Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4049 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6025/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende ope legis
–
ricorrente- contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso (CODICE_FISCALE)
–
contro
ricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ANCONA n. 8765/2019 depositata il 02/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Presidente COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Su istanza dell’AVV_NOTAIO il tribunale di Ancona liquidava in 1536,00 euro i compensi professionali spettantigli quale difensore di ufficio di A.G. nel procedimento penale n. 491/2008 pendente avanti al giudice di pace di Osimo.
L’istante proponeva opposizione lamentando l’omessa liquidazione delle spese sostenute e dei compensi per l’attività di recupero del credito dal cliente, con procedure esecutive di esito infruttuoso.
Contumace il RAGIONE_SOCIALE della Giustizia, il giudice delegato con ordinanza 8765 del 2 luglio 2019 riconosceva il diritto dell’opponente all’intero compenso comprensivo di spese, e affermava che l’onorario era stato ‘ingiustificatamente decurtato’ del 30%, in quanto non si verteva ‘in materia di patrocinio a spese dello Stato ma di difesa di ufficio’.
Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, al quale l’intimato ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
Con l’unica censura il Ministero lamenta la violazione degli artt. 106 bis, 116 e 117 del d.p.r. 115/2002. Deduce che erroneamente è stata negata l’applicazione della riduzione percentuale prevista dall’art. 106 bis, in quanto la figura del difensore di ufficio va equiparata a quella del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale .
La doglianza è fondata.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell’imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere l’ulteriore decurtazione di cui all’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002: siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell’imputato irreperibile, e
dall’altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell’interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell’avvocato ad un compenso equo. (Cass. n. 4759 del 14/02/2022).
In tal senso si è espressa la giurisprudenza nelle more occupatasi del tema, applicabile anche all’odierna fattispecie, pur non trattandosi di imputato irreperibile, cui il Collegio intende dare continuità.
Come già affermato da questa Corte (cfr. n. 22257 del 2022), <>.
Ed infatti <> (Cass 22257/22 cit. e successive)
Il Tribunale di Ancona -nell’escludere l’applicabilità della riduzione di cui all’art. 106 bis DPR n. 115/2002 (introdotto dall’art. 1 comma 606 lett. b della legge n. 147 del 2013 e, posto che la determinazione del compenso fu richiesta nel 2018, verosimilmente applicabile alla fattispecie perché la normativa sopravvenuta nel 2013 regola la liquidazione relativamente ai procedimenti penali conclusi dopo la sua entrata in vigore) al caso di difensore di ufficio di imputato in procedimento penale – si è dunque discostato da questo principio.
La violazione di legge, nei termini astratti (in assenza di indagine sull’applicabilità ratione temporis ) in cui la norma è stata enunciata, sussiste e determina la cassazione del provvedimento con rinvio allo stesso ufficio giudiziario in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Ancona in diversa composizione, che
provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione