Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28253 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28253 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30572/2020 R.G. proposto dal :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende ex lege;
-ricorrente-
contro
AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa da se stessa ai sensi dell’art. 86 c.p.c., nonché, per procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’avv ocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, con elezione di domicilio digitale all’indirizzo PEC:EMAIL;
-controricorrente-
avverso l’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELEGATO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. cronol. 306/2020 del 28.9.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.10.2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO veniva nominata difensore d’ufficio nel procedimento penale n. 4827/2009 del cittadino albanese, COGNOME NOME, dichiarato latitante il 24.1.2008 dal Gip presso il Tribunale di Firenze, ed in quella veste lo patrocinava in diverse fasi/gradi di giudizio, davanti al GUP presso il Tribunale di Firenze, al Tribunale di Livorno in composizione collegiale, alla Corte di appello di Firenze ed alla Corte di cassazione.
Conclusosi il giudizio di legittimità il 23.5.2019, l’AVV_NOTAIO presentava istanza di liquidazione degli onorari del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Firenze, che – a differenza di quanto avvenuto per i compensi professionali dei precedenti gradi, regolarmente liquidati a carico dello Stato veniva respinta il 14.5.2020, in quanto presentata senza aver prima tentato di recuperare dal proprio assistito il credito professionale vantato nei suoi confronti secondo il disposto dell’art. 116 del D.P.R. n. 115/2002.
Contro il decreto del 14.5.2020, proponeva opposizione, con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c., 170 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e 15 del D.Lgs. 1.9.2011 n. 150, l’AVV_NOTAIO, la quale, ai fini dell’accoglimento RAGIONE_SOCIALE sua istanza di liquidazione, invocava l’applicazione estensiva dell’art. 117 del D.P.R. n.115/2002, che in caso di difesa d’ufficio dell’irreperibile, al quale andava equiparato il latitante, esonerava il difensore dall’onere del preventivo esperimento RAGIONE_SOCIALE procedure di recupero del credito professionale. Si costituiva nel giudizio di opposizione il RAGIONE_SOCIALE, che – pur dando atto del contrasto giurisprudenziale RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte sul punto – chiedeva il rigetto dell’opposizione, aderendo a
quell’orientamento che escludeva l’applicazione analogica dell’art. 117 del D.P.R. n. 115/2002, dettato per l’imputato irreperibile, al latitante, perché considerava tale norma di carattere eccezionale rispetto al principio generale dell’art. 116 dello stesso decreto, secondo il quale il difensore d’ufficio poteva richiedere allo Stato i propri compensi professionali solo a condizione che dimostrasse di avere inutilmente attivato la procedura di recupero del credito nei confronti del cliente.
Il Presidente delegato RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Firenze, previo intervento del Pubblico RAGIONE_SOCIALE (che concludeva per il rigetto dell’opposizione), con l’ordinanza n. cronol. 233/2020 del 28.9.2020, in accoglimento dell’opposizione ed in riforma dell’impugnato provvedimento , liquidava a favore dell’AVV_NOTAIO l’importo di € 1.130,00, oltre accessori di legge, per l’attività professionale svolta a favore del latitante COGNOME NOME nel giudizio di cassazione, e condannava il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE COGNOME dell’importo di € 1.830,00 oltre accessori di legge per i compensi del giudizio di opposizione.
A sostegno dell’adottata ordinanza , il citato Presidente delegato:
richiamava la prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.
13498/2007; Cass. pen. n. 115/2005; Cass. pen. n.10367/2004), che equiparava il latitante al soggetto irreperibile ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione del compenso al difensore d’ufficio senza la necessità di attivare preventivamente procedure di recupero del credito professionale;
sottolineava che per i precedenti gradi di giudizio l’AVV_NOTAIO aveva già ottenuto le sue spettanze professionali per la difesa apprestata a favore del latitante COGNOME NOME, senza dover dimostrare di avere vanamente attivato procedure di recupero dei crediti professionali;
rilevava che la distinzione concettuale tra latitante ed irreperibile, pur sussistente, incideva su aspetti che non giustificavano il diniego del compenso al difensore d’ufficio;
considerava che non vi era ragione di pregiudicare il diritto al compenso del difensore d’ufficio sol perché nel caso di latitanza l’imputato si sottrae volontariamente all’esecuzione di una cattura, mentre l’irreperibilità può anche essere involontaria, posto che il difensore è chiamato d’ufficio ad assistere l’imputato, latitante o irreperibile che sia.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affidandolo ad un unico motivo.
Ha resistito con controricorso l’intimata AVV_NOTAIO NOME.
E’ stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza con richiamo al principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine all’equiparazione -ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione del compenso al difensore d’ufficio – RAGIONE_SOCIALE posizione del difensore dell’imputato latitante a quella del difensore dell’imputato irreperibile, per il quale l’art. 117 del D.P.R. n. 115 del 2002 non prevede il previo inutile esperimento RAGIONE_SOCIALE procedure per il recupero dei crediti professionali come condizione per la liquidazione da parte dell’autorità giudiziaria (con richiamo a Cass. 8.6.2007 n. 13498).
Comunicata la proposta in data 20.11.2023, l’Avvocatura dello Stato per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha presentato tempestiva istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c. .
In esito alla fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. .
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 116 e 117 del D.P.R. n. 115/2002,
sostenendo che l’ordinanza impugnata, date le molteplici differenze esistenti tra la situazione del soggetto latitante rispetto a quella del soggetto irreperibile, avrebbe dovuto respingere l’istanza di liquidazione del compenso presentata dal difensore d’ufficio di imputato latitante, per non avere preventivamente tentato il recupero del credito professionale nei confronti del cliente, come richiesto dall’art. 116 del D.P.R. n.115/2002.
Dopo avere richiamato l’orientamento prevalente RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte, che ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione del compenso al difensore d’ufficio equipara il caso in cui il patrocinato sia latitante a quello in cui sia irreperibile, ritenendo per entrambi non necessario il preventivo tentativo di recupero del credito professionale verso il cliente (Cass. n. 13498/2007; Cass. pen. n. 115/2005; Cass. pen. n.10367/2004), e l’orientamento minoritario (Cass. n. 13875/2010; Cass. pen. n. 32289/2003; Cass. pen. n. 48217/2001), che ritiene invece inapplicabile analogicamente al difensore di imputato latitante l’art. 117 del D.P.R. n.115/2002, norma qualificata come eccezionale che esclude la necessità del preventivo tentativo di recupero del credito professionale verso il cliente solo per il difensore di imputato irreperibile, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente dichiara di aderire a quest’ultimo orientamento.
Al fine di giustificare il possibile superamento dell’orientamento maggioritario, il RAGIONE_SOCIALE adduce i seguenti argomenti:
la lettera degli articoli 116 e 117 del D.P.R. n. 115/2002 indica che il difensore d’ufficio ha diritto di essere remunerato dallo Stato a condizione che abbia preventivamente tentato, sia pure inutilmente, di recuperare il credito professionale nei confronti del proprio assistito, salvo il caso in cui sia irreperibile;
la relazione illustrativa del D.P.R. n. 115/2002, dalla quale é desumibile l’intenzione del legislatore, conferma la bontà di tale interpretazione, in quanto espone, per l’art. 116, che la
procedura disciplinata rappresenta ‘ un modo per assicurare l’effettività e l’efficacia RAGIONE_SOCIALE difesa d’ufficio, garantendo la retribuzione al difensore, se il proprio assistito non paga ‘, e per l’art. 117, che la procedura rappresenta ‘ un modo per assicurare l’effettività e l’efficacia RAGIONE_SOCIALE difesa d’ufficio, garantendo la retribuzione al difensore, in caso di irreperibilità del difeso ‘;
tra latitanza ed irreperibilità esiste una distinzione ontologica, in quanto la prima é frutto di un’opzione strategica difensiva, mentre la seconda non é determinata da una condotta necessariamente volontaria (Cass. pen. n. 32289/2003);
l’irreperibilità é dichiarata allorquando il soggetto non venga trovato ‘ nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale ‘ (artt. 159, 157 e 169 c.p.p.), mentre la latitanza presuppone solo che il destinatario di un provvedimento limitativo RAGIONE_SOCIALE sua libertà si sottragga volontariamente all’applicazione dello stesso (art. 296 c.p.p.);
le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai fini RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di latitanza e dell’irreperibilità sono diverse, in quanto le prime non devono essere effettuate in tutti i luoghi specificati dal codice di rito ai fini RAGIONE_SOCIALE dichiarazione d’irreperibilità (Cass. pen. n. 31285/2017), per cui l’applicazione analogica dell’art. 117 del D.P.R. n. 115/2002, che esclude la necessità del preventivo tentativo di recupero del credito professionale, sarebbe ipotizzabile, se quell’articolo si riferisse al latitante, per estendere il trattamento di favore all’ipotesi dell’imputato irreperibile, per il quale la polizia giudiziaria deve effettuare ricerche più approfondite, ma non nel caso inverso.
2) Ritiene il collegio -di contro – che deve essere ribadito l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di gran lunga maggioritario e reiterato anche in recenti pronunce, secondo il quale la nozione di irreperibile di cui all’art. 117 del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 117, va intesa in senso lato, ossia come irrintracciabilità, comprendente anche le ipotesi di latitanza dell’imputato assistito dal difensore d’ufficio, atteso che la norma stessa non specifica il significato del termine ” irreperibile ” e non richiama espressamente gli articoli 159 e 160 c.p.p., sicché non chiarisce se ” irreperibile ” è solo il soggetto che tale sia stato dichiarato nel corso del procedimento penale con apposito decreto del giudice, ovvero anche la persona che, pur rintracciata nel procedimento penale, venga successivamente a trovarsi in una situazione di sostanziale irrintracciabilità (vedi in tal senso Cass. 11.6.2021 n. 16585; Cass. 20.8.2020 n. 17452; Cass. 7.2.2020 n. 2923; Cass. 24.6.2015 n.13132; Cass. 8.6.2007 n. 13498).
Si è, infatti, ritenuto di dover valorizzare la ratio sottesa al combinato disposto degli articoli 116 e 117 del D.P.R. n. 115 del 2002, per la quale il difensore è tenuto ad esperire le procedure per il recupero dell’onorario e RAGIONE_SOCIALE spese, non potendo queste essere poste a carico dell’erario solo per l’assunzione officiosa dell’incarico professionale, se tali procedure non sono possibili perché se il debitore non è rintracciabile è, appunto, irreperibile, non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso, questa essendo del tutto vanificata da tale condizione del debitore medesimo, e le spese, in tal caso, vanno poste a carico dell’erario, che ” ha diritto di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile “.
Ne discende che la condizione di “irreperibilità” afferisce ad una situazione sostanziale di fatto che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisca di effettuare qualsivoglia procedura per il recupero del credito professionale.
Depone per tale conclusione anche la considerazione che l’irreperibilità deve sussistere al momento in cui il creditore è in grado di azionare la sua pretesa, e se a quel momento il procedimento penale si è già concluso e non si faccia questione alcuna in sede di esecuzione, non è dato al giudice emettere più alcun decreto ex art. 160 c.p.p.; la diversa tesi comporterebbe la conclusione – non conforme ai principi costituzionali – che se l’indagato, imputato o condannato non sia stato formalmente dichiarato irreperibile nel procedimento penale e tale si sia reso dopo la conclusione dello stesso, nessun compenso spetterebbe al difensore pur non essendo questi in grado di esperire alcuna procedura recuperatoria nei confronti di quel soggetto, e del resto le sezioni penali di questa Corte hanno ritenuto l’equiparabilità, in materia di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese al difensore d’ufficio, dell’irreperibilità di fatto presunta ex art. 161 comma 4° c.p.p. dell’imputato assistito, a quella formalmente dichiarata ex art. 159 c.p.p. (Cass. pen. 3.7.2003, COGNOME; Cass. pen. 3.12.2002, COGNOME).
Quanto agli ulteriori argomenti addotti dal RAGIONE_SOCIALE allo scopo di superare l’orientamento maggioritario di questa Corte già richiamato, si ritiene che essi siano inidonei a giustificare un mutamento dell’interpretazione da considerarsi essenzialmente consolidata.
Anzitutto non si tratta di applicare analogicamente una norma eccezionale (l’art. 117 del D.P.R. n. 115/2002), che solo per il difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile in senso tecnico escluda, ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione del compenso da parte dello Stato, la necessità del preventivo tentativo di recupero del credito professionale verso il cliente, ma di applicare estensivamente una norma che in tutti i casi di difensore d’ufficio di un imputato sostanzialmente irreperibile, ossia irrintracciabile, prevede che il difensore, al quale certamente non é ascrivibile alcuna
responsabilità per il comportamento tenuto dal suo assistito, non debba procedere al preventivo tentativo di recupero del suo credito professionale verso il cliente per ottenere il pagamento dallo Stato del compenso spettante per l’opera doverosamente prestata, tentativo che sarebbe quasi certamente vano ed inutilmente dispendioso, una volta che la polizia giudiziaria, che certamente dispone di mezzi di ricerca ben più penetranti rispetto al difensore, non sia riuscita a rintracciare l’imputato sia ai fini di una formale dichiarazione di irreperibilità, sia ai fini dell’applicazione di una misura cautelare, o RAGIONE_SOCIALE pena definitiva.
In secondo luogo, dai passi dei lavori preparatori degli articoli 116 e 117 del D.P.R. n.115/2002 richiamati dal ricorrente sopra riprodotti, non si desume alcuna univoca volontà del legislatore di escludere la possibilità per il difensore d’ufficio del latitante di rivolgersi direttamente allo Stato per il pagamento del compenso dovutogli per l’ufficio doverosamente prestato, senza dover tentare preventivamente il recupero del credito professionale nei confronti del cliente latitante, in quanto relativamente all’ambito applicativo dell’art. 117 ci si riferisce genericamente al ‘ caso di irreperibilità del difeso’, ossia ad una condizione di fatto di sostanziale irrintracciabilità , senza richiamare le norme del codice di procedura penale (artt. 159, 157 e 169 c.p.p.) che stabiliscono quali ricerche debbano essere compiute per addivenire ad una formale dichiarazione d’irreperibilità dell’imputato anche residente, o dimorante all’estero.
In terzo luogo, la circostanza che latitante sia l’imputato che volontariamente si sia sottratto alla cattura, e che invece l’irreperibilità possa essersi anche involontariamente determinata, non legittima l’applicazione nel primo caso di un trattamento del difensore d’ufficio deteriore rispetto a quello previsto dall’art. 117 del D.P.R. n. 115/2002 per il difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile, non potendosi fare ricadere sul difensore d’ufficio, che
ha eseguito una prestazione doverosa per garantire comunque l’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito ed assicurare un giusto processo, eventuali responsabilità per la condotta tenuta dal suo assistito e non potendosi penalizzare il diritto del professionista al compenso attraverso l’imposizione di ricerche costose e quasi certamente infruttuose (nella specie l’assistito, cittadino straniero latitante, non aveva neppure il permesso di soggiorno).
In quarto luogo, le diverse modalità di effettuazione RAGIONE_SOCIALE ricerche da parte RAGIONE_SOCIALE polizia giudiziaria ai fini RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di irreperibilità dell’imputato e per poter considerare lo stesso latitante, stabilite dal codice di procedura penale, richiamate da parte ricorrente, e la diversa stabilità riconosciuta dall’ordinamento alla dichiarazione d’irreperibilità ed a quella di latitanza (a differenza RAGIONE_SOCIALE prima ad effetto permanente e non valevole per i singoli gradi del giudizio), risultano ininfluenti ai fini RAGIONE_SOCIALE soluzione da dare alla questione del pagamento del difensore d’ufficio dell’imputato sostanzialmente irrintracciabile, in quanto come detto l’art. 117 del D.P.R. n. 115/2002 non fa riferimento all’irreperibilità in senso tecnico, che rileva nell’ambito del procedimento e del processo penale, ma ad una nozione sostanziale di irrintracciabilità.
ln definitiva, alla stregua RAGIONE_SOCIALE ragioni complessivamente svolte, ricorso é da dichiarare manifestamente infondato.
Alla sua reiezione conseguono la condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità liquidate in dispositivo, nonché secondo la previsione dell’ultimo comma dell’art. 380 bis c.p.c. -la condanna, sempre in favore RAGIONE_SOCIALE citata controricorrente, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c., oltre alla condanna al pagamento, ai sensi dello stesso art. 96, comma 4°, in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, degli importi indicati in dispositivo, posto che la motivazione addotta dalla proposta di definizione
anticipata, necessariamente sintetica, é stata confermata sia nel dispositivo che nella motivazione (vedi Cass. sez. un. n. 36069/2023), e che le sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380bis c.p.c. si applicano anche alle Amministrazioni dello Stato (vedi in argomento diffusamente Cass. n.15354/2024, alla cui motivazione si rinvia con particolare riferimento alla ravvisata applicabilità dell’art. 96, comma 4°, c.p.c. ).
Trattandosi di ricorso proposto da un’Amministrazione centrale dello Stato (il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) non trova applicazione -ancorché soccombente -la disciplina prevista dall’art. 13, punto 1 -quater del D.P.A. 30 maggio 2002, n. 115, in tema di raddoppio del contributo (v., per tutte, Cass. sez. un. n. 9938/2014).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 1.500,00 per compensi, oltre IVA, C PA e rimborso spese generali del 15%, nonché al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c., sempre in favore RAGIONE_SOCIALE stessa controricorrente, liquidati equitativamente in € 1.000,00, oltre che al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE somma di € 700,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2024