Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1963 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1963 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3886/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso in proprio, ex art.86 c.p.c., e dall’avvocato NOME COGNOME -domicilio digitale agli indirizzi PEC: EMAIL e EMAIL–
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro pro tempore -intimato- avverso l’ordinanza del Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Trieste pronunciata nel proc. RG n. 162/2022, depositata il 15/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME era stato nominato difensore d’ufficio di NOME COGNOME e, conclusosi il procedimento penale, aveva chiesto inutilmente la
liquidazione del compenso al suo assistito. Egli aveva quindi esperito le procedure di recupero del credito, sia in sede di cognizione che in sede esecutiva, acquisendo all’esito un importo insufficiente anche a far fronte alle spese sostenute. NOME COGNOME aveva quindi chiesto l’anticipazione dei propri compensi da parte dello Stato, essendo il suo credito rimasto totalmente insoddisfatto.
L’istanza era stata respinta sul presupposto che quanto ricavato dall’esecuzione forzata intrapresa fosse superiore al compenso da riconoscere, anche tenendo conto delle spese di recupero; in particolare la Corte d’Appello, dichiaratasi competente per la sola quantificazione delle competenze relative al processo penale d’appello, aveva considerato dovuti per l’attività difensiva l’importo di € 1.100,00 e per l’attività di recupero del credito € 630,00 per il giudizio di cognizione, € 135,00 per spese di precetto ed € 23,71 per spese di esecuzione per espropriazione presso terzi, a fronte di un importo ricavato dall’esecuzione pari a € 2.837,00.
Il ricorrente aveva quindi inutilmente proposto opposizione avanti al Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello, ex art.84 e 170 DPR cit., non contestando la pronuncia quanto alla determinazione del compenso defensionale ma lamentando la quantificazione delle sole spese di recupero, le quali, detratto il percepito, egli riteneva essere ancora dovute per € 3.899,32, effettivamente versati.
Il Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Trieste aveva rilevato quanto segue: l’opponente lamenta che quanto ricavato dall’espletata esecuzione forzata fruttuosa è risultato insufficiente a pagare l’attività del Collega che provvide a patrocinare il procedimento civile per la formazione del titolo esecutivo ed a seguire il procedimento esecutivo; queste spese non sarebbero state riconosciute, ingiustificatamente, dal Giudice penale; -in effetti, il presupposto necessario affinché il difensore d’ufficio di un imputato, non ammesso al patrocinio a spese dello Stato, possa richiedere
il compenso ex art.116 DPR n.115/02 risulta <>; la dizione RAGIONE_SOCIALE norma deve essere intesa nel senso che la procedura avviata deve essere infruttuosa, mentre nella specie l’esecuzione intentata dall’opponente è stata fruttuosa anche se non tale da soddisfare l’intero credito; -dunque non appare ricorrere, <<in radice il presupposto fattuale che abilita, nella specie, l'AVV_NOTAIO ad esperire la procedura ex art.116 TUSG, poiché lo stesso ebbe ad utilmente esperire la procedura esecutiva ma con risultato insoddisfacente.
Propone ricorso NOME COGNOME affidandolo ad un unico motivo.
Non c'è controricorso, essendo rimasto il RAGIONE_SOCIALE intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo proposto NOME COGNOME lamenta l'errata interpretazione dell'art.116 DPR n.115/2002 da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d'Appello di Trieste. Secondo il ricorrente la nozione di inutilità dell'esperimento delle procedure di recupero dei crediti professionali alla quale fa riferimento la norma richiamata non è assoluta ma va considerata in relazione all'entità del credito complessivamente vantato dal professionista: ne conseguirebbe che non si potrebbe considerare utile l'esperimento di procedure di recupero che lasci integro il credito come liquidato dall'Autorità Giudiziaria e non permetta nemmeno di far fronte alle spese sostenute, solo in parte coperte. La tesi sottesa al ragionamento RAGIONE_SOCIALE Corte d'Appello di Trieste si scontrerebbe altresì con l'essenza dell'istituto RAGIONE_SOCIALE difesa d'ufficio, che costituisce un vero e proprio munus publicum di particolare interesse per la collettività, tale da giustificare la previsione dell'intervento economico dello Stato per il caso di incapienza del soggetto che ne ha fruito -salvo rivalsa-. Il meccanismo su cui si fonda la liquidazione dei compensi del difensore è essenzialmente surrogatorio, <>.
Il motivo è fondato.
L’art.116 DPR n.115/2002 recita: <>
Dalla norma richiamata emerge che: il difensore nominato d’ufficio deve far valere il proprio credito professionale per l’attività prestata a favore del cliente prima di tutto nei confronti del cliente stesso; -ove questo non paghi, il difensore deve esperire le ‘utili’ procedure di recupero dei crediti professionali; -ove anche le procedure, pure esecutive, non abbiano avuto buon esito, il difensore potrà ottenere il pagamento del compenso dallo Stato, ex art.82 DPR cit.
Il tentativo infruttuoso di recupero del credito dal cliente costituisce un passaggio obbligato affinché il difensore d’ufficio possa chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116, D.P.R. 115/2002: per effettuare detta richiesta occorre cioè la prova di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, pur non richiedendosi la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE totale incapienza del debitore (cfr. Cass. 8359/2020; Cass. 3673/2019), e quindi occorre la prova dell’ottenimento di un titolo giudiziale per il pagamento del compenso e dell’avvio dell’esecuzione mobiliare (anche presso terzi) risultata infruttuosa o RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE possibilità di procedere al pignoramento immobiliare: in ipotesi di serietà e non pretestuosità delle iniziative intraprese per il recupero, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, devono rientrare nell’ambito di quelli che l’erario è tenuto a
rimborsare al difensore d’ufficio (Cfr. in tal senso, ancora di recente, Cass. n.3483/2024).
E’ infatti orientamento interpretativo consolidato di questa Corte quello secondo il quale, a norma dell’art.116 DPR cit., il difensore d’ufficio ha diritto, in sede di esperimento RAGIONE_SOCIALE procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Tale principio risulta del tutto coerente con la lettera RAGIONE_SOCIALE norma richiamata e con la sua stessa ratio , poiché l’estensione RAGIONE_SOCIALE liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, pure se rimasta infruttuosa, si giustifica perché riferita strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell’interesse dello Stato; risulterebbe iniquo accollare l’onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti al professionista legale trattandosi altresì di attività necessaria per potere utilizzare lo strumento di recupero offerto dall’art.116 DPR cit. (così Cass.1219/2023, Cass. n. 40073/2021, Cass. n. 22579/2019, Cass. n. 27854/2011; cfr. anche Cass. n.22579/2019, Cass. n. 8359/2020, n.2300/2022, 18956/2022).
Non vi è motivo di limitare la possibilità di ottenere il pagamento del compenso dallo Stato, ex art. 116 DPR cit., alla sola situazione di totale infruttuosità delle procedure esecutive di recupero tentate: la norma non richiede la completa inutilità delle procedure, anche esecutive, di recupero ma solo il loro esito negativo che è tale anche nelle ipotesi in cui all’esito di esse sia possibile coprire solo in parte il compenso e/o le spese, in relazione alla parte di credito e/o di spese non recuperata-; appare da qualificare infruttuosa anche una procedura che permetta di ottenere solo in parte l’importo dovuto, con le spese relative anche di difesa legale, perché anche in detta ipotesi e non solo in quella di totale incapienza, la prestazione effettivamente resa dal difensore nominato d’ufficio non viene
remunerata integralmente dal cliente. L’interpretazione opposta offerta dal Giudice di merito appare in contrasto con la ratio RAGIONE_SOCIALE disposizione in esame e dell’istituto RAGIONE_SOCIALE difesa d’ufficio e, considerata la necessità del tentativo di recupero per poter richiedere la liquidazione ex art.116, 82 DPR cit. porrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra la totale incapienza del recupero e un recupero solo parziale che potrebbe riguardare anche una minima parte delle sole spese.
L’interpretazione offerta del disposto dell’art.116 DPR cit. non è in contrasto con i precedenti di legittimità citati nel provvedimento ricorso, nessuno dei quali opera un’equivalenza tra esito negativo del tentato recupero e totale infruttuosità, con esclusione RAGIONE_SOCIALE possibilità di utilizzo del disposto dell’art.116 DPR n.115/2002 al di fuori delle ipotesi di infruttuosità totale: nell’ordinanza n.22579/2019 di questa Corte si legge, infatti, che l’orientamento <> è da preferirsi rispetto a quello che esclude il diritto del difensore alle spese delle procedure di recupero del credito, <>; la Corte fa espresso riferimento anche alle spese delle procedure -di cognizione ed esecutive- di recupero del credito e non rileva affatto che per rivolgere la richiesta di pagamento allo Stato esse debbano essere rimaste totalmente inevase.
Diversa è la questione RAGIONE_SOCIALE valutazione di necessità e congruità delle spese esposte, che è valutazione di merito da svolgere sulla base di
idoneo supporto probatorio documentale, tenuto conto dell’attività effettivamente esperita e dei criteri di liquidazione normativamente fissati.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia alla luce del seguente principio di diritto: <>.
Il Giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Trieste che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione Civile, il 12 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME