Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8767 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16021/2018 R.G. proposto da:
Avvocato NOME COGNOME , in proprio
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore
-intimato- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO resa nella causa R.G. N. 30/2018, depositata il 20/04/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME
INGIUNTIVO NON OPPOSTO- ASSENZA DI VINCOLO EX IUDICATO
Ud.27/03/2023 CC
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO (già difensore di ufficio di assistito rivelatosi insolvente) con ricorso ex art. 170 DPR n. 115/2002 proponeva opposizione avverso l’ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio (resa in data 20.04.2018 nel proc. RG n. 30/2018) di liquidazione del relativo compenso per l’attività professionale a suo tempo dal medesimo espletata.
Con l’ opposizione l’AVV_NOTAIO COGNOME lamentava la riduzione operata dal giudice a quo dei compensi del giudizio monitorio (da euro 650,00 a euro 250,00) liquidati dal giudice civile nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedura di recupero coatto RAGIONE_SOCIALE parcella, rivelatasi infruttuosa, chiedendo che il decreto di liquidazione venisse integrato di euro 400,00 impropriamente decurtati.
Con ordinanza qui impugnata il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo dovuti i compensi monitori da liquidarsi però in misura diversa da quella richiesta dal difensore opponente e liquidata dal giudice del monitorio, posto che il tariffario del 2014 -applicabile ratione temporis – non prevedeva il compenso per l’ingiunzione quale spesa necessaria per ottenere la liquidazione per il gratuito patrocinio e il compenso, trattandosi di gratuito patrocinio, andava liquidato su base media e ridotto del 50%.
Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e illustrato da memoria, l’AVV_NOTAIO.
Il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese in questa sede.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce il vizio di motivazione ( ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.) per avere il giudice a quo ritenuto di ricondurre la procedura oppositiva nell’ambito delle ipotesi di assistenza a parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato ex art. 130 DPR n. 150/02 anziché di liquidazione delle competenze in favore di difensore di ufficio di imputato insolvente ex art. 116 primo comma DPR n. 115/02.
2.Il secondo motivo lamenta il vizio di violazione di legge per errata applicazione degli artt. 116 e 130 DPR n. 115/02 con conseguente impropria riduzione del 50% dei compensi ai sensi dell’art. 130 del citato decreto, riduzione non prevista dagli artt. 82 e 116 in materia di imputati insolventi assistiti d’ufficio.
3.La terza censura si appunta sul vizio di violazione di legge per errata applicazione degli artt. 82 e 116 DPR n. 115/02 per avere l’ordinanza impugnata rimodulato i compensi già liquidati dal giudice civile nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedura monitoria per il recupero RAGIONE_SOCIALE parcella. A detta del ricorrente il giudice deve attenersi a quanto già liquidato in sede monitoria, posto che deve ritenersi sussistente il diritto del difensore a vedersi refusi i compensi e le spese per l’ infruttuoso recupero del credito professionale.
4.- I primi due motivi , che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati .
È evidente l’errore di inquadramento RAGIONE_SOCIALE fattispecie compiuto dal giudice a quo , che ha ricompreso la stessa sotto l’egida dell’art. 130 DPR n. 151/02, applicando di conseguenza la liquidazione prevista sui compensi non superiori alla media tariffaria, ridotti del 50%, anziché nell’ambito applicativo dell’art. 116 (e, trattandosi di imputato irreperibile, anche dell’art. 117) del citato DPR .
È parimenti evidente la violazione di legge per risultare l’ordinanza impugnata in contrasto con il costante orientamento di questa Corte, secondo la quale il difensore d’ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 82 e 116 del D.P.R. n. 115 del 2002 (tra le varie, v. Cass. nn. 3673/2019, 30484/2017; 15394/2012; 24104/2011; 27854/2011).
5.-. È invece infondato il terzo motivo , che non tiene conto di quanto affermato da questa Corte in propri precedenti, che investono la questione se il giudice RAGIONE_SOCIALE liquidazione sia vincolato alle statuizioni sulle spese processuali contenute nell’ingiunzione divenuta definitiva quando un difensore (come nella specie) – per il recupero del compenso – abbia ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto.
Come già stabilito da questo Giudice, il ricorso al procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116, D.P.R. 115/2002 e quindi i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, debbono rientrare nell’ambito di quelli che l’erario è tenuto a rimborsare al difensore d’ufficio. In tal caso, ‘ essendo l’ingiunzione emessa verso il debitore e non potendo valere, ove non opposta, quale giudicato nei confronti dello Stato trattandosi di titolo giudiziale formatosi tra parti diverse da quelle del procedimento di liquidazione – detto decreto ingiuntivo rileva esclusivamente come mero fatto dimostrativo dell’infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali. In mancanza di qualsivoglia vincolo ex iudicato, il giudice penale può quindi procedere ad una nuova ed autonoma liquidazione, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito, appunto, dal decreto di liquidazione (Cass. 3673/2019; Cass. 24104/2011; Cass. pen. 1630/2008; Cass. pen. 27473/2009)’ (in questi termini cfr. Cass. n. 31820/2019).
6.In conclusione, devono essere accolti i primi due motivi, deve essere rigettato il terzo; l’ ordinanza impugnata va cassata
per un nuovo esame alla stregua dei citati principi. Il giudice di rinvio, che si individua in altro magistrato del medesimo Tribunale, provvederà anche sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
la Suprema Corte di Cassazione accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta il terzo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente procedimento, al Tribunale di Busto Arsizio in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda