 2, n. 30380 del 2 novembre 2023).
L’ordinanza impugnata va dunque cassata ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, dovrà – sulla scorta del principio sopra enunciato rimediare all’errore di diritto, regolando all’esito anche le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma l’11 settembre 2024.